Cassazione Civile, Ordinanza n. 32652/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Un ente locale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in sede di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio relativa a un'area di mq 14.119, aveva determinato l'indennità in misura superiore a quella offerta dall'amministrazione. La controversia riguardava la qualificazione urbanistica e la conseguente stima di porzioni dell'area ricadenti in zone F5 e F6 del PRG comunale, che il Comune assumeva non edificabili e quindi da valutare a valore agricolo, con esclusione dell'aumento del 10% previsto per le aree edificabili. Con il quarto motivo il Comune ha inoltre sostenuto che si trattasse di espropriazione parziale e che l'opera pubblica avesse arrecato un vantaggio immediato e speciale alla parte residua del fondo, con conseguente necessità di ridurre l'indennità; in subordine ha denunciato omessa pronuncia o omesso esame di fatti decisivi. La Corte d'appello aveva invece ritenuto l'area edificabile, aveva disatteso l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale dei proprietari e aveva liquidato l'indennità complessiva, con interessi e deposito delle somme eccedenti. In cassazione il Comune ha dedotto violazione degli artt. 32, 33, 37 e 40 d.P.R. 327/2001 e delle NTA del PRG comunale, oltre ai vizi processuali connessi all'art. 112 c.p.c. e all'omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo perché introducevano questioni nuove, non risultando che nel giudizio di merito fosse stata contestata la edificabilità delle aree ricadenti nelle zone F5 e F6; la sentenza impugnata, anzi, dava atto che la destinazione urbanistica non era stata contestata, ma erano stati discussi solo i criteri di stima e i valori unitari. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il quarto motivo: inammissibile nella parte in cui prospettava un vantaggio solo generico e non uno specifico e immediato per la parte residua del fondo, nonché nella parte in cui invocava omissioni di pronuncia o di esame, poiché la Corte d'appello aveva comunque esaminato e respinto la richiesta di abbattimento del 10%. Ha inoltre affermato che la valutazione sull'esistenza, in concreto, del vantaggio speciale è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del Comune alle spese del giudizio di legittimità e del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c., con distrazione in favore dei difensori antistatari dei controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 32, 33, 37 e 40 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamati quale quadro normativo per la determinazione dell'indennità di esproprio, la qualificazione dell'area e l'eventuale riduzione per espropriazione parziale o maggiorazione del 10% per aree edificabili.
art. 47 N.T.A. al P.R.G. di Vetralla
Invocato dal ricorrente per sostenere che la sottozona F6 fosse destinata a servizi pubblici e non edificabile da privati; la censura è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.
art. 46 N.T.A. al P.R.G. di Vetralla
Invocato dal ricorrente per sostenere la non edificabilità della sottozona F5; la censura è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.
art. 37, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001
L'aumento del 10% dell'indennità opera per le aree edificabili, in presenza dei presupposti normativi, ed è riconosciuto dal giudice in via automatica; nella specie la censura è stata dichiarata inammissibile perché fondata su una questione nuova.
art. 33, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001
"Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata è detratto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio."
La detrazione presuppone un vantaggio immediato e speciale, riferito alla parte residua del medesimo bene espropriato; un vantaggio solo generico o derivante dalla mera vicinanza all'opera pubblica non è sufficiente.
art. 112 c.p.c.
Esclusa la violazione perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la richiesta di abbattimento del 10%, decidendo di non accoglierla.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura è inammissibile se non individua in modo specifico il vantaggio speciale e immediato, risultando generica.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le doglianze sono state veicolate come violazioni di legge, nullità per omessa pronuncia e omesso esame, ma sono state respinte o dichiarate inammissibili per novità, genericità o perché rivolte a valutazioni di merito.
art. 372 c.p.c.
Richiamato per il deposito della documentazione relativa alla liquidazione delle spese della procedura incidentale; la richiesta è stata ritenuta tempestiva.
art. 373 c.p.c.
La Corte ha liquidato anche le spese del sub-procedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, qualificato come cautelare.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022
È stato applicato il testo novellato dell'art. 372 c.p.c. ai giudizi già pendenti al 1° gennaio 2023 per i quali non fosse stata ancora fissata udienza o adunanza.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto che non risultino trattate nella sentenza impugnata, se il ricorrente non allega e non indica specificamente in quale atto del giudizio di merito le abbia dedotte.
- Nel giudizio sull'indennità di espropriazione, la qualificazione dell'area come edificabile o non edificabile deve essere specificamente contestata nei gradi di merito; in cassazione la relativa censura è inammissibile se si risolve in una questione nuova.
- L'aumento del 10% dell'indennità ex art. 37, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 riguarda le aree edificabili e opera quando ricorrono i presupposti di legge, ma la relativa doglianza non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
- La riduzione dell'indennità per espropriazione parziale richiede la prova di un vantaggio immediato e speciale arrecato alla parte residua del bene; non è sufficiente un beneficio generico, indiretto o derivante dalla sola prossimità all'opera pubblica.
- La valutazione in concreto dell'esistenza e dell'entità del vantaggio speciale ai fini della detrazione dall'indennità è apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione se logicamente motivato.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice di merito abbia esaminato la domanda o l'eccezione e l'abbia semplicemente respinta nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32651/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32653/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32654/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32655/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32656/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32657/2024 del 16/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →