Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15660/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva richiesto il pagamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l’anno 2007, ritenendo la società bookmaker estera coobbligata in solido, insieme a un centro raccolta scommesse operante in Italia, per l’attività di raccolta delle puntate svolta sul territorio nazionale. La CTR aveva annullato l’accertamento ritenendo che, venuto meno per effetto della giurisprudenza costituzionale l’obbligo fiscale del centro di trasmissione dati/ricevitore per le annualità anteriori al 2011, venisse meno anche l’obbligo del bookmaker estero. L’Agenzia ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), l. 220/2010, sostenendo che la CTR abbia erroneamente confuso la caduta della solidarietà passiva del ricevitore con la permanenza dell’obbligazione tributaria del bookmaker, che resta soggetto passivo dell’imposta anche per gli anni precedenti al 2011; inoltre deduce che la territorialità dell’imposta sussiste perché la raccolta delle scommesse e il pagamento delle poste avvengono in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ritenendo fondato il motivo di violazione di legge. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, affinché si uniformi al principio secondo cui la declaratoria di illegittimità della solidarietà del ricevitore non elimina l’autonoma obbligazione tributaria del bookmaker estero, che resta soggetto passivo dell’imposta unica anche per le annualità anteriori al 2011. È stata inoltre respinta l’istanza di trattazione in pubblica udienza, perché la questione era ritenuta già coperta da principi consolidati e affrontata dalla giurisprudenza costituzionale e unionale.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    Individua il presupposto e i soggetti passivi dell’imposta unica sulle scommesse; la Corte lo legge in combinazione con la disciplina interpretativa successiva, affermando la permanenza dell’obbligazione del bookmaker anche per le annualità antecedenti al 2011.

  • art. 1, comma 66, lett. a), l. 220/2010

    Richiamato come norma che, secondo la Corte costituzionale, conferma che dell’obbligazione tributaria rispondono i bookmaker, con o senza concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. b), l. 220/2010

    Norma interpretativa richiamata dalla ricorrente in rapporto alla disciplina dell’imposta unica sulle scommesse e alla posizione del ricevitore/centro trasmissione dati.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione e falsa applicazione di legge.

  • sentenza Corte costituzionale 23 gennaio 2018, n. 27

    È richiamata come arresto che ha chiarito che l’imposta è dovuta anche per scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e che il bookmaker resta soggetto passivo del tributo.

  • sentenza CGUE 26 febbraio 2020, causa C-788/18

    Richiamata come decisione unionale che ha affrontato la medesima questione relativa a Stanleybet Malta Limited, consolidando l’assetto interpretativo della materia.

  • Sez. U, n. 14437 del 5 giugno 2018

    È citata per affermare che il collegio può escludere la pubblica udienza quando i principi di diritto sono consolidati.

  • Sez. U, n. 8093 del 23 aprile 2020

    È richiamata per escludere la necessità della pubblica udienza in assenza di rilievo nomofilattico della decisione.

Massime di principio

  • Nell’imposta unica sulle scommesse, la caduta della solidarietà passiva del ricevitore o del centro di raccolta non comporta automaticamente la caduta dell’obbligazione tributaria del bookmaker, se questi resta soggetto passivo del presupposto d’imposta.
  • La questione della soggettività passiva del bookmaker va distinta da quella della solidarietà tra coobbligati: l’eliminazione di una responsabilità solidale non estingue, di per sé, il debito d’imposta dell’altro coobbligato quando il titolo impositivo lo individui autonomamente.
  • Ai fini dell’imposta sulle scommesse, rileva l’attività di organizzazione e raccolta delle puntate svolta in Italia anche mediante centri trasmissione dati, senza che la sede estera del bookmaker escluda di per sé la territorialità del tributo.
  • La trattazione in pubblica udienza può essere esclusa quando la controversia è già governata da principi di diritto consolidati e non presenta un effettivo rilievo nomofilattico.
  • Quando la giurisprudenza costituzionale e unionale ha già chiarito il significato della disciplina, il giudice di legittimità può decidere in camera di consiglio anche su questioni che la parte ritenga nuove, se in realtà non lo sono.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.