Cassazione Civile, Ordinanza n. 12674/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU emesso per gli anni 2014-2017 in relazione a terreni qualificati dal Comune come aree edificabili e valorizzati secondo una deliberazione comunale del 2007. La contribuente aveva contestato la pretesa deducendo, tra l'altro, il giudicato esterno formatosi su precedenti annualità (2008-2009 e 2010), il difetto di motivazione degli avvisi, l'erronea determinazione del valore venale delle aree e l'insussistenza del presupposto impositivo, sostenendo che vi fosse solo una compensazione urbanistica non ancora perfezionata e non una vera edificabilità. In cassazione ha articolato sei motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; omessa pronuncia sul giudicato esterno; violazione del giudicato e delle norme sul contenuto dell'accertamento e sulla base imponibile; violazione dell'obbligo di motivazione per relationem e dei criteri legali di stima; violazione della disciplina IMU sul possesso di aree edificabili; ulteriore nullità per carente valutazione delle prove contrarie e delle consulenze di parte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione apparente, osservando che la sentenza d'appello, pur riportando ampiamente le difese, esprimeva comunque un percorso argomentativo riconducibile al giudice e logicamente comprensibile. Ha escluso anche l'omessa pronuncia e la violazione del giudicato esterno, rilevando che il giudicato sui periodi precedenti aveva riguardato soltanto il difetto di motivazione degli atti impositivi e non incideva sul diverso rapporto d'imposta relativo alle annualità successive; inoltre il valore venale e la motivazione dell'atto sono elementi non tendenzialmente permanenti e quindi non coperti dal giudicato ultrattivo. Sul quarto motivo ha affermato che la motivazione dell'avviso era sufficiente e che la deliberazione comunale, essendo atto generale soggetto a pubblicità legale, non doveva essere allegata. Ha poi ritenuto inammissibile il motivo sul presupposto impositivo, perché la censura mirava solo a contrapporre una diversa qualificazione urbanistica dei terreni senza colpire adeguatamente la qualificazione del giudice di merito come perequazione urbanistica; in tale ambito il possesso di aree con potenzialità edificatoria integra il presupposto IMU. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
È il parametro formale dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla violazione di legge.
La violazione è configurabile solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente, non per il solo fatto che la sentenza richiami ampiamente argomentazioni di parte.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
La sentenza tributaria deve essere motivata; la motivazione è tuttavia sufficiente se rende percepibili le ragioni della decisione.
Il giudicato esterno opera solo su punti fondamentali comuni e su elementi tendenzialmente permanenti del rapporto, non su elementi variabili come il valore venale dell'area.
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. come base dell'efficacia del giudicato formale e sostanziale.
l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati per relationem non sussiste per gli atti generali soggetti a pubblicità legale e già conoscibili dal contribuente.
l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
Per la base imponibile delle aree edificabili contano zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g)
Consente al Comune di predeterminare periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1
Il possesso di aree edificabili con potenzialità edificatoria integra il presupposto dell'imposta.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
l. reg. Campania, 22 dicembre 2004, n. 16, art. 32
Richiamata quale base della perequazione urbanistica nel contesto regionale campano.
Massime di principio
- La motivazione di una sentenza non è nulla per il solo fatto che riproduca, anche ampiamente, il contenuto di atti di parte, purché le ragioni della decisione siano comunque riconducibili con chiarezza all'organo giudicante e consentano di comprendere il percorso logico seguito.
- Nel processo civile e tributario, il vizio di motivazione deducibile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non è più denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Il giudicato esterno esplica efficacia preclusiva tra le stesse parti solo sui punti fondamentali comuni alla causa e su elementi della fattispecie che abbiano carattere tendenzialmente permanente; non si estende invece a elementi variabili da periodo a periodo, come il valore venale di un'area edificabile.
- L'annullamento di un avviso di accertamento per difetto di motivazione non preclude, di per sé, la riproposizione della pretesa tributaria per annualità successive, poiché il vizio formale dell'atto è distinto dal rapporto d'imposizione.
- In materia di IMU su aree edificabili, la motivazione dell'avviso è sufficiente se indica gli elementi essenziali della pretesa e consente al contribuente di contestarne l'an e il quantum; la delibera comunale generale richiamata per relationem non deve essere allegata quando sia soggetta a pubblicità legale.
- Le delibere comunali che predeterminano i valori venali delle aree edificabili hanno natura di fonte presuntiva e non vincolano in modo assoluto il giudice, ma costituiscono supporto probatorio suscettibile di prova contraria.
- Il presupposto IMU ricorre anche per aree inserite in meccanismi di perequazione urbanistica, quando al suolo è attribuita una potenzialità edificatoria uniforme quale qualità intrinseca del bene, a prescindere dall'effettiva localizzazione dei diritti edificatori; è invece diversa la compensazione urbanistica, nella quale il diritto edificatorio compensativo non inerisce al terreno.
- La censura in cassazione che contesti l'interpretazione di un atto amministrativo deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati; non è sufficiente proporre una diversa lettura fattuale o una mera reiterazione delle difese svolte nel merito.
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