Cassazione Civile, Ordinanza n. 03952/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente per IRPEF, IRAP e IVA dell’anno 2005, fondato sugli studi di settore. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la CTR aveva riformato la decisione dando rilievo al contraddittorio endoprocedimentale svolto, alla riduzione dei ricavi accertati in accoglimento di alcune osservazioni del contribuente e alla sproporzione tra reddito dichiarato e reddito accertato. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente; (2) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sulle presunzioni semplici, per avere la CTR avallato un accertamento basato su un solo studio di settore senza gravi incongruenze; (3) violazione delle norme sul contraddittorio e sull’obbligo di motivare il mancato accoglimento delle osservazioni del contribuente; (4) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza tributaria e del c.p.c. per motivazione apparente; (5) violazione delle norme processuali per omessa indicazione e valutazione dei rilievi del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il secondo e il quarto motivo, affermando che per gli accertamenti basati sugli studi di settore resta necessario il presupposto della "grave incongruenza" tra reddito dichiarato e reddito desumibile dallo standard, e che nel caso concreto tale requisito risultava integrato dalla marcata divergenza tra euro 24.051,00 dichiarati e euro 78.907,00 accertati. Ha inoltre ritenuto che la CTR avesse motivato in modo sufficiente e non apparente, dando conto del contraddittorio e dell’onere probatorio non assolto dal contribuente. I primi e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità, mentre il terzo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e perché la questione della motivazione dell’avviso non risultava trattata nei gradi di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame deve indicare un fatto decisivo specifico, discusso tra le parti; in difetto di specificità è inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro per censurare la violazione di legge in relazione alle norme sostanziali richiamate nei motivi sul metodo di accertamento e sulle presunzioni.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Può essere invocato per nullità della sentenza o motivazione apparente, ma la motivazione è sufficiente se consente di ricostruire l'iter logico-giuridico del giudice.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina l’accertamento induttivo e costituisce il riferimento normativo richiamato per gli accertamenti basati sugli studi di settore.
Richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzate nell’accertamento tributario.
Richiamato in tema di presunzioni e riparto dell’onere della prova.
Richiamato per la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici poste a base dell’accertamento.
art. 10, comma 1, l. 8 maggio 1998, n. 146
La Corte ha escluso che la modifica normativa abbia eliminato, per gli avvisi fondati sugli studi di settore, il requisito della grave incongruenza.
art. 5, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Richiamato dal ricorrente in relazione al contraddittorio e alla definizione dell’accertamento, senza rilievo decisivo nel caso concreto.
art. 12, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato in relazione alle garanzie del contribuente nel procedimento, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso la sua violazione perché la CTR aveva motivato in modo sufficiente.
artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamati per la pretesa motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR non apparente.
Richiamati per la lamentata mancata valutazione dei rilievi del contribuente; il motivo è stato ritenuto generico e inammissibile.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331
"gli accertamenti ... possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili ... ovvero dagli studi di settore"
Il requisito delle gravi incongruenze costituisce presupposto necessario dell’accertamento fondato sugli studi di settore.
art. 1, comma 23, l. 27 dicembre 2006, n. 296
La Corte ne ha dato interpretazione non innovativa: non elimina il requisito della grave incongruenza e opera come coordinamento/semplificazione normativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, la pretesa tributaria non può reggersi sul mero scostamento tra reddito dichiarato e reddito standardizzato: occorre che tale scostamento sia apprezzabile come grave incongruenza.
- Il contraddittorio endoprocedimentale è passaggio centrale dell’accertamento standardizzato: il contribuente può opporre qualsiasi prova idonea a dimostrare la specificità della propria attività o la non applicabilità concreta dello standard; l’Ufficio, se l’accertamento segue il contraddittorio, deve dar conto delle ragioni di rigetto delle osservazioni.
- L’onere della prova contraria grava sul contribuente una volta che l’Ufficio abbia attivato correttamente il procedimento standardizzato e sia emersa una significativa divergenza tra dichiarato e accertato.
- La motivazione di una sentenza tributaria non è apparente quando consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, anche se concisa.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e autosufficienti: sono inammissibili se non indicano con precisione i fatti decisivi, il loro collocamento nei gradi di merito e la loro rilevanza decisoria.
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