Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12652/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente impugnava plurime cartelle di pagamento relative a IRPEF, IVA e IRAP. La commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la commissione tributaria regionale aveva poi dichiarato inammissibile l’appello perché tardivo, ritenendo non applicabile la sospensione di nove mesi dei termini per impugnare prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119/2018, in quanto la controversia riguardava atti esattivi. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, sostenendo che la sospensione avrebbe dovuto applicarsi perché l’impugnazione non riguardava solo vizi propri delle cartelle, ma anche la debenza del credito, con conseguente qualificazione della controversia come avente ad oggetto atti impositivi; 2) violazione delle norme sulle spese, censurando la condanna alle spese in favore degli enti costituiti, non assistiti da avvocato ma da funzionario incaricato. L’Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale condizionato, ha sostenuto che l’appello era comunque tardivo perché la sospensione prevista dalla norma operava solo per i termini in scadenza in un determinato arco temporale, mentre nel caso concreto il termine lungo scadeva fuori da tale periodo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale del contribuente. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, a prescindere dalla qualificazione della controversia ai fini dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, l’appello era comunque tardivo: il termine lungo ex art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito della sentenza di primo grado del 3 giugno 2019 e calcolato tenendo conto della sospensione feriale, scadeva il 3 gennaio 2020, quindi fuori dall’arco temporale di operatività della sospensione semestrale prevista dalla norma invocata. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui, nel processo tributario, all’Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari o dipendenti vittoriosi spetta la rifusione delle spese secondo i parametri forensi con riduzione del 20%. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato dichiarato assorbito. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    sospensione per nove mesi dei termini per impugnare

    La sospensione non opera automaticamente in ogni controversia tributaria, ma va verificato il presupposto temporale di operatività del termine da sospendere; nel caso concreto, comunque, l’appello era tardivo perché il termine lungo scadeva fuori dall’arco temporale previsto dalla norma.

  • art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    sospesi per nove mesi i termini per impugnare la cui naturale scadenza si collocasse tra l’entrata in vigore del decreto e la data del 31 luglio 2019

    La sospensione si applica solo ai termini la cui scadenza naturale ricada nel periodo indicato dalla disposizione.

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo di impugnazione di sei mesi

    Il termine lungo decorre dal deposito della sentenza e, nel caso concreto, scadeva il 3 gennaio 2020 tenuto conto della sospensione feriale.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo, sulla base della diversa ragione dell’intempestività dell’appello.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il ricorso incidentale fondato su omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia dedotto dall’Agenzia delle Entrate.

  • art. 23, comma 5, l. n. 689/1981

    Invocato dal ricorrente per sostenere l’assenza di diritto alle spese in favore di enti non assistiti da avvocato.

  • artt. 82 e 91, comma 1, c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la liquidazione delle spese in favore degli enti costituiti.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario, consente la rifusione delle spese e dei compensi per l’attività difensiva svolta da funzionari o dipendenti dell’Amministrazione finanziaria legittimati a difendere l’ente, con liquidazione secondo tariffa o parametri forensi e riduzione del 20%.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sospensione straordinaria dei termini per impugnare prevista da norme speciali opera solo se il termine di impugnazione rientra nel perimetro temporale espressamente stabilito dalla disposizione.
  • Ai fini della tempestività dell’appello, il giudice deve verificare in concreto la data di scadenza del termine lungo di impugnazione, comprensiva della sospensione feriale, e confrontarla con l’ambito temporale di efficacia della disciplina speciale invocata.
  • La qualificazione della controversia come avente ad oggetto atti esattivi o atti impositivi non può elidere il controllo, autonomamente sufficiente, sulla effettiva tempestività dell’impugnazione.
  • Nel processo tributario, l’Amministrazione finanziaria vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese anche quando sia stata difesa da propri funzionari o dipendenti legittimati, con applicazione dei parametri forensi e riduzione del compenso nella misura prevista dalla disciplina speciale.
  • L’eventuale omessa pronuncia dedotta in ricorso incidentale resta assorbita quando la questione prospettata è priva di rilevanza decisiva per l’esito del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.