Cassazione Civile, Ordinanza n. 21541/2025 del 27/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, accogliendo la revocazione proposta dal contribuente avverso una precedente decisione, aveva compensato le spese del grado di revocazione motivando che solo in quella sede erano state prodotte le prove della definitività della sentenza. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la compensazione delle spese fosse illegittima perché non sorretta da gravi ed eccezionali ragioni effettive e non apparenti; con il terzo ha dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., richiesta nel ricorso per revocazione e reiterata con memoria; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese dei giudizi presupposti dalla revocazione, sostenendo che il giudice della revocazione avrebbe dovuto regolare anche le spese della fase di merito e che la sentenza non conteneva alcuna statuizione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, osservando che nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo per gravi ed eccezionali ragioni esplicitate in sentenza; nel caso concreto la ragione indicata dalla CTR, ossia la produzione solo in revocazione della prova della contrarietà a un precedente giudicato, è stata considerata sufficiente e come accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., la Corte ha affermato che la statuizione di compensazione delle spese, con indicazione delle circostanze giustificative, integra un implicito rigetto della domanda di responsabilità aggravata e non è censurabile in cassazione. È invece stato accolto il secondo motivo, perché dalla motivazione della sentenza impugnata non risultava alcuna pronuncia sulla liquidazione delle spese dei giudizi presupposti, nonostante il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio, debba regolare le spese sia della fase rescindente sia di quella rescissoria. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato solo per indicare la difesa personale del ricorrente in quanto abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Richiamato in relazione al principio di soccombenza nella regolazione delle spese.
La compensazione delle spese è ammessa solo nei limiti previsti dalla norma, cioè in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate; nel processo tributario tale principio opera come disciplina speciale delle spese.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulle spese e sull'omessa pronuncia, senza accoglimento di tali censure nei punti rigettati.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione e sul dovere di pronuncia.
La decisione sulle spese con indicazione delle ragioni giustificative della compensazione comporta implicito rigetto della domanda di responsabilità aggravata.
Richiamato con riferimento al vizio di omessa pronuncia; la censura è stata accolta solo per la mancata statuizione sulle spese dei giudizi presupposti.
Richiamato quale parametro della nullità per motivazione/omessa pronuncia.
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, solo per gravi ed eccezionali ragioni da enunciare espressamente nella decisione.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente nella censura sull'omessa pronuncia e sulla regolazione delle spese, senza autonoma specificazione nel testo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, utilizzata per il primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per nullità della sentenza, utilizzata per il secondo e terzo motivo.
Fondamento del rinvio dopo la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese processuali è ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente indicate nella motivazione della decisione.
- Le ragioni poste a base della compensazione delle spese costituiscono accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sono, di regola, sindacabili in cassazione se la motivazione è chiara e coerente.
- La pronuncia che dispone la compensazione delle spese, indicando le circostanze che giustificano tale scelta, vale quale implicito rigetto della domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
- Il giudice che definisce il giudizio a seguito di revocazione deve regolare le spese non solo della fase rescindente ma anche di quella rescissoria; la mancata statuizione sulle spese dei giudizi presupposti integra vizio di omessa pronuncia.
- La rescissione, anche parziale, della sentenza comporta la caducazione del capo sulle spese di lite, imponendo una nuova regolazione complessiva delle spese da parte del giudice di rinvio.
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