Cassazione Civile, Ordinanza n. 21544/2025 del 27/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di una tassa automobilistica relativa all’anno 2004, per l’importo di euro 113,61. Il giudizio di merito si è chiuso con l’accoglimento dell’opposizione del contribuente, fondata su prescrizione e decadenza del credito, ma la questione giunta in Cassazione riguarda solo la statuizione sulle spese. Il ricorrente censura la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che, in riforma della decisione di primo grado sul punto, ha posto le spese a carico della parte soccombente liquidandole in modo omnicomprensivo e in misura ritenuta inferiore ai parametri legali, senza adeguata motivazione sull’eliminazione o riduzione delle singole voci. Deduce violazione degli artt. 4 e 5 del d.m. 55/2014, dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 2233 c.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto distinguere compensi, esborsi, spese generali e accessori, e rispettare i minimi tariffari applicabili, ovvero spiegare lo scostamento dai parametri medi e minimi.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione afferma che, in tema di spese processuali, il giudice deve distinguere tra compensi professionali, esborsi, spese generali e accessori; tale distinzione è sufficiente quando non risulti una specifica nota spese, ma nella specie la sentenza impugnata non l’ha effettuata. Inoltre ribadisce che, quando la liquidazione avviene secondo i parametri del d.m. 55/2014, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi e, ove vi sia uno scostamento apprezzabile dai parametri medi, deve specificarne i criteri. Poiché la liquidazione effettuata in appello si è discostata sensibilmente in minus dai parametri applicabili, la decisione viene cassata con rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come vizio denunciabile per violazione o falsa applicazione di norme di diritto nella liquidazione delle spese.
art. 4 d.m. 5 aprile 2014, n. 55
Richiamato insieme all’art. 5 come parametro normativo per la liquidazione dei compensi professionali.
art. 5 d.m. 5 aprile 2014, n. 55
Richiamato insieme all’art. 4 come parametro normativo per la liquidazione dei compensi professionali.
Richiamato a sostegno della censura sulla regolazione e compensazione delle spese di lite.
Richiamato a sostegno del principio di adeguatezza e determinazione del compenso professionale.
Applicabile alla liquidazione delle spese del primo grado, con riferimento ai parametri minimi e medi.
Applicabile alla liquidazione delle spese del secondo grado, in quanto la sentenza impugnata è successiva alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice deve indicare separatamente compensi professionali, esborsi, spese generali e accessori, così da consentire il controllo della correttezza del calcolo; in assenza di una specifica nota spese, tale separazione è sufficiente senza necessità di analitica suddivisione per fasi.
- Quando la liquidazione dei compensi avviene in base ai parametri del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche, il giudice non può scendere sotto i valori minimi previsti; uno scostamento apprezzabile dai parametri medi richiede specifica motivazione sui criteri adottati.
- La liquidazione omnicomprensiva delle spese, se non consente di verificare la scomposizione tra le varie voci dovute, è censurabile in cassazione per violazione dei criteri legali di determinazione del compenso.
- Nel giudizio tributario, anche per controversie di modesto valore, la determinazione delle spese deve rispettare i parametri vigenti ratione temporis e la disciplina del giudizio in cui ciascuna statuizione è stata resa.
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