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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15678/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per l'anno d'imposta 2009, deducendo la nullità dell'atto per mancanza di prova dei poteri del funzionario dell'Agenzia responsabile del procedimento e, soprattutto, per vizi della notificazione. Secondo la sua prospettazione, la cartella era stata notificata direttamente dal concessionario della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza intervento del messo notificatore e senza relata; inoltre la spedizione sarebbe avvenuta a indirizzo diverso dal domicilio fiscale e senza seconda raccomandata informativa. La C.T.P. e poi la C.T.R. avevano respinto il ricorso ritenendo valida la notifica e sanato l'eventuale vizio per raggiungimento dello scopo. In cassazione il contribuente denunciava violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 160 e 156 c.p.c., sostenendo che la notificazione eseguita direttamente dall'agente della riscossione fosse non solo nulla ma inesistente, perché compiuta da soggetto non abilitato, e quindi insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 consente la notificazione della cartella anche mediante invio diretto, da parte del concessionario/agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento, modalità alternativa a quella affidata ai soggetti abilitati indicati nella prima parte della norma. In tale ipotesi la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento e non richiede apposita relata, né si applica la disciplina della L. n. 890/1982. Ha escluso che nel caso vi fosse inesistenza della notificazione, osservando che questa ricorre solo in caso di totale mancanza materiale dell'atto o di attività priva degli elementi essenziali della notificazione. Ha inoltre confermato che la sanatoria per raggiungimento dello scopo è applicabile anche alla cartella di pagamento, in virtù del rinvio normativo alle regole sulla notificazione degli atti tributari e, tramite queste, alle norme del processo civile. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le controricorrenti e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario/agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento; la forma di notificazione è alternativa a quella eseguita dai soggetti indicati nella prima parte della norma e non richiede relata di notifica.

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla nullità della notificazione, ma ritenuto non utile a fondare l'inesistenza della notifica nel caso di specie.

  • art. 156 c.p.c.

    secondo e terzo comma; terzo comma

    la Corte ribadisce l'operatività della sanatoria per raggiungimento dello scopo anche per la notificazione della cartella, poiché il vizio non integra inesistenza e la disciplina è richiamata dalla normativa tributaria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale indicata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quale norma che rende applicabile il motivo di ricorso per cassazione nel processo tributario.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    indicato come base dell'iscrizione a ruolo e della cartella impugnata.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dall'art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973 per la disciplina della notificazione, con ulteriore rinvio alle norme sulle notificazioni del processo civile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    utilizzato per dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689

    non citata.

  • legge n. 890 del 1982

    richiamata solo per escludere la sua applicabilità alla notificazione semplificata della cartella esattoriale eseguita direttamente tramite servizio postale ordinario.

  • d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193

    la modifica che ha soppresso il riferimento "da parte dell'esattore" è richiamata dalla parte ricorrente per sostenere che l'agente della riscossione non possa notificare direttamente; la Corte, però, non accoglie tale lettura.

  • sentenza Corte cost. n. 175 del 2018

    evocata per confermare la funzione pubblicistica dell'agente della riscossione e la ragione della disciplina semplificata della notificazione.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, quale modalità espressamente consentita dall'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, alternativa rispetto alle forme di notificazione affidate ai soggetti abilitati indicati nella prima parte della norma.
  • In tale ipotesi la notificazione si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento e non è necessaria una relata di notifica, poiché la prova dell'esecuzione dell'atto è assicurata dall'avviso postale.
  • L'inesistenza della notificazione ricorre solo quando manchi materialmente l'atto o quando l'attività sia priva degli elementi essenziali che consentono di riconoscere una notificazione; i meri vizi di forma o di esecuzione non integrano di per sé inesistenza.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. è applicabile anche alla notificazione della cartella di pagamento, in quanto la disciplina tributaria richiama le regole sulle notificazioni degli atti dell'accertamento e, tramite queste, le norme del processo civile.
  • La notificazione semplificata della cartella esattoriale non è assoggettata alla disciplina della L. n. 890/1982, ma al servizio postale ordinario previsto dalla normativa speciale sulla riscossione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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