Cassazione Civile, Ordinanza n. 03918/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento proposta da una società poi fallita per il corrispettivo di forniture di medicinali eseguite nel periodo marzo-maggio 2011. Il Tribunale di Napoli ha condannato la controparte al pagamento di una somma rilevante, con interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002, ha dichiarato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto relativi alle forniture di aprile e maggio 2011, ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale della società convenuta e ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. La Corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione la società convenuta ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale considerato nuova e quindi tardiva la produzione in appello della copia del verso di assegni già prodotti in primo grado solo sul recto; (2) violazione dell'art. 2719 c.c. per asserito disconoscimento irrituale della conformità delle copie agli originali; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. sostenendo che, provata la dazione degli assegni, spettasse alla controparte dimostrarne il mancato incasso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretto il rilievo della Corte d'appello secondo cui la produzione in appello della copia del verso degli assegni costituiva produzione di documenti nuovi, non consentita dal novellato art. 345, comma 3, c.p.c., applicabile alla causa. Ha inoltre osservato che non era decisivo discutere della conformità delle copie agli originali, perché la produzione stessa era inammissibile. Infine ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., chiarendo che la censura investiva in realtà la valutazione delle prove e non l'erronea distribuzione dell'onere probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dello Stato, dato il gratuito patrocinio del fallimento, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel giudizio di appello, nella disciplina applicabile alla causa, non è ammessa la produzione di nuovi documenti; il deposito in appello della parte del titolo non prodotta in primo grado è tardivo se integra un documento diverso e non si dimostra l'impossibilità non imputabile di produrlo prima.
Il disconoscimento della conformità della copia all'originale è irrilevante quando la stessa produzione documentale è già stata ritenuta inammissibile e il tema non è quindi decisivo.
La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice.
Richiamato solo per la domanda risarcitoria proposta in primo grado e rigettata; non costituisce ratio della decisione di legittimità.
Richiamato in relazione agli interessi riconosciuti sul corrispettivo delle forniture.
art. 133 d.lgs. n. 115/2002
La condanna alle spese è stata disposta in favore dello Stato per l'ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 345 c.p.c. applicabile alle sentenze soggette alla disciplina novellata, la produzione in appello di un documento diverso da quello già depositato in primo grado è inammissibile, anche se il nuovo deposito riguarda una parte di un medesimo supporto materiale, quando la parte ulteriore rappresenta fatti diversi e autonomi.
- La nozione di "documento nuovo" va riferita non solo al supporto materiale, ma anche al contenuto rappresentativo: il recto e il verso di un assegno possono costituire documenti distinti perché attestano fatti diversi.
- Una censura di violazione dell'art. 2719 c.c. è priva di decisività se la produzione della copia è già esclusa per altra ragione processuale assorbente.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; non è configurabile se il ricorrente contesta semplicemente l'apprezzamento o la sufficienza delle prove.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la ratio decidendi autonoma posta a base della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03901/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03902/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03915/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03917/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03919/2024 del 13/02/2024
- ordinanza_civile · 13 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03920/2024 del 13/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →