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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03915/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, con atto pubblico, di un lotto di terreno destinato a insediamento industriale, già espropriato dal Comune e poi ceduto dal Consorzio a una società per la realizzazione di un opificio. In seguito a una sentenza che aveva condannato il Consorzio a corrispondere alla proprietaria espropriata un supplemento di indennità di esproprio, il Consorzio otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della cessionaria sulla base di una clausola contrattuale che prevedeva il recupero di tali somme. La società proponeva opposizione, contestando l’obbligo di pagare il supplemento e la validità della clausola, e formulava domanda riconvenzionale di risarcimento danni per l’illegittimo comportamento del Consorzio, deducendo di aver sostenuto costi di progettazione e di intestazione e di non aver potuto realizzare l’opificio. Il Tribunale accoglieva solo in parte l’opposizione, revocando il decreto ma condannando la società al pagamento della minor somma corrispondente al conguaglio effettivamente dovuto. La Corte d’appello, invece, accoglieva l’appello principale della società, affermava la propria giurisdizione sulla domanda riconvenzionale e, pur rilevando la mancata prova dell’ammontare dei danni, riteneva che la domanda risarcitoria comprendesse anche la richiesta di estinzione dell’obbligo di pagamento del corrispettivo/supplemento di prezzo; da ciò faceva discendere l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, collegata alla asserita sottrazione di fatto del terreno. Il Consorzio ricorre per cassazione con cinque motivi: primo, vizio di motivazione e violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c. per motivazione incomprensibile e non verificabile; secondo, violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, avendo la Corte d’appello attribuito alla domanda risarcitoria effetti estintivi/risolutori non richiesti; terzo, violazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c. per mancata individuazione della condotta illecita e della lesione e per improprio richiamo alla responsabilità aquiliana; quarto, violazione dell’art. 35 L. 865/1971 e dell’art. 1339 c.c. per il diritto dell’ente a recuperare, in base al principio di copertura integrale dei costi, quanto pagato a titolo di conguaglio dell’indennità di esproprio; quinto, violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata prova dei presupposti del risarcimento. La Cassazione accoglie i primi due motivi, ritenendo che la sentenza d’appello fosse logicamente e giuridicamente incoerente, avesse qualificato in modo eccentrico la domanda di danni come se fosse fondata su un illecito extracontrattuale e avesse pronunciato su un effetto estintivo per impossibilità sopravvenuta mai domandato dalla società; dichiara assorbiti gli altri motivi e cassa con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri tre, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Salerno nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ragione decisiva è che la motivazione della sentenza impugnata non consentiva di seguire il percorso logico-giuridico, essendo stata fatta discendere l’estinzione dell’obbligazione da un effetto non dedotto in causa e comunque non coerente con le domande effettivamente proposte, con conseguente ultrapetizione e violazione del minimo costituzionale di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza deve consentire il controllo sulla ratio decidendi e rispettare il minimo costituzionale di comprensibilità.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione intelligibile e idonea a sorreggere la decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare su un effetto giuridico diverso e non richiesto dalle parti, né attribuire alla domanda un petitum/cause petendi eccentrici rispetto a quelli allegati.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato per evidenziare che la Corte territoriale aveva impropriamente ricondotto la vicenda a un illecito aquiliano, mentre la domanda era in realtà connessa a un rapporto contrattuale.

  • art. 2056 c.c.

    Censurata la sua applicazione in relazione al mancato corretto accertamento dei presupposti del danno risarcibile.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per la nozione di danno risarcibile e per la necessità di accertare nesso e conseguenze immediate e dirette.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato in relazione alla liquidazione equitativa, che presuppone comunque l’accertamento dell’esistenza del danno.

  • art. 35 L. 22 ottobre 1971, n. 865

    Invocato dal ricorrente come base del principio di integrale copertura dei costi della procedura espropriativa e del diritto al recupero delle somme versate a titolo di conguaglio.

  • art. 1339 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’inserzione automatica di clausole imposte dalla legge nella disciplina contrattuale.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per ribadire che l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento incombe sulla parte che lo deduce.

Massime di principio

  • Quando una sentenza d’appello fa discendere effetti estintivi o risolutori da fatti e domande non effettivamente allegati dalle parti, incorre in violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione.
  • La motivazione è costituzionalmente insufficiente se non consente di comprendere quali fatti siano stati accertati, quale sia la qualificazione giuridica della domanda e quale nesso logico conduca alla decisione.
  • In una controversia originata da un rapporto contrattuale, il giudice non può trasformare la domanda risarcitoria in una diversa azione fondata su responsabilità extracontrattuale senza base nelle allegazioni delle parti.
  • La liquidazione del danno, anche quando avvenga in via equitativa, presuppone l’accertamento dell’esistenza del danno e dei suoi elementi costitutivi, che restano a carico della parte che li invoca.
  • L’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta richiede che tale effetto sia coerente con il titolo dedotto e con le domande proposte; non può essere introdotto d’ufficio in assenza di una specifica domanda di risoluzione o di altro corrispondente petitum.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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