Cassazione Civile, Ordinanza n. 12649/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società contribuente aveva impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale un estratto di ruolo e la cartella di pagamento relativi a pretese fiscali IRPEG e ILOR per annualità pregresse, sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo tramite accesso presso il concessionario della riscossione. Il primo giudice aveva accolto il ricorso. La società di riscossione aveva poi proposto appello tardivo, deducendo di non aver avuto conoscenza del giudizio per asserita nullità o inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo, notificato presso un ufficio periferico anziché presso la sede legale. La CTR aveva ritenuto non regolarmente costituito il contraddittorio e aveva rimesso la causa al primo giudice ex art. 59 d.lgs. n. 546/1992. La società contribuente ha quindi ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 59 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 327, comma 2, c.p.c., sostenendo che la notifica non era inesistente ma, al più, nulla; che era stata comunque ricevuta presso un ufficio della società di riscossione; e che, in ogni caso, l’appellante avrebbe dovuto dimostrare l’effettiva mancata conoscenza del processo, prova che non era stata fornita.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che la notificazione eseguita presso un ufficio periferico anziché presso la sede legale non integra inesistenza, ma al più nullità della notificazione. Tuttavia, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva ex art. 327, comma 2, c.p.c. e dell’omologa disciplina tributaria, la sola nullità non basta: il contumace deve anche provare di non aver avuto conoscenza del processo a causa del vizio notificatorio, prova che nel caso non risultava fornita. Di conseguenza l’appello della società di riscossione era tardivo e inammissibile. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., con dichiarazione di inammissibilità dell’appello e condanna solidale delle controricorrenti alle spese.
Norme richiamate
art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la rimessione al primo giudice presuppone un effettivo vizio del contraddittorio; non basta la mera deduzione della notifica presso luogo diverso dalla sede legale se ciò non comporta inesistenza della notificazione e non consente, da solo, la rimessione.
la parte contumace può sottrarsi alla decadenza solo se dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione; la mera nullità dell’atto non è sufficiente senza la prova della mancata conoscenza.
art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario opera una regola analoga a quella dell’art. 327, comma 2, c.p.c.: l’impugnazione oltre il termine è ammessa solo se la parte non costituita prova di non aver conosciuto il processo per nullità della notificazione del ricorso e dell’avviso di fissazione d’udienza.
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva proseguire nel merito perché l’impugnazione era inammissibile.
richiamato dalla ricorrente come regola generale degli atti recettizi per sostenere l’avvenuta conoscenza della notificazione presso l’ufficio del destinatario.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- La notificazione eseguita in un luogo diverso dalla sede legale del destinatario non è, di regola, inesistente, ma integra una nullità sanabile, perché il luogo di esecuzione non incide sugli elementi costitutivi essenziali dell’atto di notificazione.
- Per evitare la decadenza dall’impugnazione tardiva, la parte contumace non può limitarsi a dedurre la nullità della notificazione: deve provare anche che, proprio per tale nullità, non ha avuto conoscenza del processo.
- Nel processo tributario, l’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 riproduce la logica dell’art. 327, comma 2, c.p.c.: l’eccezione al termine lungo opera solo in presenza di prova della mancata conoscenza del giudizio.
- La notifica dell’atto introduttivo presso una filiale o ufficio periferico, anziché presso la sede legale, non legittima di per sé l’impugnazione tardiva se non è dimostrato che tale circostanza ha impedito la conoscenza del processo.
- Quando l’appello è proposto oltre il termine senza la prova richiesta dalla legge per l’impugnazione tardiva, il giudice deve dichiararne l’inammissibilità e la Cassazione può cassare senza rinvio.
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