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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32653/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva riqualificato, ai fini dell'imposta di registro, una sequenza di operazioni negoziali tra due società: il conferimento, da parte di una società, di un ramo d'azienda in una società partecipata in aumento di capitale, seguito dalla cessione a un terzo delle azioni di quest'ultima possedute dalla conferente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso delle società, e la Commissione regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo corretto il richiamo all'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 ma escludendo, nel caso concreto, la sovrapponibilità degli effetti degli atti a quelli di una cessione di ramo d'azienda. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del TUR, sostenendo che la CTR aveva errato nel valutare atomisticamente gli atti e che, secondo la disciplina allora applicabile, l'Amministrazione poteva riqualificare l'operazione complessiva considerando gli effetti economico-giuridici dell'assetto negoziale unitariamente inteso.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, per effetto delle modifiche legislative e della qualificazione come interpretazione autentica, l'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, nel testo novellato, si applichi anche agli atti anteriori ancora sub iudice, ma debba essere interpretato limitandosi agli elementi desumibili dal singolo atto presentato alla registrazione, senza poter estendere la tassazione a elementi extratestuali o ad atti collegati. Poiché il motivo dell'Agenzia insisteva su una lettura unitaria dell'operazione negoziale e sulla valorizzazione di elementi esterni al testo dell'atto, esso è stato ritenuto in contrasto con l'orientamento consolidato. La decisione impugnata è stata quindi confermata e il ricorso rigettato.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"

    Per l'imposta di registro la qualificazione dell'atto deve avvenire in base al contenuto testuale dell'atto sottoposto a registrazione, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati.

  • art. 1, comma 87, legge 27 dicembre 2017, n. 205

    Ha modificato l'art. 20 del TUR nel senso di limitare la rilevanza interpretativa agli elementi desumibili dall'atto registrato.

  • art. 1, comma 1084, legge 30 dicembre 2018, n. 145

    Ha attribuito alla modifica dell'art. 20 del TUR natura di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    È stato richiamato solo per il calcolo del termine di impugnazione, in ragione della sospensione dei termini.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    Sono stati evocati nei precedenti costituzionali richiamati dalla Corte, che hanno escluso l'illegittimità costituzionale della disciplina interpretativa dell'art. 20.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la riqualificazione dell'atto deve avvenire sulla base degli elementi risultanti dallo scritto sottoposto a registrazione, non potendo l'Amministrazione valorizzare elementi extratestuali o atti collegati.
  • La qualificazione come interpretazione autentica di una modifica normativa comporta, se così espressamente disposto dal legislatore, l'applicazione retroattiva della disciplina anche agli atti anteriori ancora oggetto di giudizio.
  • Quando il motivo di ricorso insiste su una lettura unitaria di più negozi per attribuire loro effetti diversi da quelli emergenti dal singolo atto registrato, il motivo è infondato se contrasta con il limite legale alla considerazione di elementi esterni.
  • In tema di art. 20 del TUR, la natura economica complessiva dell'operazione non può essere utilizzata per sostituire il dato testuale dell'atto registrato con una ricostruzione fondata su finalità o collegamenti negoziali esterni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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