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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31037/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente, titolare del 42% di una società a responsabilità limitata, aveva prima effettuato una rivalutazione della partecipazione e versato le prime due rate dell'imposta sostitutiva complessivamente dovuta; successivamente, a seguito di una diminuzione del valore economico-patrimoniale della società, aveva proceduto a una nuova rivalutazione, con imposta sostitutiva complessiva inferiore. Chiese quindi il rimborso di quanto versato per la prima rivalutazione. L'Ufficio rimborsò solo entro il limite dell'imposta dovuta per l'ultima rivalutazione. La CTR confermò il diritto al rimborso integrale, ritenendo non retroattiva la norma del d.l. n. 70/2011 che limita il rimborso. L'Agenzia ricorse per cassazione denunciando violazione dell'art. 7, comma 2, lett. ff) e gg), d.l. n. 70/2011 e dell'art. 3 L. n. 212/2000, sostenendo che la disciplina fosse retroattiva e applicabile anche ai versamenti anteriori, con rimborso comunque contenuto entro l'importo dovuto per la nuova rivalutazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che l'art. 7, comma 2, lett. ff) e gg), d.l. n. 70/2011 ha efficacia retroattiva e consente, per le precedenti rivalutazioni, il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata solo nei limiti dell'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore. Ha richiamato la natura volontaria dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e la ratio della disciplina, volta a impedire che il contribuente possa revocare la scelta fiscale già compiuta. Ha inoltre escluso che l'art. 3 dello Statuto del contribuente ostasse alla retroattività, trattandosi di norma ordinaria derogabile da altra norma di pari rango. Non ha ravvisato un ritardo colpevole dell'amministrazione nella risposta all'istanza di rimborso. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso originario del contribuente. Le spese di legittimità sono state poste a carico del contribuente, mentre quelle di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, lett. ee), ff) e gg), d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in L. 12 luglio 2011, n. 106

    "l'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata"; "le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto"

    La disciplina è retroattiva e, per le precedenti rivalutazioni, limita il rimborso al massimo all'importo dovuto per l'ultima rideterminazione del valore.

  • art. 3 L. 27 luglio 2000, n. 212

    principio generale di irretroattività delle norme tributarie

    Il principio di irretroattività ha rango di norma ordinaria e può essere derogato da una norma successiva di pari grado, in casi particolari.

  • art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato quale base del rimborso

    È il procedimento/rimedio per chiedere il rimborso delle imposte indebitamente versate, ma nel caso concreto opera nel limite fissato dalla disciplina speciale sopravvenuta.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Poiché la questione era già definita in diritto e non servivano ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito senza rinvio.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Sono richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per la censura di violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di rivalutazione fiscale volontaria di partecipazioni non negoziate, il successivo intervento normativo può prevedere che l'imposta sostitutiva già versata in occasione di una precedente rivalutazione sia rimborsabile o scomputabile solo entro il limite dell'imposta dovuta per la nuova rivalutazione.
  • La disciplina sopravvenuta che regola il rimborso dell'imposta sostitutiva può applicarsi retroattivamente se il legislatore lo prevede espressamente, anche rispetto a versamenti effettuati prima della sua entrata in vigore.
  • Il principio di irretroattività dello Statuto del contribuente non impedisce, di per sé, una deroga contenuta in una norma successiva di pari rango.
  • La ratio della disciplina sulla rivalutazione delle partecipazioni è evitare che il contribuente possa neutralizzare integralmente, tramite una nuova perizia, gli effetti fiscali della scelta precedentemente compiuta.
  • Quando la questione è già compiutamente risolta sul piano giuridico e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere la causa nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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