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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21543/2025 del 27/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una verifica della Guardia di Finanza presso un impianto di distribuzione di carburanti di una società unipersonale, svolta per accertare il rispetto della disciplina sulle accise dei prodotti energetici e delle correlate imposte. All'esito della verifica, l'Amministrazione emetteva un avviso di pagamento per il recupero di accisa asseritamente evasa e un atto di contestazione sanzionatoria, imputando la responsabilità al legale rappresentante della società. In primo grado i ricorsi dei contribuenti venivano rigettati; in appello la Corte tributaria regionale accoglieva parzialmente il gravame, limitatamente all'avviso di pagamento, ritenendo mancante la prova che il contribuente fosse il soggetto che aveva posto in essere la prima immissione in consumo dei prodotti contestati e che ne fosse responsabile, e reputando insufficiente il mero richiamo normativo e la motivazione per relationem al pvc. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente o assente, sostenendo che la Corte di appello avesse espresso una motivazione solo stereotipata; con il secondo deduceva omesso esame di fatti decisivi, richiamando l'inattendibilità delle scritture e del registro di carico e scarico, la ricostruzione della movimentazione dei prodotti energetici contenuta nel pvc, le irregolarità riscontrate e la pendenza di un procedimento penale a carico del contribuente.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello, pur sintetica, conteneva una motivazione esistente e intellegibile: la Corte tributaria aveva infatti escluso la prova della responsabilità del contribuente nella prima immissione in consumo dei prodotti energetici e aveva spiegato perché non fosse sufficiente il richiamo generico all'art. 61 del d.lgs. 504/1995 né una deduzione logica non supportata da elementi probatori. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestava in realtà la valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese in favore del controricorrente ed è stata altresì condannata, in applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di ulteriori somme a favore del controricorrente e della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza è deducibile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, in violazione dell'obbligo motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente più di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione né la mera valutazione delle prove.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve superare il "minimo costituzionale" ed essere non meramente apparente, non perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua totale carenza o apparenza integra nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Concorre a delineare l'obbligo di motivazione della decisione giudiziale.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale violata, in combinazione con le regole sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    La sentenza tributaria deve essere motivata; la doglianza dell'Agenzia mirava a sostenere la nullità per motivazione apparente.

  • art. 7-bis d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla Corte tributaria d'appello come norma che imponeva un supporto probatorio circostanziato per affermare la responsabilità del contribuente.

  • art. 61, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995

    Norma invocata dall'Ufficio per fondare la pretesa di accisa; la Corte ha rilevato che la sua applicabilità richiedeva la prova specifica che il contribuente fosse responsabile della prima immissione in consumo.

  • art. 40, comma 1, lett. b) e g), d.lgs. n. 504 del 1995

    Citate nel ricorso come fattispecie di violazioni sostanziali in materia di accise asseritamente accertate nel pvc.

  • art. 40, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995

    Richiamato nel ricorso come ulteriore disposizione sanzionatoria in materia di accise.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna aggravata al pagamento di una somma equitativa e di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione anticipata del ricorso; la decisione finale è stata resa in conformità alla proposta accelerata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è rilevante solo quando la sentenza sia priva di motivazione, o presenti una motivazione meramente apparente, perplessa o oggettivamente incomprensibile; non è più censurabile la sola insufficienza argomentativa.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il ricorso per cassazione può denunciare soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; restano escluse le censure che riguardano la valutazione delle prove o la diversa lettura degli elementi istruttori.
  • In materia di accise, quando l'Amministrazione fonda la pretesa su una specifica responsabilità del contribuente nella prima immissione in consumo, deve fornire una prova puntuale e circostanziata della riferibilità soggettiva della violazione; un richiamo generico alla norma o al pvc non è sufficiente se mancano gli elementi probatori necessari.
  • La motivazione può essere sintetica, purché esprima in modo comprensibile la ratio decidendi e consenta di individuare il percorso logico seguito dal giudice nell'escludere o nell'affermare la responsabilità.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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