Cassazione Civile, Ordinanza n. 12651/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva chiesto alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate la disapplicazione della disciplina sulle società non operative per l'anno d'imposta 2012, deducendo l'impossibilità oggettiva di conseguire i ricavi minimi richiesti. L'istanza era stata rigettata dall'Ufficio competente e la società aveva impugnato il diniego davanti alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio, che aveva accolto il ricorso, respingendo l'eccezione di incompetenza territoriale. In appello la decisione era stata confermata. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con sette motivi: incompetenza territoriale del giudice adito, errata individuazione dell'ufficio competente, asserita motivazione apparente su un tema di sottoscrizione dell'atto non dedotto, impugnabilità del diniego di interpello disapplicativo, e violazione delle regole sull'onere della prova quanto alla dimostrazione delle condizioni eccezionali che escludono l'applicazione della disciplina delle società di comodo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, affermando che la competenza territoriale del giudice tributario si radica nel luogo in cui ha sede l'ufficio che ha adottato il provvedimento impugnato. Poiché il diniego dell'interpello disapplicativo era stato adottato dalla Direzione regionale e non da quella provinciale, la causa avrebbe dovuto essere proposta davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, e non a quella di Sondrio. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio al giudice di primo grado competente, affinché il giudizio venga riassunto e riedito integralmente davanti a quel giudice. Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione.
Norme richiamate
art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994
richiamato quale base della disciplina sulle società di comodo e della richiesta di disapplicazione del regime.
art. 31, comma 2, D.P.R. 600/1973
richiamato tra le disposizioni invocate sui poteri e sulla competenza degli uffici finanziari.
art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/1973
richiamato nel quadro normativo dell'interpello/disapplicazione e dei poteri dell'amministrazione.
richiamato nel contesto delle norme sull'organizzazione e competenza degli uffici.
art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011
richiamato quale ulteriore base normativa della disciplina applicata alla società contribuente.
art. 1, D.M. 19 giugno 1998, n. 259
richiamato per la disciplina attuativa concernente l'istanza di disapplicazione.
interpretato come norma che radica la competenza territoriale del giudice tributario in relazione alla sede dell'ufficio che ha emesso l'atto impugnato.
indicata dalla Corte come norma che sancisce l'inderogabilità della competenza territoriale nel processo tributario.
richiamato tra le disposizioni processuali dedotte a sostegno delle censure dell'Agenzia.
richiamato nel motivo sull'impugnabilità del diniego di interpello disapplicativo.
richiamato tra le norme processuali e sostanziali invocate nei motivi di ricorso.
richiamato nel contesto delle regole sull'appello e sul rinvio in materia tributaria.
art. 62, comma 2, D.Lgs. 546/1992
utilizzato in combinato disposto con l'art. 382 c.p.c. per il rinvio al giudice competente di primo grado.
applicato per cassare con rinvio e indicare il giudice competente, al fine di far rieditare il giudizio davanti al giudice territorialmente competente.
richiamato nei motivi relativi a omessa pronuncia/motivazione apparente.
richiamato nei motivi relativi all'interesse ad agire e all'impugnabilità del diniego.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare l'asserita motivazione apparente della sentenza impugnata.
richiamato nel motivo sulla sufficienza della motivazione.
artt. 24, 53 e 97 Cost.
richiamati nel motivo sull'onere della prova e sui principi costituzionali in materia tributaria.
artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamati nel motivo sull'onere della prova e sulle garanzie del contribuente.
richiamati nel motivo relativo alla ripartizione e valutazione dell'onere probatorio e delle presunzioni.
Massime di principio
- Nel processo tributario la competenza territoriale è inderogabile e si determina, salvo eccezioni espressamente previste, con riferimento alla sede dell'ufficio finanziario o del concessionario che ha emanato l'atto impugnato.
- Se l'atto è stato emesso da un ufficio diverso da quello considerato dal giudice di merito, la violazione della competenza territoriale impone la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado territorialmente competente, affinché il giudizio sia integralmente rieditato.
- L'inderogabilità della competenza territoriale nel contenzioso tributario consente il rilievo officioso del vizio e la sua deduzione come motivo di impugnazione, anche quando la questione sia stata sollevata dalla stessa parte che ha introdotto il giudizio.
- Nel caso di interpello disapplicativo o atti analoghi, la legittimazione processuale e la competenza territoriale vanno collegate all'ufficio che ha effettivamente adottato il provvedimento impugnato, non a una diversa articolazione amministrativa.
- Quando il primo motivo di ricorso attiene alla competenza territoriale inderogabile ed è fondato, esso assorbe gli ulteriori motivi di ricorso non esaminati nel merito.
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