Cassazione Civile, Ordinanza n. 11356/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Una società aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003 con due riprese: da un lato il recupero a tassazione della maggiore imposta per il diniego dell'agevolazione "Tremonti bis" ex art. 4 l. n. 383/2001, ritenendo non agevolabili i pagamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore della legge; dall'altro la ricostruzione induttiva dei ricavi per asserita inattendibilità della contabilità. Dopo un primo giudizio favorevole alla contribuente, un precedente giudizio di cassazione aveva cassato con rinvio la sentenza regionale. In sede di rinvio la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, qualificando i lavori come appalto per stati di avanzamento e ritenendo legittimo l'accertamento analitico-induttivo. La società ha allora proposto ricorso per cassazione con sei motivi: violazione del giudicato esterno; errata qualificazione del contratto e falsa applicazione delle norme civilistiche e fiscali sui pagamenti e sull'agevolazione; omesso esame di fatti decisivi sulla natura unitaria dell'opera; illegittimità dell'accertamento induttivo per mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti; omesso esame di fatti decisivi sulla ricostruzione dei ricavi; violazione della disciplina sanzionatoria sopravvenuta. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato rinuncia al giudizio, allegando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione), con documentazione della cartella e dei pagamenti rateali.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al giudizio depositata dalla società, accompagnata dalla prova dell'adesione alla definizione agevolata dei carichi. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha precisato che, in presenza di rinuncia rituale e adesione alla definizione agevolata, non si può pronunciare la cessazione della materia del contendere se non è provato il pagamento integrale del debito rateizzato. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate; non è dovuta la condanna al doppio contributo unificato in ragione dell'adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
l'agevolazione fiscale Tremonti bis era oggetto della prima ripresa impositiva e il problema era se fossero agevolabili i pagamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della legge.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
norma invocata per l'accertamento analitico-induttivo dei ricavi in presenza di inattendibilità della contabilità.
art. 62-sexies d.l. n. 331/1993
richiamato, in combinazione con l'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, quale base dell'accertamento analitico-induttivo.
richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio nell'accertamento induttivo.
richiamato per contestare l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
richiamato dalla CTR per affermare l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.
richiamati per sostenere che i lavori costituivano un'opera unitaria e che l'applicazione della disciplina dell'appalto per partite era erronea.
artt. 102, comma 1, 109, commi 1 e 2, lett. b), 110, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986
richiamati dalla ricorrente nella censura sulla qualificazione fiscale dei costi/pagamenti e sull'applicazione del regime agevolativo.
invocato per dedurre la violazione del giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza regionale.
richiamato quale norma processuale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
richiamato quale base per la declaratoria di estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia e della definizione agevolata.
art. 1, commi 231 e ss., l. n. 197/2022
norma sulla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, presupposto della rinuncia al giudizio.
richiamato in via analogica dalla giurisprudenza citata sulla rottamazione e la rinuncia al giudizio.
richiamato dalla giurisprudenza menzionata come precedente in tema di definizione agevolata e cessazione della materia del contendere.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
richiamato nel sesto motivo per il profilo dello ius superveniens in materia sanzionatoria.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente aderisce a una definizione agevolata dei carichi e deposita rituale rinuncia al giudizio notificata alla controparte, la Corte dichiara l'estinzione del processo di legittimità.
- La cessazione della materia del contendere presuppone la prova del pagamento integrale del debito rateizzato; in difetto, se vi è solo adesione alla definizione e pagamento parziale, opera l'estinzione per rinuncia ma non la cessazione della materia del contendere.
- La rinuncia al giudizio in presenza di definizione agevolata non consolida la sentenza impugnata in giudicato, poiché la pretesa dedotta in causa è sostituita dalla disciplina speciale della definizione agevolata nei limiti risultanti dalla relativa comunicazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia connessa a rottamazione, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non è applicabile la condanna al doppio contributo unificato nei termini richiamati dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11325/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11326/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11327/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11330/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11331/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11342/2024 del 29/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →