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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03901/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di atti amministrativi relativi alla realizzazione di nuovi parcheggi e di una strada di servizio su un'area lacuale nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, con conseguente modifica della spiaggia e del profilo della sponda del lago Maggiore. I ricorrenti avevano inizialmente contestato la delibera comunale di approvazione del progetto di fattibilità, poi avevano proposto motivi aggiunti contro la delibera di approvazione del progetto definitivo/esecutivo e, con un secondo atto, contro il protocollo d'intesa tra Comune e Autorità di bacino, il nulla osta paesaggistico provinciale e atti regionali. Il Tribunale Superiore aveva dichiarato inammissibile il secondo atto di motivi aggiunti per genericità e tardività, ritenuto superate le censure sul ricorso introduttivo e infondati i motivi residui. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) erronea declaratoria di genericità e tardività dei motivi aggiunti e violazione delle regole del processo; (2) erronea valutazione della compatibilità urbanistica e della mancanza di indagini geologiche/idrauliche/paesaggistiche nel progetto; (3) errata esclusione dell'applicabilità del divieto di scavo a meno di 10 metri dalle sponde delle acque pubbliche e travisamento dei fatti; (4) erronea interpretazione delle norme urbanistiche regionali e comunali sulla tutela delle sponde e della fruizione del lago; (5) erronea valutazione delle norme sul rischio alluvionale e del pericolo di esondazione; (6) erronea declaratoria di mancata riproposizione di un motivo originario; (7) errata applicazione del decreto ministeriale sulle misure dei parcheggi e delle corsie di manovra.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura non riproduceva specificamente il contenuto dei motivi aggiunti ritenuti generici dal giudice a quo, in violazione dell'onere di specificità del ricorso per cassazione. Ha dichiarato inammissibili o comunque infondati gli altri motivi, rilevando che molte censure erano dirette a contestare accertamenti di fatto o valutazioni di merito del Tribunale Superiore, non sindacabili in sede di legittimità, e che le ragioni decisive della sentenza impugnata non erano state adeguatamente confutate. Ha quindi confermato la soccombenza dei ricorrenti e li ha condannati alle spese di lite, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 40 d.lgs. n. 104 del 2010

    l'impugnazione dell'atto amministrativo richiede la specifica indicazione delle ragioni di illegittimità; il motivo di ricorso in cassazione deve confrontarsi con tale requisito quando si censura la declaratoria di genericità dei motivi aggiunti

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro processuale, ma la Corte risolve la censura sul piano della specificità del ricorso per cassazione

  • art. 143 r.d. n. 1775 del 1933

    richiamato dal ricorso; la Corte si concentra sul fatto che il rinvio alle norme del codice di procedura civile per il ricorso per cassazione è formale e non recettizio

  • art. 29 d.lgs. n. 104 del 2010

    richiamato nel primo motivo di ricorso

  • artt. 24, 111 e 113 Cost.

    richiamati dal ricorso a sostegno delle doglianze processuali

  • art. 201 r.d. n. 1775 del 1933

    il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Tribunale superiore delle acque può investire soltanto l'eccesso di potere giurisdizionale, non il vizio di eccesso di potere in senso amministrativo

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    impone l'onere di specificità del motivo di ricorso in cassazione, con necessaria esposizione puntuale del contenuto dell'atto e dell'errore denunciato

  • art. 23 d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato nel secondo motivo di ricorso a sostegno delle doglianze sul progetto di fattibilità

  • art. 17 d.p.r. n. 207 del 2010

    richiamato nel secondo motivo di ricorso come parametro per le indagini e la progettazione

  • art. 7 r.d. n. 523 del 1904

    esclude l'applicazione del divieto dell'art. 96 per le opere idrauliche inerenti alle opere pubbliche stradali e ferroviarie, e per le opere volte a impedire inondazioni e straripamenti

  • art. 96 r.d. n. 523 del 1904

    il divieto di scavi a meno di 10 metri dalle sponde delle acque pubbliche è ritenuto non applicabile al caso per effetto delle esclusioni dell'art. 7 e per la natura dell'opera

  • art. 97 r.d. n. 523 del 1904

    consente, previa autorizzazione delle autorità competenti, l'occupazione di spiagge lacuali con opere stabili

  • artt. 19 e 22 l.r. Lombardia n. 12 del 2005

    richiamati nel quarto motivo di ricorso sulle norme di pianificazione e tutela territoriale

  • artt. 17 e 19 P.T.R. Lombardia

    richiamati nel quarto motivo di ricorso come parametri pianificatori regionali

  • artt. 6 e 14 l.r. Lombardia n. 12 del 2005

    richiamati nel quarto motivo di ricorso

  • artt. 39 bis e 39 ter norme del P.G.T. del Comune di Maccagno

    il giudice di merito ha ritenuto l'opera compatibile con l'art. 39 bis, che consente aree di sosta a basso impatto visivo per la fruizione del paesaggio lacuale

  • art. 7 d.lgs. n. 49 del 2010

    richiamato nel quinto motivo in tema di gestione del rischio alluvionale

  • delibera Giunta regionale Lombardia n. X/6738 del 19 giugno 2017

    richiamata come atto di approvazione del piano di gestione del rischio alluvionale

  • art. 49 norme del P.G.T. del Comune di Maccagno

    richiamato nel sesto motivo di ricorso

  • art. 52 norme del P.G.T. del Comune di Maccagno

    richiamato nel sesto motivo di ricorso

  • d.m. 5 novembre 2001

    fissa misure minime per i parcheggi e le corsie di manovra; la Corte reputa la censura inammissibile perché diretta a contestare un accertamento di fatto sulle dimensioni del parcheggio

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, anche quando si deduce un error in procedendo, il ricorrente deve indicare in modo specifico il contenuto degli atti processuali rilevanti e spiegare puntualmente l'errore attribuito al giudice di merito; il mero rinvio o l'affermazione apodittica dell'erroneità della decisione non basta.
  • La censura che investe la declaratoria di genericità o tardività di motivi aggiunti contro atti amministrativi è inammissibile se non riproduce il contenuto delle doglianze ritenute generiche e non consente di verificare in concreto l'errore denunciato.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare in doglianza di violazione di legge una critica diretta a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di eccesso di potere rilevante nel ricorso per cassazione avverso le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche coincide con l'eccesso di potere giurisdizionale e non con il vizio di legittimità amministrativa dell'atto impugnato.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte, altrimenti il motivo resta inidoneo a determinare la cassazione.
  • La contestazione dell'ammissibilità o della conformità urbanistica di un'opera pubblica o di un intervento sul demanio idrico non può essere accolta in cassazione se si limita a proporre una lettura alternativa delle risultanze tecniche senza scalfire gli accertamenti fattuali posti a base della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileEsecuzioniImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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