Cassazione Civile, Ordinanza n. 31028/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione relativa a un’area ablata dal Comune, nel quale la Corte d’appello aveva fissato il valore venale del terreno sulla base di una comparazione con un altro bene acquistato dal Comune di Creazzo nel 2008. Con ordinanza n. 21340/2019 la Corte di cassazione aveva già cassato con rinvio la sentenza d’appello solo in parte, dichiarando inammissibile il primo motivo di ricorso per difetto di autosufficienza, rigettando il secondo e accogliendo il terzo relativo alla detrazione dell’indennità spettante al fittavolo. I proprietari hanno quindi proposto ricorso per revocazione deducendo errore revocatorio: secondo loro la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che nel precedente ricorso non fosse stato indicato lo specifico atto del giudizio di merito in cui era stata dedotta la circostanza decisiva, cioè che il terreno usato come parametro comparativo non era edificabile e non aveva le stesse caratteristiche dell’area espropriata; sostenevano invece di avere indicato gli atti e i documenti rilevanti a pagg. 5, 7 e 18 del ricorso. Il Comune ha resistito eccependo, in via preliminare, la tempestività del proprio controricorso e, a sua volta, la tardività del ricorso per revocazione, assumendo che la notificazione dell’atto di riassunzione nel giudizio di rinvio fosse equipollente alla notificazione della sentenza ai fini del termine breve. Nel merito ha sostenuto che non vi fosse errore di fatto revocatorio ma solo una contestazione sulla valutazione del contenuto del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il controricorso del Comune, escludendo che la notifica dell’atto di riassunzione del giudizio di rinvio facesse decorrere il termine breve per impugnare l’ordinanza di cassazione. Ha però dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione: ha affermato che la doglianza dei proprietari non denunciava un errore percettivo sulla presenza o assenza di un fatto negli atti, bensì chiedeva un riesame valutativo del contenuto del precedente ricorso per cassazione e della sua autosufficienza. Poiché l’errore revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una svista di fatto, non già un errore di giudizio, la censura è stata giudicata inammissibile. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato nel precedente giudizio per la detrazione dell’indennità spettante al fittavolo dall’indennità di espropriazione; il motivo era stato accolto nella precedente ordinanza di cassazione
il termine breve per impugnare non decorre dalla notifica dell’atto di riassunzione del giudizio di rinvio, perché tale atto è un mero impulso processuale e non un mezzo di impugnazione
nel precedente giudizio il vizio motivazionale era stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza
consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l’errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva e non in un errore di valutazione o di giudizio
richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19
art. 36, comma 1, D.L. 23/2020
richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19
la mancata riassunzione del giudizio di rinvio non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La riassunzione del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione non è equiparabile a un atto di impugnazione e non fa decorrere, per ciò solo, il termine breve per proporre revocazione o altre impugnazioni contro la decisione di cassazione.
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando vi sia una svista percettiva su un fatto risultante dagli atti interni al giudizio di legittimità, e non quando si contesti la valutazione del contenuto del ricorso o la correttezza logico-giuridica della decisione.
- Non integra errore revocatorio la critica rivolta alla pronuncia che abbia effettivamente esaminato un motivo di ricorso, anche se non abbia confutato puntualmente tutte le argomentazioni difensive: in tal caso la doglianza investe un errore di giudizio.
- Ai fini dell’ammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione fondato su omesso esame di un fatto decisivo, resta essenziale il rispetto del principio di autosufficienza, con specifica indicazione degli atti in cui il fatto sarebbe stato dedotto.
- Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza o del provvedimento solo quando l’atto notificato sia effettivamente equipollente a un’impugnazione; un atto dovuto e meramente impulsivo non produce tale effetto.
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