Cassazione Civile, Ordinanza n. 31032/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento catastale con cui l'Amministrazione ha rettificato la rendita proposta tramite procedura DOCFA per una centrale geotermica situata nel Comune di Montieri. Le società avevano escluso dalla stima pozzi geotermici, vapordotti, alternatori e trasformatori, ritenuti non computabili o non stabilmente infissi. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto parzialmente l'appello delle società, escludendo i pozzi geotermici ma includendo vapordotti, alternatori e trasformatori. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato la violazione delle norme catastali e la erronea assimilazione dei pozzi geotermici alle miniere, sostenendo che l'equiparazione non era consentita e che i pozzi, se del caso, andavano riferiti alla centrale e non alla miniera. Le società hanno proposto ricorso incidentale lamentando: insufficiente motivazione dell'avviso per mancata indicazione dei criteri di valorizzazione di vapordotti, alternatori e trasformatori; illegittima valorizzazione dei vapordotti perché non ricompresi tra le opere indicate dalla norma e, comunque, esterni al perimetro dell'unità immobiliare; illegittima valorizzazione di alternatori e trasformatori perché impianti a valle del generatore e non stabilmente infissi; nullità della sentenza per omessa valutazione della perizia di parte e per presunta violazione dell'art. 115 c.p.c. in punto di costi e deprezzamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ha respinto il ricorso incidentale delle società e ha cassato la sentenza impugnata. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso delle contribuenti contro gli avvisi di accertamento catastale. Le spese sono state compensate, in considerazione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti incidentali, se dovuto.
Norme richiamate
art. 18 r.d. 8 ottobre 1932, n. 1572
Richiamato dall'Agenzia per censurare l'assimilazione dei pozzi geotermici alle miniere; la Corte ritiene fuorviante il riferimento perché il caso concerne una centrale geotermica, non miniere o pozzi minerari.
artt. 1 e 2 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443
Invocati nel motivo principale come norme non idonee a giustificare l'equiparazione operata dalla CTR.
artt. 4 e 10 r.d. 13 aprile 1939, n. 652
Utilizzati per individuare il concetto catastale di immobile urbano e le costruzioni stabili rilevanti ai fini della rendita.
art. 1-quinquies d.l. n. 44 del 2005
Norma ritenuta centrale: per le centrali elettriche rileva la connessione strutturale e funzionale tra parte immobiliare e parte impiantistica, includendo i componenti essenziali al funzionamento dell'impianto.
art. 1, comma 244, L. n. 190 del 2014
Richiamato come norma che ha recepito le istruzioni della circolare n. 6/2012 in tema di stima catastale delle unità a destinazione speciale e particolare.
art. 7 L. n. 212 del 2000
La Corte ritiene infondata la doglianza sulla motivazione dell'avviso, perché la relazione di stima allegata integra la motivazione dell'atto catastale.
art. 10 L. 11 luglio 1942, n. 843
Richiamato dalle parti per la computabilità di alcune opere; la Corte precisa che i componenti funzionalmente connessi al processo produttivo e ubicati nel territorio nazionale possono essere inclusi nella rendita.
art. 115 c.p.c.
La violazione di questa norma non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito; occorre dedurre l'uso di prove non introdotte o la violazione del principio di non contestazione, non una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 116 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per ribadire che la censura non può tradursi in richiesta di riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge sia nel ricorso principale sia in quello incidentale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato dalle società per denunciare la nullità della sentenza; la Corte esclude che la doglianza integri un vizio di questo tipo.
art. 384 c.p.c.
Consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico delle ricorrenti incidentali, se dovuto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale di una centrale elettrica, devono essere inclusi tutti i componenti strutturalmente e funzionalmente essenziali al ciclo produttivo, anche se singolarmente mobili o non stabilmente infissi, quando la loro assenza impedirebbe di qualificare il complesso come centrale.
- La motivazione dell'avviso di rettifica conseguente a procedura DOCFA è sufficiente quando l'Ufficio allega una relazione di stima che esplicita criteri, metodologia e valori attribuiti ai componenti; una motivazione più analitica è necessaria solo se l'Amministrazione disattende specifici elementi di fatto indicati dal contribuente.
- Le censure sulla motivazione dell'atto catastale non possono risolversi nella mera contestazione della valutazione tecnica compiuta dall'Ufficio o del convincimento espresso dal giudice di merito, se non nei limiti del vizio motivazionale consentito dal codice di rito.
- In materia di centrale elettrica, i componenti del processo produttivo che rendono possibile la produzione di energia e assicurano autonomia funzionale e reddituale del bene complesso vanno computati ai fini della rendita, salvo diversa disciplina normativa applicabile ratione temporis.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia violato il principio di non contestazione; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle prove o della perizia di parte.
- La consulenza tecnica di parte è un'allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio; il giudice di merito può disattenderla senza una confutazione analitica quando la ritenga incompatibile con gli altri elementi di causa.
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