Cassazione Civile, Ordinanza n. 32656/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute in relazione a forniture di materiale edile. Nel giudizio di merito il debitore opponeva di avere eseguito diversi pagamenti, eccepiva la prescrizione annuale e contestava la completezza della documentazione prodotta dal creditore. Il creditore, a sua volta, disconosceva una ricevuta prodotta in copia e attribuita al debitore, contenente una quietanza di euro 5.000, sostenendo che la data fosse stata contraffatta. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo solo in parte e condannava l’opponente al pagamento di una somma residua, ritenendo provata la fornitura e non provato l’integrale pagamento. In appello il debitore otteneva la riforma della decisione, perché la Corte territoriale riteneva che la quietanza del 20 giugno 2013 dovesse essere considerata efficace e che, a fronte della dedotta contraffazione della data, il creditore avrebbe dovuto proporre querela di falso. Il creditore ricorreva per cassazione denunciando violazione degli artt. 214, 215, 216 c.p.c. e 2719 c.c., sostenendo che, essendo stata tempestivamente disconosciuta la conformità all’originale della scrittura prodotta in fotocopia, il documento non poteva essere utilizzato senza verificazione e che non era necessaria la querela di falso. Deduceva inoltre, con secondo motivo, la conseguente erroneità della regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della Corte d’appello nella parte in cui aveva attribuito efficacia probatoria alla fotocopia della quietanza nonostante il tempestivo disconoscimento della sua conformità all’originale. Ha affermato che, in presenza di disconoscimento ex art. 2719 c.c., il giudice non può utilizzare la copia come prova se non viene attivato il procedimento di verificazione. Ha precisato che la querela di falso non è l’unico strumento esperibile contro un documento prodotto in copia, potendo la parte anche limitarsi a disconoscerne la conformità all’originale. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 214 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di disconoscimento della scrittura privata e dei documenti prodotti in giudizio
art. 215 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di efficacia della scrittura privata disconosciuta
art. 216 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di verificazione della scrittura privata
art. 2719 c.c.
le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche solo se la conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale o non è espressamente disconosciuta; se la conformità è tempestivamente disconosciuta, la copia non può essere valorizzata senza verificazione
Massime di principio
- La copia fotografica di una scrittura privata non ha efficacia probatoria piena se la sua conformità all’originale sia stata espressamente e tempestivamente disconosciuta dalla parte interessata.
- Quando il disconoscimento ex art. 2719 c.c. è tempestivo, il giudice non può fondare la decisione sulla copia del documento se non sia stato attivato il procedimento di verificazione; la sola produzione della copia non basta a provarne il contenuto.
- La querela di falso non è l’unico rimedio contro un documento prodotto in copia: la parte può limitarsi a disconoscerne la conformità all’originale, e tale disconoscimento è sufficiente a impedirne l’utilizzazione probatoria fino a verificazione.
- Se il primo motivo di ricorso investe con successo la valutazione di un documento decisivo, le censure sulle spese di lite possono rimanere assorbite dal necessario rinvio della causa al giudice di merito.
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