Cassazione Civile, Ordinanza n. 03902/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l’anno 2011, con irrogazione di interessi e sanzioni, relativo a sei terreni edificabili e a un fabbricato rurale siti nel Comune di Caivano e di proprietà della società ricorrente. Il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado; in appello la CTR aveva rigettato il gravame e, in motivazione, aveva ritenuto l’appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi, aggiungendo comunque un giudizio di infondatezza nel merito sulla corretta determinazione del valore imponibile delle aree e sulla mancanza dei presupposti per la ruralità del fabbricato. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) nullità della sentenza per erronea applicazione degli artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 342 c.p.c., sostenendo che l’appello fosse specifico; 2) nullità per motivazione apparente o inesistente, in violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 156 c.p.c., 36 e 61 d.lgs. 546/1992; 3) violazione delle norme sull’ICI, dello Statuto del contribuente, della L. 241/1990 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto corretto il valore dei terreni senza adeguata prova di comparabili e senza considerare la convenzione urbanistica, oltre al riferimento ai valori OMI 2012 contenuto nella delibera comunale; 4) violazione della disciplina sul riconoscimento della ruralità del fabbricato, per avere la CTR subordinato tale qualifica alla classificazione catastale o ad annotazioni catastali, senza considerare la destinazione agricola concreta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata, pur contenendo un passaggio sul merito, era sostanzialmente fondata sulla declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi; pertanto, i motivi di ricorso che aggredivano il merito erano privi di interesse e non scrutinabili. Quanto al motivo diretto contro la statuizione di inammissibilità dell’appello, la Corte lo ha ritenuto a sua volta inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto o riprodotto nel ricorso per cassazione il contenuto analitico dei motivi d’appello, limitandosi a richiamarne la rubrica. La Corte ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario l’appello deve contenere motivi specifici; la sanzione di inammissibilità va interpretata restrittivamente, ma la verifica della specificità richiede che il contenuto dei motivi sia portato a conoscenza del giudice di legittimità.
art. 342 c.p.c.
È richiamato quale parametro di specificità dell’atto di appello; la Corte ne ribadisce la funzione di devoluzione critica rispetto alla decisione impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato ai fini della censura di motivazione apparente; nel caso concreto la doglianza non supera il rilievo pregiudiziale dell’inammissibilità dell’appello.
art. 132 c.p.c.
Invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente.
art. 156 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza e alla dedotta nullità.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie richiamata dalla ricorrente.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla motivazione e sul giudizio tributario.
artt. 1, 2 e 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamati per contestare la determinazione dell’imponibile ICI e il trattamento dei terreni edificabili.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato in relazione agli obblighi dell’amministrazione finanziaria e alla motivazione dell’atto impositivo.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato per il dovere di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 2697 c.c.
Richiamato per censurare l’asserita mancata prova del valore dei terreni da parte del Comune.
art. 23, comma 1-bis, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14
Richiamato in tema di ruralità del fabbricato e dei presupposti catastali del relativo riconoscimento.
art. 817 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del fabbricato in rapporto alla destinazione agricola.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la statuizione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, se costituisce la ratio decidendi effettiva, preclude l’esame in cassazione delle sole censure di merito, perché la parte deve impugnare anzitutto la ragione processuale che ha definito il giudizio.
- La specificità dei motivi di appello non richiede formule sacramentali, ma esige una chiara e univoca esposizione, anche sintetica, delle censure mosse alla sentenza di primo grado; è sufficiente che dall’atto, considerato nel suo complesso, emerga la volontà di contestare la decisione e le ragioni della doglianza.
- Per la verifica della specificità dell’appello è necessario che il contenuto dei motivi di gravame sia riprodotto o comunque trascritto nel ricorso per cassazione in modo da consentire al giudice di legittimità il controllo ex art. 53 d.lgs. 546/1992; il mero richiamo alla rubrica o alla sintesi dei motivi non soddisfa l’onere di autosufficienza.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile l’impugnazione e, solo incidentalmente, ne esamina anche il merito, le considerazioni di merito non assumono autonoma decisività se la ratio effettiva della decisione resta la preclusione processuale.
- Nel valutare la ruralità di un fabbricato o la base imponibile ICI, le doglianze di merito non sono scrutinabili in cassazione se il ricorso non supera il preliminare rilievo processuale che ha definito la controversia.
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