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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31048/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte delle controparti, rilevando che le parti avevano altresì convenuto sulla compensazione delle spese. Ha quindi dichiarato il processo estinto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza affrontare il merito dei quattro motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente politico)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di appello definito dalla Corte territoriale con declaratoria di estinzione in seguito a rinuncia al giudizio e accettazione delle controparti. La società/associazione ricorrente ha impugnato in cassazione l’ordinanza della Corte d'appello di Perugia che aveva dichiarato estinto il giudizio di appello dopo una precedente rinuncia al gravame. Prima della decisione in cassazione, la ricorrente ha a sua volta rinunciato al ricorso, dichiarando intervenuta una transazione tra le parti; il controricorrente Italia dei Valori ha accettato la rinuncia e anche il soggetto che si è qualificato come legale rappresentante di Alternativa per l’Europa ha dichiarato di accettarla. Le parti hanno inoltre concordato sulla compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    norma richiamata quale base della rinuncia al ricorso in cassazione e della sua efficacia estintiva in presenza di accettazione

  • art. 391 c.p.c.

    norma richiamata quale fondamento della declaratoria di estinzione del processo di cassazione a seguito di rinuncia accettata

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalle controparti costituite, comporta l’estinzione del processo senza esame dei motivi di impugnazione.
  • Quando tutte le parti concordano sulla compensazione delle spese, la Corte può prenderne atto nell’ambito della declaratoria di estinzione.
  • La sopravvenuta transazione tra le parti può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso e della conseguente estinzione del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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