Cassazione Civile, Ordinanza n. 21586/2025 del 27/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato del modello IVA 2016 e delle liquidazioni periodiche IVA 2017. Il contribuente aveva impugnato la cartella davanti al giudice tributario provinciale, ma il ricorso era stato rigettato; in appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva a sua volta rigettato il gravame. In cassazione il contribuente proponeva cinque motivi: (1) deduceva il difetto di ius postulandi in capo al difensore di Agenzia Entrate-Riscossione, poiché costituitasi con avvocato del libero foro senza prova delle fonti del potere di rappresentanza alternativa all’Avvocatura dello Stato; (2) lamentava omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata prova della notifica della cartella via PEC, per assenza della ricevuta di avvenuta consegna con attestazione di conformità; (3) denunciava omessa pronuncia e motivazione apparente sul primo motivo di appello; (4) censurava la liquidazione delle spese in favore dell’agente della riscossione nonostante la mancata costituzione a mezzo legale in primo grado; (5) contestava la condanna alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate rimasta contumace in appello. Le amministrazioni resistevano e proponevano ricorso incidentale con un unico motivo, sostenendo la nullità della sentenza d’appello per aver deciso nel merito senza rilevare l’inammissibilità dell’appello del contribuente, perché l’atto di gravame era stato sì notificato entro il termine semestrale, ma depositato oltre il termine di trenta giorni previsto per la costituzione in giudizio nel processo tributario.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale delle amministrazioni, ritenendo tardiva la costituzione in appello del contribuente e quindi inammissibile il suo atto di gravame. Ha conseguentemente dichiarato assorbito il ricorso principale. Cassata la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando l’inammissibilità dell’appello e confermando la sentenza di primo grado. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di appello e posto le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente principale soccombente, secondo la liquidazione indicata nel provvedimento.
Norme richiamate
richiamato quale base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento
richiamato quale base del controllo automatizzato per l’IVA e la liquidazione conseguente
la cartella è predisposta secondo modello ministeriale e non richiede, in via ordinaria, la sottoscrizione dell’esattore
disciplina la notificazione della cartella anche via PEC e il rinvio all’art. 60 d.P.R. 600/1973, con ulteriore richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile
richiamato come norma di rinvio per le notificazioni degli atti tributari
applicato il principio della sanatoria del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo
invocato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla notifica della cartella esattoriale disciplinata dall’art. 26 d.P.R. 602/1973
ritenuto riferito alle notificazioni alle pubbliche amministrazioni e non utilizzabile nel caso esaminato
richiamato per la questione dello ius postulandi e della rappresentanza in giudizio
richiamato, in combinato con altre norme, per il patrocinio dell’agente della riscossione
richiamato per la disciplina del patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
art. 43 R.D. 1611/1933
richiamato per il patrocinio e la rappresentanza dell’ente pubblico
invocato sul tema della prova del documento informatico e della notifica via PEC
richiamato nel motivo di ricorso per omessa pronuncia/motivazione
richiamato per il vizio di omessa pronuncia
richiamato per la regolazione delle spese di lite
richiamato per la condanna alle spese in favore della parte contumace
richiamato dal ricorso incidentale per l’inammissibilità dell’appello
richiamato nel motivo incidentale sul computo e deposito dell’appello
applicato per il termine lungo di impugnazione, in difetto di notificazione della sentenza
l’appello deve essere proposto e depositato nei confronti di tutte le parti del primo grado secondo le forme e i termini previsti
il deposito dell’originale del ricorso notificato o della copia con la ricevuta di spedizione deve avvenire entro trenta giorni dalla proposizione, a pena di inammissibilità
il ricorso va proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato
richiamato per la sospensione feriale dei termini processuali
Massime di principio
- Nel processo tributario, la costituzione dell’appellante è rituale solo se il deposito dell’atto di appello notificato avviene entro trenta giorni dalla sua proposizione; il mancato rispetto di tale termine rende l’appello inammissibile e la relativa sanzione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
- Il termine per la costituzione in appello nel processo tributario decorre dalla proposizione dell’impugnazione, non dalla ricezione dell’atto da parte del resistente; se il termine cade in periodo di sospensione feriale, va computato tenendo conto di tale sospensione.
- La notifica della cartella di pagamento via PEC può avvenire anche mediante copia informatica di un atto originariamente cartaceo, senza necessità che la copia sia sottoscritta con firma digitale, in mancanza di una specifica prescrizione normativa contraria.
- Per la notifica della cartella esattoriale, la disciplina speciale dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 prevale sulle regole invocate in via generale per le notificazioni degli avvocati, sicché non è richiesto che l’indirizzo PEC del notificante risulti da pubblici elenchi se la norma speciale non lo prevede.
- L’irregolarità della trasmissione telematica di un atto tributario non comporta automaticamente invalidità insanabile, potendo operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia comunque conseguito la conoscenza dell’atto.
- In tema di spese processuali, la doglianza sulla liquidazione può restare assorbita se la lite viene definita per una ragione preliminare che comporta la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione principale.
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