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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12648/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per il recupero di Irpef asseritamente dovuta e non versata per l'anno 2011. La contribuente aveva chiesto la rateizzazione del debito; l'Ufficio ha ritenuto tardivo il pagamento della terza rata, effettuato il 3 marzo 2014, perché il termine ultimo per evitare la decadenza era, secondo l'Amministrazione, il 28 febbraio 2014. In primo e secondo grado la contribuente ha sostenuto che la documentazione da lei prodotta riportava una scadenza diversa e che l'Ufficio non aveva chiarito l'incongruenza tra i prospetti di rateazione. La C.T.P. ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato, valorizzando la buona fede e l'errore scusabile della contribuente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 3-bis d.lgs. n. 472 del 1997, dell'art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000 e dell'art. 113 c.p.c., sostenendo che la C.T.R. avesse illegittimamente dato prevalenza al prospetto della contribuente rispetto alla previsione legale sulla scadenza delle rate; 2) violazione dell'art. 15-ter, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000, contestando la configurabilità dell'errore scusabile e sostenendo che la norma invocata non fosse applicabile ratione temporis e che la condotta della contribuente fosse consapevolmente tardiva e omissiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la C.T.R. non aveva affermato una scadenza diversa da quella legale, ma aveva risolto la questione sul piano dell'errore scusabile e del legittimo affidamento, prendendo atto della divergenza tra i prospetti di rateazione prodotti dalle parti. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il principio di tutela del legittimo affidamento e della buona fede opera anche in materia tributaria e non è confinato a schemi tipizzati; nella specie l'Amministrazione non aveva spiegato l'incongruenza tra i documenti e non poteva limitarsi a invocare la mera conformità a legge di uno dei prospetti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia, mentre non è stato dichiarato l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    base normativa del controllo automatizzato e dell'iscrizione a ruolo per il recupero dell'imposta non versata

  • art. 3-bis d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato dall'Agenzia per sostenere la disciplina della rateizzazione e della decadenza dal beneficio

  • art. 15-ter, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato per contestare l'errore scusabile e la sua applicabilità temporale

  • art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000

    richiamato come norma espressiva del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tributari e del legittimo affidamento

  • art. 113 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla Corte come base costituzionale del principio di tutela del legittimo affidamento

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    esclusa la sua applicazione alle Amministrazioni dello Stato, esentate tramite prenotazione a debito

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare un presupposto solo apparente della motivazione.
  • In materia tributaria il principio di tutela del legittimo affidamento e della buona fede opera in modo generale e non è confinato a ipotesi tassative o a schemi formali di validità/nullità dell'atto; la sua applicazione va valutata in concreto.
  • Quando l'Amministrazione produce prospetti o documenti tra loro difformi senza fornire spiegazioni dell'incongruenza, il giudice può valorizzare l'affidamento ingenerato nel contribuente e l'errore scusabile da esso derivante.
  • La mera conformità astratta di un documento alla previsione normativa non esclude, di per sé, la rilevanza dell'errore scusabile se la condotta dell'ufficio ha generato un affidamento incolpevole nel contribuente.
  • Per la decadenza dal beneficio della rateizzazione rileva la tempestività del pagamento rispetto al termine previsto dalla disciplina applicabile; tuttavia, in presenza di documentazione amministrativa contraddittoria, la valutazione deve tener conto della buona fede del contribuente.
  • Le Amministrazioni dello Stato non sono tenute al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per effetto del meccanismo della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoOnere della prova

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