Cassazione Civile, Ordinanza n. 03901/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di atti amministrativi relativi alla realizzazione di nuovi parcheggi e di una strada di servizio su un'area lacuale nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, con conseguente modifica della spiaggia e del profilo della sponda del lago Maggiore. I ricorrenti avevano inizialmente contestato la delibera comunale di approvazione del progetto di fattibilità, poi avevano proposto motivi aggiunti contro la delibera di approvazione del progetto definitivo/esecutivo e, con un secondo atto, contro il protocollo d'intesa tra Comune e Autorità di bacino, il nulla osta paesaggistico provinciale e atti regionali. Il Tribunale Superiore aveva dichiarato inammissibile il secondo atto di motivi aggiunti per genericità e tardività, ritenuto superate le censure sul ricorso introduttivo e infondati i motivi residui. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) erronea declaratoria di genericità e tardività dei motivi aggiunti e violazione delle regole del processo; (2) erronea valutazione della compatibilità urbanistica e della mancanza di indagini geologiche/idrauliche/paesaggistiche nel progetto; (3) errata esclusione dell'applicabilità del divieto di scavo a meno di 10 metri dalle sponde delle acque pubbliche e travisamento dei fatti; (4) erronea interpretazione delle norme urbanistiche regionali e comunali sulla tutela delle sponde e della fruizione del lago; (5) erronea valutazione delle norme sul rischio alluvionale e del pericolo di esondazione; (6) erronea declaratoria di mancata riproposizione di un motivo originario; (7) errata applicazione del decreto ministeriale sulle misure dei parcheggi e delle corsie di manovra.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura non riproduceva specificamente il contenuto dei motivi aggiunti ritenuti generici dal giudice a quo, in violazione dell'onere di specificità del ricorso per cassazione. Ha dichiarato inammissibili o comunque infondati gli altri motivi, rilevando che molte censure erano dirette a contestare accertamenti di fatto o valutazioni di merito del Tribunale Superiore, non sindacabili in sede di legittimità, e che le ragioni decisive della sentenza impugnata non erano state adeguatamente confutate. Ha quindi confermato la soccombenza dei ricorrenti e li ha condannati alle spese di lite, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 40 d.lgs. n. 104 del 2010
l'impugnazione dell'atto amministrativo richiede la specifica indicazione delle ragioni di illegittimità; il motivo di ricorso in cassazione deve confrontarsi con tale requisito quando si censura la declaratoria di genericità dei motivi aggiunti
art. 163 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come parametro processuale, ma la Corte risolve la censura sul piano della specificità del ricorso per cassazione
art. 143 r.d. n. 1775 del 1933
richiamato dal ricorso; la Corte si concentra sul fatto che il rinvio alle norme del codice di procedura civile per il ricorso per cassazione è formale e non recettizio
art. 29 d.lgs. n. 104 del 2010
richiamato nel primo motivo di ricorso
artt. 24, 111 e 113 Cost.
richiamati dal ricorso a sostegno delle doglianze processuali
art. 201 r.d. n. 1775 del 1933
il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Tribunale superiore delle acque può investire soltanto l'eccesso di potere giurisdizionale, non il vizio di eccesso di potere in senso amministrativo
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
impone l'onere di specificità del motivo di ricorso in cassazione, con necessaria esposizione puntuale del contenuto dell'atto e dell'errore denunciato
art. 23 d.lgs. n. 50 del 2016
richiamato nel secondo motivo di ricorso a sostegno delle doglianze sul progetto di fattibilità
art. 17 d.p.r. n. 207 del 2010
richiamato nel secondo motivo di ricorso come parametro per le indagini e la progettazione
art. 7 r.d. n. 523 del 1904
esclude l'applicazione del divieto dell'art. 96 per le opere idrauliche inerenti alle opere pubbliche stradali e ferroviarie, e per le opere volte a impedire inondazioni e straripamenti
art. 96 r.d. n. 523 del 1904
il divieto di scavi a meno di 10 metri dalle sponde delle acque pubbliche è ritenuto non applicabile al caso per effetto delle esclusioni dell'art. 7 e per la natura dell'opera
art. 97 r.d. n. 523 del 1904
consente, previa autorizzazione delle autorità competenti, l'occupazione di spiagge lacuali con opere stabili
artt. 19 e 22 l.r. Lombardia n. 12 del 2005
richiamati nel quarto motivo di ricorso sulle norme di pianificazione e tutela territoriale
artt. 17 e 19 P.T.R. Lombardia
richiamati nel quarto motivo di ricorso come parametri pianificatori regionali
artt. 6 e 14 l.r. Lombardia n. 12 del 2005
richiamati nel quarto motivo di ricorso
artt. 39 bis e 39 ter norme del P.G.T. del Comune di Maccagno
il giudice di merito ha ritenuto l'opera compatibile con l'art. 39 bis, che consente aree di sosta a basso impatto visivo per la fruizione del paesaggio lacuale
art. 7 d.lgs. n. 49 del 2010
richiamato nel quinto motivo in tema di gestione del rischio alluvionale
delibera Giunta regionale Lombardia n. X/6738 del 19 giugno 2017
richiamata come atto di approvazione del piano di gestione del rischio alluvionale
art. 49 norme del P.G.T. del Comune di Maccagno
richiamato nel sesto motivo di ricorso
art. 52 norme del P.G.T. del Comune di Maccagno
richiamato nel sesto motivo di ricorso
d.m. 5 novembre 2001
fissa misure minime per i parcheggi e le corsie di manovra; la Corte reputa la censura inammissibile perché diretta a contestare un accertamento di fatto sulle dimensioni del parcheggio
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, anche quando si deduce un error in procedendo, il ricorrente deve indicare in modo specifico il contenuto degli atti processuali rilevanti e spiegare puntualmente l'errore attribuito al giudice di merito; il mero rinvio o l'affermazione apodittica dell'erroneità della decisione non basta.
- La censura che investe la declaratoria di genericità o tardività di motivi aggiunti contro atti amministrativi è inammissibile se non riproduce il contenuto delle doglianze ritenute generiche e non consente di verificare in concreto l'errore denunciato.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare in doglianza di violazione di legge una critica diretta a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di eccesso di potere rilevante nel ricorso per cassazione avverso le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche coincide con l'eccesso di potere giurisdizionale e non con il vizio di legittimità amministrativa dell'atto impugnato.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte, altrimenti il motivo resta inidoneo a determinare la cassazione.
- La contestazione dell'ammissibilità o della conformità urbanistica di un'opera pubblica o di un intervento sul demanio idrico non può essere accolta in cassazione se si limita a proporre una lettura alternativa delle risultanze tecniche senza scalfire gli accertamenti fattuali posti a base della sentenza impugnata.
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