Cassazione Civile, Ordinanza n. 12648/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per il recupero di Irpef asseritamente dovuta e non versata per l'anno 2011. La contribuente aveva chiesto la rateizzazione del debito; l'Ufficio ha ritenuto tardivo il pagamento della terza rata, effettuato il 3 marzo 2014, perché il termine ultimo per evitare la decadenza era, secondo l'Amministrazione, il 28 febbraio 2014. In primo e secondo grado la contribuente ha sostenuto che la documentazione da lei prodotta riportava una scadenza diversa e che l'Ufficio non aveva chiarito l'incongruenza tra i prospetti di rateazione. La C.T.P. ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato, valorizzando la buona fede e l'errore scusabile della contribuente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 3-bis d.lgs. n. 472 del 1997, dell'art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000 e dell'art. 113 c.p.c., sostenendo che la C.T.R. avesse illegittimamente dato prevalenza al prospetto della contribuente rispetto alla previsione legale sulla scadenza delle rate; 2) violazione dell'art. 15-ter, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000, contestando la configurabilità dell'errore scusabile e sostenendo che la norma invocata non fosse applicabile ratione temporis e che la condotta della contribuente fosse consapevolmente tardiva e omissiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la C.T.R. non aveva affermato una scadenza diversa da quella legale, ma aveva risolto la questione sul piano dell'errore scusabile e del legittimo affidamento, prendendo atto della divergenza tra i prospetti di rateazione prodotti dalle parti. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il principio di tutela del legittimo affidamento e della buona fede opera anche in materia tributaria e non è confinato a schemi tipizzati; nella specie l'Amministrazione non aveva spiegato l'incongruenza tra i documenti e non poteva limitarsi a invocare la mera conformità a legge di uno dei prospetti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia, mentre non è stato dichiarato l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
base normativa del controllo automatizzato e dell'iscrizione a ruolo per il recupero dell'imposta non versata
art. 3-bis d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato dall'Agenzia per sostenere la disciplina della rateizzazione e della decadenza dal beneficio
art. 15-ter, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per contestare l'errore scusabile e la sua applicabilità temporale
art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000
richiamato come norma espressiva del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tributari e del legittimo affidamento
art. 113 c.p.c.
invocato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge
art. 3 Cost.
richiamato dalla Corte come base costituzionale del principio di tutela del legittimo affidamento
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
esclusa la sua applicazione alle Amministrazioni dello Stato, esentate tramite prenotazione a debito
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare un presupposto solo apparente della motivazione.
- In materia tributaria il principio di tutela del legittimo affidamento e della buona fede opera in modo generale e non è confinato a ipotesi tassative o a schemi formali di validità/nullità dell'atto; la sua applicazione va valutata in concreto.
- Quando l'Amministrazione produce prospetti o documenti tra loro difformi senza fornire spiegazioni dell'incongruenza, il giudice può valorizzare l'affidamento ingenerato nel contribuente e l'errore scusabile da esso derivante.
- La mera conformità astratta di un documento alla previsione normativa non esclude, di per sé, la rilevanza dell'errore scusabile se la condotta dell'ufficio ha generato un affidamento incolpevole nel contribuente.
- Per la decadenza dal beneficio della rateizzazione rileva la tempestività del pagamento rispetto al termine previsto dalla disciplina applicabile; tuttavia, in presenza di documentazione amministrativa contraddittoria, la valutazione deve tener conto della buona fede del contribuente.
- Le Amministrazioni dello Stato non sono tenute al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per effetto del meccanismo della prenotazione a debito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12649/2024 del 09/05/2024
- ordinanza_civile · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12650/2024 del 09/05/2024
- ordinanza_civile · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12651/2024 del 09/05/2024
- ordinanza_civile · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12652/2024 del 09/05/2024
- ordinanza_civile · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12653/2024 del 09/05/2024
- ordinanza_civile · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12654/2024 del 09/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →