Cassazione Civile, Ordinanza n. 03919/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’occupazione, avviata nel 1980 da un Comune su un terreno di proprietà di alcuni soggetti privati, per realizzare un’opera viaria. Scaduto il termine di occupazione legittima e in assenza di decreto di esproprio, i proprietari chiesero il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva/sine titulo e l’indennità di occupazione legittima. Dopo un primo rigetto per prescrizione, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio; in sede di rinvio la Corte d’appello aveva distinto tre periodi: occupazione legittima fino al 30 agosto 1986, occupazione sine titulo fino al 16 giugno 1991 e, da tale data, danno per equivalente. I ricorrenti hanno censurato la decisione per due ragioni: 1) violazione delle norme sull’occupazione d’urgenza e dell’art. 2043 c.c., sostenendo che la mancata emanazione del decreto di esproprio avrebbe dovuto comportare l’illegittimità originaria dell’intero procedimento, con conseguente esclusione dell’indennità di occupazione legittima e riconoscimento solo del risarcimento del danno sin dallo spossessamento; 2) violazione degli artt. 101, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c., lamentando che la Corte d’appello avesse rideterminato il valore delle aree e gli accessori (rivalutazione e interessi) discostandosi dal CTU e facendo uso di criteri non adeguatamente esplicitati, con indebita applicazione della propria scienza privata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché, nell’occupazione acquisitiva derivante da procedimento inizialmente sorretto da dichiarazione di pubblica utilità, la successiva mancata emissione del decreto di esproprio comporta inefficacia ex nunc del potere ablatorio, senza travolgere retroattivamente gli atti legittimamente compiuti: per il periodo di occupazione coperto da valido titolo spetta dunque l’indennità di occupazione legittima. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo il parziale dissenso rispetto al CTU, indicando criteri e ragioni della diversa valutazione del bene e dell’attualizzazione dei crediti; inoltre la censura era generica, non indicando con precisione quali passaggi della consulenza sarebbero stati corretti e illegittimamente disattesi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel pregresso giudizio per la decorrenza della prescrizione; nel presente provvedimento non è oggetto del decisum, ma resta il riferimento alla maturazione del diritto dal momento in cui può essere fatto valere
artt. 71 e 72 L. 25 giugno 1865, n. 2359
invocati dai ricorrenti quale disciplina dell’occupazione d’urgenza e dei relativi effetti
art. 20 L. 22 ottobre 1971, n. 865
invocato dai ricorrenti in materia di occupazione/espropriazione per pubblica utilità
artt. 2 e 4 L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E
richiamati dai ricorrenti a sostegno dell’illegittimità del procedimento e della pretesa risarcitoria
richiamato come base della domanda risarcitoria da occupazione illegittima
richiamati per censurare il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove e il CTU
indica la trattazione in camera di consiglio
norma processuale per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel procedimento di espropriazione per pubblica utilità, la sopravvenuta inefficacia del potere ablatorio per mancata adozione del decreto di esproprio opera ex nunc e non travolge retroattivamente gli atti legittimamente compiuti in pendenza di un valido titolo occupatorio.
- Quando l’occupazione dell’area è sorretta da un titolo legittimo per un determinato periodo, al proprietario spetta l’indennità di occupazione legittima per quel tratto temporale; il risarcimento del danno da occupazione sine titulo decorre solo dal momento in cui l’occupazione diviene illegittima.
- Il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio purché esponga in modo puntuale le ragioni del dissenso, gli elementi valorizzati e i criteri seguiti; in difetto di specificità del motivo di ricorso, la censura è inammissibile.
- Una critica alla valutazione del CTU o alla quantificazione del danno deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; una doglianza generica sulla "scienza privata" del giudice non è sufficiente a fondare la cassazione.
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