Cassazione Civile, Ordinanza n. 12653/2024 del 09/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009. Tra le riprese fiscali vi era, per quanto qui rileva, la contestazione di una sopravvenienza attiva/indeducibilità connessa a presunti finanziamenti soci destinati alla realizzazione di un capannone aziendale: la società sosteneva che tali versamenti risalissero al 1999 e che, essendo trascorsi più di dieci anni, non fosse più tenuta a conservare la relativa documentazione contabile. Con l'unico motivo deduceva violazione o falsa applicazione dell'art. 22 d.P.R. 600/1973, dell'art. 8, comma 5, L. 212/2000, dell'art. 2220 c.c. e dell'art. 109 d.P.R. 917/1986, lamentando che il giudice d'appello avesse ritenuto non provata documentalmente l'effettività dei finanziamenti soci, pretendendo in sostanza l'esibizione di scritture non più soggette all'obbligo legale di conservazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la CTR non aveva fondato la decisione sull'omessa esibizione di scritture contabili oltre il decennio, ma sulla mancata prova documentale dell'effettività del finanziamento soci; dall'altro, ha ribadito che, anche quando sia cessato l'obbligo legale di conservazione, ai fini della deduzione fiscale grava comunque sul contribuente l'onere di fornire prova scritta, anche con documenti diversi dai libri contabili, degli elementi che giustificano la deduzione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
l'obbligo di conservazione delle scritture contabili oltre il termine ordinario opera solo nei limiti in cui l'accertamento sia ancora pendente alla scadenza del decennio.
prevede, ai fini tributari, un termine decennale di conservazione delle scritture contabili.
stabilisce il termine ordinario decennale di conservazione delle scritture contabili.
ai fini della deduzione dei componenti negativi richiede una prova documentale della loro effettività, che può essere fornita anche con documenti diversi dai libri contabili.
è richiamato per evidenziare che l'Amministrazione finanziaria può esercitare il potere di accertamento nei termini ivi previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- L'obbligo di conservazione delle scritture contabili non può essere dilatato oltre il termine legale in modo automatico e indefinito; oltre il decennio, la conservazione può rilevare come interesse probatorio del contribuente solo in funzione dell'onere di dimostrare i componenti dedotti.
- Ai fini della deducibilità fiscale, il contribuente deve provare documentalmente l'effettività del componente negativo o della posta dedotta; tale prova non è limitata ai libri contabili e può essere fornita anche mediante documentazione succedanea o elementi indiretti liberamente valutabili.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia quando attribuisce al giudice di merito una motivazione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione.
- Il decorso del termine legale di conservazione delle scritture non elimina l'onere probatorio del contribuente, se il documento serve a giustificare fiscalmente una posta ancora rilevante nel periodo accertato.
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