Cassazione Civile, Ordinanza n. 31041/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano resa in un giudizio di revocatoria fallimentare promosso dal fallimento di una società nei confronti di due società. L'avviso aveva assoggettato a registro varie statuizioni della sentenza civile, tra cui l'enunciazione di un riconoscimento di debito e di un accollo di debito. Le società avevano impugnato l'atto e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che la sentenza civile di appello avesse integralmente riformato quella di primo grado, facendo venir meno il presupposto impositivo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omessa pronuncia sull'ultrapetizione della decisione di primo grado, falsa applicazione delle norme sull'imposta di registro e sull'interesse ad impugnare, e omessa pronuncia sulla caducazione della pretesa impositiva sugli atti enunciati. Nel frattempo una delle società ha chiesto la definizione agevolata della controversia ai sensi della normativa sopravvenuta, e entrambe le società hanno chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi del ricorso dell'Agenzia, perché ha rilevato che la controversia era stata definita in via agevolata ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130/2022. Ha osservato che non risultava tempestivamente adottato un diniego da parte dell'Amministrazione entro il termine previsto; pertanto ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che gli effetti della definizione si estendevano anche alla società coobbligata e ha posto le spese definitivamente a carico di chi le aveva anticipate, escludendo altresì il c.d. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come parametro per dedurre l'omessa pronuncia sulla censura di ultrapetizione nel processo tributario.
Invocato per sostenere l'omessa pronuncia del giudice di merito su alcuni motivi di appello.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Indicato quale parametro del vizio denunciato in cassazione: violazione di legge e nullità per omessa pronuncia.
artt. 5, 22 e 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamati nel motivo sull'assoggettamento a imposta di registro degli atti enunciati e sull'interesse dell'Amministrazione a impugnare.
Richiamato in relazione all'interesse ad agire e ad impugnare dell'Amministrazione finanziaria.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
Invocato dalla contribuente per sostenere la definibilità agevolata della controversia relativa all'avviso di liquidazione.
art. 5 L. 31 agosto 2022, n. 130
La Corte applica la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie: termine per il diniego, estinzione del giudizio in mancanza di diniego tempestivo, estensione degli effetti al coobbligato e regolazione delle spese.
art. 5, comma 12, L. 31 agosto 2022, n. 130
Fondamento della declaratoria di estinzione del procedimento per definizione agevolata perfezionata.
art. 5, comma 13, L. 31 agosto 2022, n. 130
Gli effetti della definizione agevolata si estendono anche al coobbligato per il medesimo titolo.
art. 5, comma 5, L. 31 agosto 2022, n. 130
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando interviene una definizione agevolata della controversia tributaria e non risulta notificato tempestivamente il diniego dell'Amministrazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Gli effetti della definizione agevolata, se prevista dalla legge, si estendono ai soggetti coobbligati per il medesimo titolo, impedendo la prosecuzione del giudizio anche nei loro confronti.
- La disciplina delle spese nella definizione agevolata è dettata direttamente dalla legge speciale, con regolazione a carico di chi le ha anticipate.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, trattandosi di misura prevista per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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