Cassazione Civile, Ordinanza n. 15683/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti del contribuente, indicato come amministratore di fatto della società, un avviso di accertamento integrativo per IRES, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2003, fondato su costi ritenuti indeducibili e su operazioni inesistenti. Il contribuente ha impugnato l'atto eccependo, tra l'altro, la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo per tardiva notifica ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. I giudici di merito hanno accolto tale eccezione ritenendo tardivo anche il secondo avviso, in quanto dipendente dal primo e comunque non sorretto da prova idonea del presupposto del raddoppio dei termini. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato: 1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini e sul rapporto tra avviso integrativo e avviso originario; 2) nullità della sentenza per ultrapetizione, poiché la CTR avrebbe fondato la decisione sulla tardività dell'avviso originario, questione non devoluta; 3) vizio motivazionale (ritenuto inammissibile per formulazione non più vigente); 4) omesso esame del fatto decisivo relativo all'esistenza dell'obbligo di denuncia penale. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato contro l'ammissione della denuncia di reato prodotta dall'Ufficio in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, dichiarando inammissibile il terzo motivo e assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha affermato che, nel giudizio avente ad oggetto un avviso di accertamento integrativo, il sindacato del giudice deve limitarsi alla legittimità dell'atto impugnato e non può estendersi a dichiarare l'illegittimità dell'atto precedente non impugnato. Ha inoltre ribadito che, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, non è necessario che la denuncia penale sia stata effettivamente presentata o che vi sia condanna o rinvio a giudizio, essendo sufficiente la ricorrenza dei presupposti che rendono obbligatoria la denuncia ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati del d.lgs. n. 74 del 2000. È stato anche richiamato il principio per cui il raddoppio non comporta reviviscenza di poteri ormai esauriti, ma opera come termine legalmente previsto per fattispecie diverse. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame delle questioni non precluse e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Rileva solo quale norma che impone la denuncia penale; ai fini del raddoppio dei termini va verificato se sussistano i presupposti dell'obbligo di denuncia, non la prova della sua effettiva presentazione entro il termine ordinario.
art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973
Fissa il termine ordinario di decadenza per gli avvisi di accertamento e prevede il raddoppio dei termini in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale per reati tributari.
art. 57 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di raddoppio dei termini per l'IVA, in parallelo con la disciplina dell'accertamento imposte dirette.
art. 25 D.Lgs. n. 446 del 1997
Richiamato dall'Ufficio insieme alle altre norme sul raddoppio dei termini, con riferimento anche all'IRAP.
Invocato per denunciare ultrapetizione; la Corte, accogliendo la censura, ha ritenuto errato estendere il sindacato alla legittimità di un avviso non impugnato.
artt. 53 e 54 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamati in relazione ai limiti del devolutum nel processo tributario e alla prospettata ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per dedurre violazione di legge sui presupposti del raddoppio dei termini e sui limiti del sindacato sull'avviso integrativo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per dedurre nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo articolato nella vecchia formulazione è stato dichiarato inammissibile; quello nella formulazione vigente è stato esaminato sul fatto decisivo dell'obbligo di denuncia penale.
Richiamato come possibile fattispecie di reato tributario che può fondare l'obbligo di denuncia e quindi il raddoppio dei termini.
art. 1, commi 130-132, L. n. 208 del 2015
Richiamato solo per precisare che le modifiche sopravvenute non incidono sugli avvisi già notificati per periodi d'imposta anteriori al 31 dicembre 2016.
Richiamato quale disposizione transitoria che salva gli effetti degli avvisi già notificati.
Non richiamato espressamente nel dispositivo, ma evocato nel percorso argomentativo tramite la giurisprudenza richiamata sul raddoppio dei termini.
Massime di principio
- Nel processo tributario avente ad oggetto un avviso di accertamento integrativo, il giudice deve valutare esclusivamente la legittimità della pretesa contenuta nell'atto impugnato e non può dichiararne l'invalidità sulla base di vizi o contraddizioni riferiti a un precedente avviso non oggetto di impugnazione.
- Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 57 D.P.R. n. 633 del 1972, non occorre la prova dell'effettiva presentazione della denuncia penale, né la condanna o il rinvio a giudizio: è sufficiente la sussistenza dei presupposti che rendono obbligatoria la denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000.
- Il raddoppio dei termini non opera come riapertura o reviviscenza di poteri di accertamento già estinti, ma come previsione di un termine legale diverso e più lungo, riferito ab origine a fattispecie diverse.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. formulato secondo una versione abrogata o non più applicabile è inammissibile.
- Nel processo tributario, la produzione documentale deve essere valutata secondo le regole del rito, ma la questione della sua rilevanza resta assorbita quando il principio di diritto sul presupposto del raddoppio rende non decisiva la doglianza avversaria.
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