Cassazione Civile, Ordinanza n. 15673/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo al periodo d'imposta 2004, contestando all'associazione maggiori redditi d'impresa non dichiarati. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la decadenza del potere impositivo per insussistenza dei presupposti del raddoppio dei termini, la illegittimità dell'accesso nei locali e l'infondatezza della pretesa, sostenendo che si trattasse di associazione sportiva dilettantistica non lucrativa. La CTR aveva accolto solo in parte il gravame, riconoscendo la detraibilità dell'IVA a credito. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione delle norme IVA per avere la CTR riconosciuto la detrazione nonostante l'omessa dichiarazione annuale, la mancata liquidazione periodica e la mancata registrazione delle fatture. La contribuente ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi: contestazione del raddoppio dei termini di accertamento, della legittimità dell'accesso nei locali diversi dall'abitazione, della nullità dell'accertamento fondato su dichiarazioni di terzi, dell'erroneo disconoscimento della natura dilettantistica dell'associazione e dell'omesso esame di fatti decisivi relativi alla vita associativa e al fine non lucrativo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata la censura sulla detraibilità dell'IVA, perché la CTR aveva errato nel collegare il tema alla sola natura commerciale dell'ente e nel non verificare il rispetto del termine biennale per l'esercizio del diritto alla detrazione. Ha invece rigettato il primo motivo del ricorso incidentale sul raddoppio dei termini di accertamento, ritenendo sufficiente la configurabilità astratta di un reato e il fumus desunto dagli elementi acquisiti, senza che occorresse l'effettivo esercizio dell'azione penale. Gli altri motivi incidentali sono stati dichiarati inammissibili: il secondo per genericità, poiché non era indicato il luogo dell'accesso né la ricaduta concreta sull'utilizzabilità delle prove; il terzo, quarto e quinto perché miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
termine biennale per far valere il diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato anche in assenza della dichiarazione annuale, purché siano rispettati i requisiti sostanziali e il termine decadenziale biennale previsto dalla norma.
art. 19-ter d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma richiamata nel motivo principale di ricorso in tema di detrazione IVA e disciplina applicabile al caso.
art. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma richiamata nel motivo principale di ricorso in tema di detrazione IVA e obblighi formali del contribuente.
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma richiamata nel motivo principale di ricorso in tema di accertamento e disciplina IVA.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In materia di raddoppio dei termini, il termine si raddoppia automaticamente in presenza dei presupposti oggettivi che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
i termini ... sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione
Il raddoppio dei termini di accertamento opera automaticamente quando emergano fatti che comportano obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva denuncia o dall'esito del procedimento penale.
La denuncia deve essere presentata quando emergano fatti astrattamente riconducibili a reati tributari; non spetta al giudice tributario accertare il reato in concreto.
Il raddoppio dei termini presuppone fatti che integrino astrattamente uno dei reati tributari previsti dal decreto.
art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazione
Per gli accessi in locali diversi da quelli destinati all'attività, la sussistenza dei gravi indizi deve poter essere verificata in giudizio; tuttavia la censura è inammissibile se non specifica il luogo dell'accesso e la concreta incidenza sulle prove acquisite.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata dalla contribuente per censurare la motivazione e la validità dell'accertamento.
art. 148, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
per le associazioni sportive dilettantistiche ... non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali
L'agevolazione dipende non solo dalla forma associativa, ma dall'effettivo svolgimento di attività non lucrativa e dal rispetto dei requisiti sostanziali e statutari, il cui onere probatorio grava sulla contribuente.
art. 86 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato come parte della disciplina generale rispetto alla quale la norma agevolativa costituisce deroga.
art. 87 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato come parte della disciplina generale rispetto alla quale la norma agevolativa costituisce deroga.
art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in tema di requisiti statutari per il regime agevolativo degli enti associativi.
art. 5 d.lgs. 17 dicembre 1997, n. 460
Indicato come fonte dei requisiti statutari da inserire negli atti costitutivi e negli statuti degli enti non lucrativi.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce l'utilizzo, come indizi, delle dichiarazioni rese in sede amministrativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo finale per gli effetti sul contributo unificato.
art. 14 Cost.
Fondamento costituzionale del rigoroso controllo sugli accessi in locali ad uso abitativo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
Norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione; le censure di merito sono inammissibili se sollecitano una nuova valutazione delle prove.
art. 6 CEDU
Richiamato per la funzione delle dichiarazioni raccolte in fase amministrativa nel quadro del giusto processo, specie per sanzioni assimilabili a quelle penali.
Massime di principio
- In materia di IVA, la mancanza della dichiarazione annuale non preclude automaticamente la detrazione dell'imposta a credito, se il contribuente dimostra i presupposti sostanziali del diritto e agisce entro il termine decadenziale previsto dalla legge.
- Il giudice tributario, quando l'Ufficio contesta solo un difetto formale, deve verificare anche d'ufficio il rispetto del termine biennale di esercizio della detrazione, se il dato emerge dagli atti e non esiste giudicato interno.
- Il raddoppio dei termini di accertamento opera automaticamente quando emergano fatti astrattamente idonei a imporre la denuncia penale, senza che occorrano l'effettiva presentazione della denuncia o l'esercizio dell'azione penale.
- Nel processo tributario, le dichiarazioni rese da terzi in sede amministrativa non hanno valore di prova testimoniale in senso tecnico, ma possono essere utilizzate come elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice insieme agli altri elementi del processo.
- Il riconoscimento del regime agevolativo per le associazioni sportive dilettantistiche non dipende dalla sola veste formale dell'ente, ma richiede la prova dell'effettivo svolgimento di attività istituzionale non lucrativa e della concreta democraticità della vita associativa.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti, poiché il sindacato di legittimità è limitato a violazioni di legge e ai vizi motivazionali nei ristretti limiti consentiti.
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