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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15677/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per l'anno d'imposta 2006, deducendo vari vizi della notifica e del contenuto dell'atto: indirizzo diverso dal domicilio fiscale, mancanza di relata di notifica, mancato invio della raccomandata informativa dopo la consegna al portiere, mancato invio dell'avviso bonario, carenza di motivazione e illegittimità costituzionale degli aggi applicati. In cassazione ha però proposto un solo motivo, denunciando la nullità della sentenza d'appello per violazione delle norme sul processo tributario e del contraddittorio, sostenendo che la Commissione tributaria regionale non aveva provveduto sull'istanza di rinvio dell'udienza presentata dal difensore per giustificato impedimento, così precludendo la difesa e la discussione di ulteriori argomenti relativi a versamenti eseguiti e non computati in cartella.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'unica censura. Ha osservato che l'istanza di rinvio era fondata su impegni professionali sopravvenuti del difensore, il quale era custode giudiziario in una procedura esecutiva immobiliare e doveva partecipare a un secondo tentativo di vendita fissato nella stessa data. Richiamando il principio secondo cui il grave impedimento rileva solo se comporta anche l'impossibilità di sostituzione del difensore, la Corte ha rilevato che nell'istanza non era stata allegata tale impossibilità. Di conseguenza, l'omesso esame dell'istanza da parte della CTR non ha determinato alcuna nullità della sentenza, trattandosi di un problema organizzativo interno allo studio professionale e non di un impedimento idoneo a imporre il rinvio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e con dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento

  • art. 12, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato dal ricorrente come norma processuale violata

  • art. 31, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato dal ricorrente quale base dell'istanza di rinvio per giustificato impedimento

  • art. 33, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato dal ricorrente come norma processuale violata

  • art. 34 d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato dal ricorrente come norma processuale violata

  • art. 101 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione al principio del contraddittorio

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    dedotto come vizio di nullità della sentenza

  • art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per l'applicabilità del motivo di ricorso per cassazione nel processo tributario

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente a tutela del giusto processo

  • art. 115 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro del rinvio per grave impedimento del difensore; la Corte ne afferma l'applicabilità anche al processo tributario

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma che rende applicabili al processo tributario le disposizioni del processo civile compatibili

  • art. 9 r.d. 27 novembre 1933, n. 1578

    richiamato per affermare la possibilità per l'avvocato di farsi sostituire o rappresentare da altro avvocato

  • Cass., Sez. U, n. 4773/2012

    richiamata per il principio secondo cui il rinvio per grave impedimento richiede l'impossibilità di sostituzione del difensore

  • Cass., Sez. 5, n. 6753/2010

    richiamata in senso conforme sul rinvio per impedimento del difensore

  • Cass., Sez. U, n. 289/1999

    richiamata per il principio della sostituibilità del difensore mediante delega ad altro avvocato

  • Cass., Sez. 6-5, n. 25783/2018

    richiamata per affermare che il principio sul grave impedimento si applica anche al processo tributario

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la dichiarazione di sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione al contributo unificato dovuto per il ricorso

Massime di principio

  • Nel processo civile e tributario, l'istanza di rinvio dell'udienza per grave impedimento del difensore è fondata solo se l'impedimento comporta anche l'impossibilità di sostituzione; altrimenti il problema attiene all'organizzazione professionale del difensore e non impone il differimento.
  • L'omesso esame dell'istanza di rinvio non determina nullità della decisione quando l'istanza non alleghi un impedimento non surrogabile da altro difensore.
  • La facoltà del difensore di farsi sostituire in udienza da altro avvocato esclude che impegni professionali sopravvenuti, da soli, integrino un grave impedimento idoneo a paralizzare il processo.
  • Nel processo tributario, le regole processuali civilistiche richiamate dall'ordinamento operano anche in tema di impedimento del difensore e di richiesta di rinvio dell'udienza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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