Cassazione Civile, Ordinanza n. 11331/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione di sanzioni amministrative irrogate in relazione all’accertamento di un maggior reddito imponibile per l’anno 2008, conseguente al disconoscimento della deducibilità di componenti negativi ritenuti derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente, riformando la decisione di primo grado, valorizzando l’archiviazione penale disposta dal G.I.P. nei confronti del legale rappresentante per insussistenza dei presupposti della condotta fraudolenta. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha però chiesto dichiararsi l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, deducendo di avere presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 e di avere pagato integralmente quanto dovuto, producendo l’attestazione dell’amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte ha verificato la sussistenza dei presupposti per la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, come convertito, rilevando che l’istanza non era stata respinta nei termini, che la causa era rimasta sospesa fino al 31 dicembre 2020, che non era stata chiesta trattazione entro tale data e che risultava effettuato l’integrale pagamento dell’importo dovuto. Ha quindi dichiarato l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, senza pronuncia sul merito del ricorso, ponendo definitivamente le spese a carico di chi le aveva anticipate e escludendo il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata della controversia, se perfezionata con istanza e pagamento nei termini e non respinta entro il termine previsto, determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per la definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria sia stata validamente definita mediante gli strumenti di definizione agevolata previsti dalla legge, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse alla decisione sul merito.
- Ai fini dell’estinzione per definizione agevolata è decisivo il riscontro dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla disciplina speciale, inclusi la presentazione dell’istanza, l’integrale pagamento e la mancata tempestiva reiezione della domanda.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non si applica il raddoppio del contributo unificato, istituto riservato ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Come è indicizzato
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