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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03917/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Gli attori avevano chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla negligente esecuzione dell'incarico di consulenza tecnica svolto nel procedimento penale relativo all'omicidio di una loro familiare. Il tribunale aveva accolto la domanda e liquidato danni patrimoniali e non patrimoniali; la corte d'appello, invece, aveva riformato integralmente la decisione e respinto la pretesa, ritenendo non applicabile l'art. 64 c.p.c. ai consulenti del pubblico ministero e comunque insussistente la loro responsabilità. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte, in sintesi: violazione dell'art. 64 c.p.c. per avere negato la legittimazione passiva dei consulenti e per avere mal governato il requisito della colpa; omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 253 c.p.p. quanto al mancato esame dell'orologio della vittima; omesso esame di fatti decisivi e illogicità della motivazione quanto alle modalità di esame del lenzuolo e al confronto con l'attività successivamente svolta dai RIS.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea l'affermazione della corte d'appello secondo cui i consulenti del pubblico ministero difetterebbero di legittimazione passiva rispetto all'azione risarcitoria ex art. 64 c.p.c., chiarendo che la norma prevede espressamente il risarcimento dei danni causati alle parti dal consulente. Ha inoltre censurato la motivazione d'appello per avere trascurato fatti decisivi e per avere sovrapposto valutazioni inconferenti, come la necessità del sequestro probatorio ai fini dell'esame dell'orologio e il confronto con l'operato dei consulenti subentrati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, affinché il giudice di merito riesamini la responsabilità dei consulenti sulla base dell'esatto contenuto dell'incarico conferito e dei corretti presupposti di fatto e di diritto, verificando condotta colposa e nesso causale.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.c.

    "in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti"

    la disposizione si applica alla responsabilità civile del consulente tecnico, compreso quello nominato dal pubblico ministero, ed è idonea a fondare una responsabilità diretta verso le parti danneggiate; non è corretto escluderne l'applicazione per asserito difetto di legittimazione passiva del consulente.

  • art. 2236 c.c.

    l'eventuale limitazione di responsabilità per prestazioni di speciale difficoltà richiede allegazione e prova da parte del professionista convenuto; nel caso esaminato la questione non risultava posta né esaminata nel merito.

  • art. 253 c.p.p.

    il sequestro probatorio è misura cautelare diretta a impedire la dispersione delle prove, ma non costituisce un presupposto necessario per l'esame dei reperti da parte del consulente del pubblico ministero; ciò che rileva è l'oggetto dell'incarico conferito.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    norme richiamate per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    dedotto quale vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 64 c.p.c. e all'art. 253 c.p.p.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dedotto quale omesso esame di fatti decisivi e controversi relativi all'oggetto dell'incarico, all'esame dell'orologio e alle modalità di analisi del lenzuolo.

Massime di principio

  • Il consulente tecnico nominato nel procedimento penale può rispondere civilmente verso le parti per i danni causati nello svolgimento dell'incarico; non è corretto negarne in radice la legittimazione passiva sul presupposto che operi come ausiliario della giustizia.
  • Ai fini della responsabilità del consulente tecnico non è richiesta, in via generale, la colpa grave; la verifica deve concentrarsi sulla sussistenza di una condotta colposa e del nesso causale con il danno, secondo i criteri ordinari della responsabilità civile.
  • L'eventuale limite di responsabilità ex art. 2236 c.c. per prestazioni di speciale difficoltà opera solo se il professionista allega e prova i relativi presupposti.
  • Il giudizio sulla responsabilità del consulente deve avere riguardo all'esatto contenuto dell'incarico conferito dall'autorità procedente e alla diligenza nell'esecuzione delle operazioni richieste, non a questioni processuali estranee al mandato.
  • Il mancato esame di fatti decisivi e controversi o l'adozione di argomentazioni logicamente incompatibili con la premessa decisoria determina vizio della sentenza e impone il rinvio per nuovo esame del merito.
  • Nell'accertamento del nesso causale tra condotta del consulente e danno va verificato se un corretto svolgimento dell'incarico, secondo il criterio del 'più probabile che non', avrebbe evitato l'evento dannoso o la sua protrazione.

Come è indicizzato

MaterieRicorso per cassazioneResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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