Cassazione Civile, Ordinanza n. 31097/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva proposto ricorso contro la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo appello avverso la decisione di primo grado. La lite riguardava una cartella di pagamento per IRPEF e IVA 2012, della quale il contribuente era venuto a conoscenza mediante estratto di ruolo, assumendone la mancata notifica e comunque l'illegittimità. In cassazione articolava quattro motivi: 1) omesso esame e violazione delle norme sulla notificazione della cartella, deducendo la mancata realizzazione dell'intero iter notificatorio in caso di irreperibilità relativa; 2) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c. per mancata prova del fatto costitutivo del diritto alla riscossione; 3) omessa considerazione della dedotta decadenza del potere di riscossione ex art. 25 d.P.R. 602/1973 e correlata violazione dell'art. 2697 c.c.; 4) violazione di norme sulla disciplina delle sanzioni e sul controllo automatico della dichiarazione, nonché dell'art. 2697 c.c., sempre in relazione alla cartella impugnata. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze era stato evocato ma non era parte legittimata passiva nel giudizio tributario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva, affermando che nei giudizi tributari la legittimazione spetta all'Agenzia delle Entrate. Quanto al merito dell'impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo, la Corte ha applicato il sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, introdotto dal d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, richiamando i principi delle Sezioni Unite sulla applicabilità della norma ai processi pendenti e sulla necessità che il debitore dimostri uno specifico pregiudizio per poter impugnare ruolo/cartella invalidamente notificati. Poiché nel caso concreto non risultava dagli atti né era stato dedotto uno degli eventi tipizzati idonei a integrare l'interesse ad agire, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso originario, compensando integralmente le spese e negando il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
primo, secondo, terzo e quarto motivo
viene richiamato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione, fondati su violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
invocato dal ricorrente per sostenere l'irregolarità della notificazione della cartella
richiamato dal ricorrente quale norma sulla notificazione degli atti della riscossione
art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente in tema di notificazione degli atti tributari
richiamato per contestare la prova del fatto costitutivo del credito erariale e del diritto alla riscossione
art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
invocato per sostenere la decadenza del potere di riscossione
d.l. n. 106/2005, art. 1, comma 5-bis
richiamato dal ricorrente quale disposizione modificativa del termine di decadenza
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 471/1997
richiamato nel quarto motivo in relazione alla pretesa illegittimità della cartella
art. 6, commi 2 e 5, L. n. 212/2000
richiamato nel quarto motivo in relazione agli obblighi informativi e alla tutela del contribuente
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1972
richiamato nel quarto motivo in relazione al controllo automatizzato delle dichiarazioni
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel quarto motivo in relazione al controllo automatizzato IVA
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300/1999
richiamato per affermare il trasferimento alle Agenzie fiscali dei rapporti, poteri e competenze del Ministero
art. 1 d.m. 28 dicembre 2000
richiamato per individuare l'avvio dell'operatività delle Agenzie fiscali
art. 3-bis d.l. n. 146/2021 conv. in L. n. 215/2021
ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 d.P.R. 602/1973, limitando l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e subordinando l'impugnazione a uno specifico pregiudizio
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
L'estratto di ruolo non è impugnabile
la Corte lo applica ai processi pendenti e ne desume che l'interesse ad agire per impugnare ruolo/cartella non notificata sussiste solo nei casi tipizzati di pregiudizio concreto
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
indicato tra i casi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale ulteriore ipotesi tipizzata di pregiudizio per il debitore
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato in relazione ai pagamenti dovuti da soggetti pubblici e alle verifiche ex art. 48-bis
richiamato per i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione
richiamato per il deposito di documentazione in sede di legittimità ai fini della prova dell'interesse ad agire
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in ragione della sopravvenuta inammissibilità dell'originario ricorso
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, dopo il trasferimento delle competenze alle Agenzie fiscali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non è più soggetto passivamente legittimato nelle controversie relative agli atti della riscossione, spettando la legittimazione all'Agenzia delle Entrate.
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; il ruolo e la cartella asseritamente invalidamente notificata possono essere contestati solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio tra quelli tipizzati dalla legge.
- La disciplina sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo incide sull'interesse ad agire, che è condizione dell'azione a natura dinamica e deve sussistere fino alla decisione, anche nei giudizi pendenti.
- Quando manca la prova, o anche la sola allegazione, del pregiudizio tipizzato che giustifica l'azione contro il ruolo/cartella non notificata, il ricorso originario va dichiarato inammissibile.
- In sede di legittimità, la sopravvenienza normativa che rende inammissibile l'originario ricorso può condurre alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e alla declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.
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