Cassazione Civile, Ordinanza n. 15675/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato due avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, recuperando maggiori imposte, sanzioni e interessi. La controversia in cassazione riguarda solo il profilo IVA: la C.T.R. aveva ritenuto detraibile l'IVA a credito una volta accertata la natura commerciale dell'attività svolta dall'associazione, osservando che non potevano pretendersi la registrazione delle fatture e la presentazione della dichiarazione IVA in periodi in cui l'ente operava come non commerciale. L'Agenzia ha impugnato tale statuizione deducendo violazione degli artt. 19, 19-ter, 25 e 55 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che, in difetto di dichiarazione annuale, liquidazioni periodiche e registrazione delle fatture, l'IVA sugli acquisti non poteva essere portata in detrazione, soprattutto a fronte di operazioni attive non contabilizzate e di omessa dichiarazione annuale IVA.
La decisione
La Corte ha accolto l'unico motivo dell'Agenzia. Ha ricordato che il diritto alla detrazione dell'IVA può essere riconosciuto anche in assenza di dichiarazione annuale, se risultano rispettati i requisiti sostanziali e il diritto è esercitato entro il termine biennale di cui all'art. 19 d.P.R. n. 633/1972. Ha però rilevato che la C.T.R. non aveva verificato tale termine di decadenza, limitandosi ad affermare in via generale la detraibilità dell'IVA una volta riconosciuta l'attività commerciale. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla C.T.R. Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel contesto del raddoppio dei termini per l'accertamento, in relazione all'obbligo di denuncia; la questione è solo evocata nel riassunto del giudizio di merito.
artt. 19, 19-ter, 25 e 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
disciplinano il diritto alla detrazione IVA e gli adempimenti formali; la Corte afferma che la mancanza di adempimenti formali non esclude di per sé la detrazione se sono provati i requisiti sostanziali e il diritto è esercitato tempestivamente.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
stabilisce un termine biennale di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione, profilo che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare anche d'ufficio se desumibile dagli atti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'Agenzia.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione dell'IVA non è escluso in via automatica dalla mancata presentazione della dichiarazione annuale, se il contribuente dimostra o non contesta che gli acquisti sono stati effettuati da soggetto passivo, sono assistiti da fattura, sono assoggettati a IVA e sono destinati a operazioni imponibili.
- Le violazioni formali degli adempimenti IVA hanno rilievo soprattutto probatorio: se mancano dichiarazioni, liquidazioni o registrazioni, il contribuente deve provare i presupposti sostanziali del diritto alla detrazione; se tali presupposti risultano dimostrati, spetta all'Amministrazione contrastarli con la prova contraria.
- Il diritto alla detrazione è soggetto al termine biennale di decadenza previsto dalla normativa IVA; il giudice tributario deve verificare tale profilo anche d'ufficio quando emerga dagli atti e non vi sia giudicato interno.
- Una decisione che riconosca la detraibilità dell'IVA senza accertare il rispetto del termine decadenziale e senza applicare correttamente la disciplina sostanziale della detrazione incorre in violazione di legge ed è cassabile con rinvio.
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