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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31097/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva proposto ricorso contro la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo appello avverso la decisione di primo grado. La lite riguardava una cartella di pagamento per IRPEF e IVA 2012, della quale il contribuente era venuto a conoscenza mediante estratto di ruolo, assumendone la mancata notifica e comunque l'illegittimità. In cassazione articolava quattro motivi: 1) omesso esame e violazione delle norme sulla notificazione della cartella, deducendo la mancata realizzazione dell'intero iter notificatorio in caso di irreperibilità relativa; 2) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c. per mancata prova del fatto costitutivo del diritto alla riscossione; 3) omessa considerazione della dedotta decadenza del potere di riscossione ex art. 25 d.P.R. 602/1973 e correlata violazione dell'art. 2697 c.c.; 4) violazione di norme sulla disciplina delle sanzioni e sul controllo automatico della dichiarazione, nonché dell'art. 2697 c.c., sempre in relazione alla cartella impugnata. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze era stato evocato ma non era parte legittimata passiva nel giudizio tributario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva, affermando che nei giudizi tributari la legittimazione spetta all'Agenzia delle Entrate. Quanto al merito dell'impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo, la Corte ha applicato il sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, introdotto dal d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, richiamando i principi delle Sezioni Unite sulla applicabilità della norma ai processi pendenti e sulla necessità che il debitore dimostri uno specifico pregiudizio per poter impugnare ruolo/cartella invalidamente notificati. Poiché nel caso concreto non risultava dagli atti né era stato dedotto uno degli eventi tipizzati idonei a integrare l'interesse ad agire, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso originario, compensando integralmente le spese e negando il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, dopo il trasferimento delle competenze alle Agenzie fiscali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non è più soggetto passivamente legittimato nelle controversie relative agli atti della riscossione, spettando la legittimazione all'Agenzia delle Entrate.
  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; il ruolo e la cartella asseritamente invalidamente notificata possono essere contestati solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio tra quelli tipizzati dalla legge.
  • La disciplina sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo incide sull'interesse ad agire, che è condizione dell'azione a natura dinamica e deve sussistere fino alla decisione, anche nei giudizi pendenti.
  • Quando manca la prova, o anche la sola allegazione, del pregiudizio tipizzato che giustifica l'azione contro il ruolo/cartella non notificata, il ricorso originario va dichiarato inammissibile.
  • In sede di legittimità, la sopravvenienza normativa che rende inammissibile l'originario ricorso può condurre alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e alla declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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