Cassazione Civile, Ordinanza n. 31040/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la dichiarazione di incandidabilità, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del d.lgs. 267/2000, di un ex amministratore locale ritenuto responsabile di condotte che avevano dato causa allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata. La Corte d'appello aveva confermato il decreto di primo grado, ritenendo applicabile la disciplina anteriore al d.l. 113/2018, perché la misura sarebbe una vera e propria sanzione e, quindi, soggetta al principio di irretroattività di cui all'art. 25, comma 2, Cost. e all'art. 7 CEDU. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 143, comma 11, d.lgs. 267/2000, dell'art. 25, comma 2, Cost. e dell'art. 7 CEDU, sostenendo che la misura non ha natura sanzionatoria ma interdittiva e preventiva, e che pertanto doveva applicarsi la disciplina vigente al momento dello scioglimento, cioè quella successiva alla novella del 2018, che estende l'incandidabilità a due tornate elettorali e a ulteriori consultazioni elettorali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania. Ha ritenuto errata la qualificazione dell'incandidabilità come sanzione, affermando invece che si tratta di misura interdittiva preventiva, non assoggettata al principio di irretroattività penale. Poiché alla data dello scioglimento del consiglio comunale la novella del 2018 era già in vigore, il giudice del rinvio dovrà riesaminare la fattispecie applicando il testo vigente dell'art. 143, comma 11, d.lgs. 267/2000.
Norme richiamate
art. 143, comma 11, d.lgs. 267/2000
"Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento ... non possono essere candidati ... in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso"
La misura di incandidabilità ex art. 143, comma 11, è letta come conseguenza interdittiva collegata alle condotte che hanno causato lo scioglimento dell'ente; la versione introdotta nel 2018 amplia ambito applicativo e durata della misura.
art. 25, comma 2, Cost.
Il principio di irretroattività penale non si applica alla misura in esame, perché questa non è qualificata come sanzione penale ma come misura preventiva/interdittiva.
art. 7 CEDU
La Corte esclude che l'incandidabilità rientri nella nozione convenzionale di "materia penale", richiamando la giurisprudenza EDU che nega natura sanzionatoria a misure analoghe.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge sostanziale.
art. 51 Cost.
Le misure di incandidabilità sono ricondotte al potere legislativo di fissare i requisiti soggettivi per l'accesso alle cariche elettive.
artt. 27 Cost. e 51 Cost.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che esclude la natura sanzionatoria delle misure di incandidabilità e ne valorizza la funzione di tutela dell'etica e del buon andamento delle istituzioni.
Massime di principio
- L'incandidabilità prevista dall'art. 143, comma 11, TUEL non ha natura di sanzione penale o amministrativa punitiva, ma di misura interdittiva di carattere preventivo, finalizzata a impedire la ricostituzione di situazioni di cattiva gestione e condizionamento mafioso.
- Il principio di irretroattività di cui all'art. 25, comma 2, Cost. e all'art. 7 CEDU non si applica automaticamente alle misure di incandidabilità, quando queste siano qualificate come conseguenze non sanzionatorie del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche.
- La declaratoria di incandidabilità richiede una valutazione autonoma e individualizzata della posizione di ciascun amministratore, non potendo derivare in modo automatico dal solo scioglimento dell'ente.
- Ai fini dell'art. 143, comma 11, rilevano anche condotte omissive dell'amministratore, purché causalmente collegate allo scioglimento e idonee ad aver favorito o non contrastato le infiltrazioni criminali.
- In materia di misure elettorali connesse allo scioglimento per infiltrazioni mafiose, la disciplina applicabile è quella vigente al momento dello scioglimento, se la misura è già entrata in vigore e non si verte in ambito di sanzione penale.
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