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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31041/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano resa in un giudizio di revocatoria fallimentare promosso dal fallimento di una società nei confronti di due società. L'avviso aveva assoggettato a registro varie statuizioni della sentenza civile, tra cui l'enunciazione di un riconoscimento di debito e di un accollo di debito. Le società avevano impugnato l'atto e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che la sentenza civile di appello avesse integralmente riformato quella di primo grado, facendo venir meno il presupposto impositivo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omessa pronuncia sull'ultrapetizione della decisione di primo grado, falsa applicazione delle norme sull'imposta di registro e sull'interesse ad impugnare, e omessa pronuncia sulla caducazione della pretesa impositiva sugli atti enunciati. Nel frattempo una delle società ha chiesto la definizione agevolata della controversia ai sensi della normativa sopravvenuta, e entrambe le società hanno chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi del ricorso dell'Agenzia, perché ha rilevato che la controversia era stata definita in via agevolata ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130/2022. Ha osservato che non risultava tempestivamente adottato un diniego da parte dell'Amministrazione entro il termine previsto; pertanto ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che gli effetti della definizione si estendevano anche alla società coobbligata e ha posto le spese definitivamente a carico di chi le aveva anticipate, escludendo altresì il c.d. doppio contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando interviene una definizione agevolata della controversia tributaria e non risulta notificato tempestivamente il diniego dell'Amministrazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • Gli effetti della definizione agevolata, se prevista dalla legge, si estendono ai soggetti coobbligati per il medesimo titolo, impedendo la prosecuzione del giudizio anche nei loro confronti.
  • La disciplina delle spese nella definizione agevolata è dettata direttamente dalla legge speciale, con regolazione a carico di chi le ha anticipate.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, trattandosi di misura prevista per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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