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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12674/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU emesso per gli anni 2014-2017 in relazione a terreni qualificati dal Comune come aree edificabili e valorizzati secondo una deliberazione comunale del 2007. La contribuente aveva contestato la pretesa deducendo, tra l'altro, il giudicato esterno formatosi su precedenti annualità (2008-2009 e 2010), il difetto di motivazione degli avvisi, l'erronea determinazione del valore venale delle aree e l'insussistenza del presupposto impositivo, sostenendo che vi fosse solo una compensazione urbanistica non ancora perfezionata e non una vera edificabilità. In cassazione ha articolato sei motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; omessa pronuncia sul giudicato esterno; violazione del giudicato e delle norme sul contenuto dell'accertamento e sulla base imponibile; violazione dell'obbligo di motivazione per relationem e dei criteri legali di stima; violazione della disciplina IMU sul possesso di aree edificabili; ulteriore nullità per carente valutazione delle prove contrarie e delle consulenze di parte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione apparente, osservando che la sentenza d'appello, pur riportando ampiamente le difese, esprimeva comunque un percorso argomentativo riconducibile al giudice e logicamente comprensibile. Ha escluso anche l'omessa pronuncia e la violazione del giudicato esterno, rilevando che il giudicato sui periodi precedenti aveva riguardato soltanto il difetto di motivazione degli atti impositivi e non incideva sul diverso rapporto d'imposta relativo alle annualità successive; inoltre il valore venale e la motivazione dell'atto sono elementi non tendenzialmente permanenti e quindi non coperti dal giudicato ultrattivo. Sul quarto motivo ha affermato che la motivazione dell'avviso era sufficiente e che la deliberazione comunale, essendo atto generale soggetto a pubblicità legale, non doveva essere allegata. Ha poi ritenuto inammissibile il motivo sul presupposto impositivo, perché la censura mirava solo a contrapporre una diversa qualificazione urbanistica dei terreni senza colpire adeguatamente la qualificazione del giudice di merito come perequazione urbanistica; in tale ambito il possesso di aree con potenzialità edificatoria integra il presupposto IMU. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza non è nulla per il solo fatto che riproduca, anche ampiamente, il contenuto di atti di parte, purché le ragioni della decisione siano comunque riconducibili con chiarezza all'organo giudicante e consentano di comprendere il percorso logico seguito.
  • Nel processo civile e tributario, il vizio di motivazione deducibile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non è più denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • Il giudicato esterno esplica efficacia preclusiva tra le stesse parti solo sui punti fondamentali comuni alla causa e su elementi della fattispecie che abbiano carattere tendenzialmente permanente; non si estende invece a elementi variabili da periodo a periodo, come il valore venale di un'area edificabile.
  • L'annullamento di un avviso di accertamento per difetto di motivazione non preclude, di per sé, la riproposizione della pretesa tributaria per annualità successive, poiché il vizio formale dell'atto è distinto dal rapporto d'imposizione.
  • In materia di IMU su aree edificabili, la motivazione dell'avviso è sufficiente se indica gli elementi essenziali della pretesa e consente al contribuente di contestarne l'an e il quantum; la delibera comunale generale richiamata per relationem non deve essere allegata quando sia soggetta a pubblicità legale.
  • Le delibere comunali che predeterminano i valori venali delle aree edificabili hanno natura di fonte presuntiva e non vincolano in modo assoluto il giudice, ma costituiscono supporto probatorio suscettibile di prova contraria.
  • Il presupposto IMU ricorre anche per aree inserite in meccanismi di perequazione urbanistica, quando al suolo è attribuita una potenzialità edificatoria uniforme quale qualità intrinseca del bene, a prescindere dall'effettiva localizzazione dei diritti edificatori; è invece diversa la compensazione urbanistica, nella quale il diritto edificatorio compensativo non inerisce al terreno.
  • La censura in cassazione che contesti l'interpretazione di un atto amministrativo deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati; non è sufficiente proporre una diversa lettura fattuale o una mera reiterazione delle difese svolte nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImposte
RamiTributiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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