Cassazione Civile, Ordinanza n. 15682/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Al contribuente era stato notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 con cui l'Agenzia delle Entrate gli attribuiva un maggior reddito ai fini IRPEF e addizionali, pari a euro 2.724,00, in dipendenza dell'accertamento di maggiori ricavi e di un maggior reddito imponibile in capo a una società di capitali (di cui egli deteneva il 10% del capitale). La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente l'appello, ritenendo legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili e ponendo a carico del contribuente la prova contraria. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava: violazione dell'art. 38, comma 3, e dell'art. 41-bis del d.P.R. 600/1973, dell'art. 47 del d.P.R. 917/1986, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 360, n. 3, c.p.c.; erroneo uso delle presunzioni semplici; insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; divieto di doppia presunzione; e, soprattutto, mancanza di un accertamento definitivo a carico della società, poiché il giudizio relativo all'avviso notificato alla società era ancora pendente in cassazione, sicché mancava il presupposto giuridico-economico per imputare al socio i maggiori redditi di partecipazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa e ha ribadito che il divieto di doppie presunzioni non opera come regola autonoma. Tuttavia ha accolto il ricorso perché mancava, al momento della decisione, un giudicato sull'accertamento del maggior imponibile in capo alla società partecipata: la controversia della società era ancora pendente e, dunque, non esisteva la certezza giuridica del maggior reddito societario da cui derivare l'imputazione pro quota al socio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e per il riesame della controversia alla luce dello stato del giudizio societario.
Norme richiamate
art. 38, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come norma invocata dal contribuente per contestare l'accertamento del maggior reddito personale derivante da utili extracontabili della società
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base normativa dell'avviso di accertamento
art. 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina della distribuzione degli utili ai soci
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che, una volta operante la presunzione, spetta al contribuente fornire la prova contraria
art. 2729 c.c.
richiamato per la prova presuntiva; la Corte riconosce la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 295 c.p.c.
richiamato per affermare che il processo tributario relativo al socio deve essere sospeso quando penda separatamente il giudizio sul maggior reddito della società, quale antecedente logico-giuridico
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come base del richiamo generale delle norme del codice di procedura civile nel processo tributario
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, salvo prova contraria del socio circa mancata distribuzione, accantonamento o reinvestimento degli utili.
- La mera deduzione che il bilancio sociale si sia chiuso in perdita non è sufficiente a vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
- Il divieto di doppia presunzione non costituisce un principio autonomo dell'ordinamento: la prova per presunzioni può poggiare su una catena di inferenze, purché ciascun passaggio sia sorretto da gravità, precisione e concordanza.
- L'accertamento del maggior reddito in capo al socio, quando derivi dalla rettifica del reddito della società partecipata, presuppone la definitività dell'accertamento societario; in difetto di giudicato sulla pretesa tributaria principale, manca il presupposto giuridico-economico per imputare al socio i maggiori utili.
- Nel processo tributario, quando la definizione del giudizio relativo alla società costituisce antecedente logico-giuridico necessario di quello relativo al socio, il processo sul socio va sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per evitare il rischio di giudicati contrastanti.
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