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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11326/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La lite nasce da due citazioni riunite con cui la proprietaria di un fondo confinante ha chiesto l’arretramento di opere edilizie realizzate sul fondo vicino, assumendo la violazione delle distanze legali e lo sconfinamento di una porzione di terreno, oltre al risarcimento dei danni. I convenuti hanno resistito chiedendo in via riconvenzionale l’usucapione della porzione di terreno asseritamente occupata e, per uno di essi, anche l’usucapione di una servitù di mantenere l’opera a distanza inferiore a quella legale. Il Tribunale ha accolto in parte la domanda principale, ordinando l’arretramento dei manufatti e condannando al risarcimento, ma ha rigettato le riconvenzionali. La Corte d’appello ha confermato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame del fatto decisivo, sostenendo che la CTU avesse accertato solo tre manufatti e non un fabbricato per civile abitazione; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché l’ordine di arretramento avrebbe riguardato manufatti non indicati in citazione; 3) violazione degli artt. 169 e 190 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per l’asserita tardività del deposito del fascicolo di parte dell’attrice e l’inutilizzabilità dei documenti; 4) violazione degli artt. 872, 873, 2697 c.c. e 116 c.p.c., perché non sarebbe stata provata la data di costruzione e quindi l’applicabilità della disciplina edilizia richiamata; 5) violazione degli artt. 1158, 873, 2697 c.c. e 116 c.p.c., per mancata considerazione di prove testimoniali che avrebbero collocato i fabbricati nel fondo sin dal 1975; 6) violazione degli artt. 872, 873, 2043, 2697, 1226 c.c. e 112 c.p.c., per la condanna al risarcimento dei danni, ritenuta non richiesta, non provata e quantificata in modo ingiustificato; 7) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla regolazione delle spese, per mancata considerazione della soccombenza reciproca. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi: ha ritenuto inammissibili i profili ex art. 360 n. 5 c.p.c. per il filtro della "doppia conforme", ha escluso l’ultrapetizione perché la domanda mirava comunque al ripristino delle distanze legali rispetto alle particelle indicate, ha ritenuto irrilevante la tardiva restituzione del fascicolo di parte in primo grado perché la causa era poi stata decisa in appello sulla base dei documenti ritualmente acquisiti e della CTU, ha confermato l’accertamento dell’epoca di realizzazione dei manufatti mediante foto aeree e l’applicazione delle norme edilizie vigenti al tempo della costruzione, ha ribadito che la violazione delle distanze legali genera un danno presunto in re ipsa e che la responsabilità e la riduzione in pristino gravano sull’attuale proprietario dell’opera, e ha ritenuto legittima la condanna alle spese per soccombenza sostanziale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna solidale dei ricorrenti alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la sentenza d’appello che aveva respinto le impugnazioni dei convenuti contro la decisione di primo grado, la quale aveva ordinato l’arretramento dei manufatti fino alla distanza legale, respinto le domande riconvenzionali di usucapione e condannato i convenuti al risarcimento del danno. In cassazione non è stata ravvisata alcuna violazione di legge decisiva né vizi processuali idonei a scalfire la decisione di merito; i motivi sono stati per lo più ritenuti inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, oppure infondati. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. È stata esclusa la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., perché il ricorso, pur infondato, non è stato ritenuto abuso dello strumento impugnatorio.

Norme richiamate

  • art. 169 c.p.c.

    termine di deposito del fascicolo di parte in primo grado

    La tardiva restituzione del fascicolo di parte in primo grado non produce effetti dirimenti quando il processo è poi pervenuto in appello e i documenti erano comunque acquisiti secondo le preclusioni istruttorie.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 169 c.p.c. per contestare la tardività del deposito del fascicolo, senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    preclusione del V comma ... ricorrendo un'ipotesi di doppia conforme

    In presenza di decisione d’appello conforme a quella di primo grado, è precluso in cassazione il sindacato sui vizi motivazionali ex art. 360 n. 5 c.p.c. nei limiti previsti dalla norma ratione temporis.

  • art. 112 c.p.c.

    Non c’è ultrapetizione quando il giudice dispone il ripristino delle distanze legali rispetto al bene e alle particelle indicate in citazione, perché non attribuisce un bene diverso da quello domandato.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova sussiste solo se il giudice lo distribuisce erroneamente tra le parti; non quando si contesta la valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 872 c.c.

    La violazione delle norme sulle distanze legali legittima la domanda di riduzione in pristino e il risarcimento del danno subito dal vicino.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato quale norma sulle distanze tra costruzioni; la disciplina applicabile è quella vigente al tempo della realizzazione dell’opera.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo in casi specifici; non può essere invocata per chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all’usucapione della porzione di terreno, ma la censura è stata respinta/ritenuta inammissibile nel contesto della rivalutazione del fatto.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità per violazione delle distanze è ricondotta dal giudice a una obbligazione propter rem; l’azione va proposta contro l’attuale proprietario dell’edificio lesivo, indipendentemente da chi lo abbia realizzato in origine.

  • art. 1226 c.c.

    La quantificazione del danno può avvenire in via equitativa, secondo il prudente apprezzamento del giudice, se sono indicati i criteri utilizzati.

  • art. 91 c.p.c.

    La statuizione sulle spese è sindacabile solo per verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata esclusa la condanna aggiuntiva per abuso dell’impugnazione, ritenendo il ricorso infondato ma non abusivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova; se si contesta soltanto il modo in cui le prove sono state apprezzate, la censura riguarda semmai il vizio motivazionale ed è soggetta ai relativi limiti.
  • Quando vi è "doppia conforme" tra primo e secondo grado, il vizio di motivazione non è sindacabile in cassazione nei limiti previsti dall’art. 348-ter c.p.c., salvo specifiche allegazioni sulle differenze tra le due decisioni.
  • Non ricorre ultrapetizione se il giudice accorda il bene della vita richiesto, anche se individua con maggiore precisione le opere o le particelle coinvolte, purché resti nell’ambito del petitum sostanziale originario.
  • La tardività del deposito o della restituzione del fascicolo di parte in primo grado non è decisiva quando la causa è poi decisa in appello sulla base di documenti ritualmente acquisiti e valutabili secondo le preclusioni istruttorie.
  • Nelle controversie sulle distanze legali, la disciplina urbanistico-edilizia applicabile è, in linea di principio, quella vigente al momento della realizzazione dell’opera; eventuali autorizzazioni anteriori non impediscono l’applicazione della normativa successiva se l’opera viene eseguita sotto il nuovo regime.
  • La violazione delle distanze legali fra costruzioni consente la tutela in forma specifica e il risarcimento del danno, che può essere presunto in re ipsa salvo prova contraria del convenuto.
  • La quantificazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. è legittima se il giudice indica criteri apprezzabili e non meramente assertivi; la critica meramente generica sulla misura liquidata non è sufficiente.
  • L’azione risarcitoria e quella di riduzione in pristino per violazione delle distanze legali seguono l’obbligazione propter rem e possono essere rivolte all’attuale proprietario dell’edificio lesivo, indipendentemente dalla sua originaria realizzazione da parte di terzi.
  • Il sindacato di legittimità sulle spese di lite è molto limitato: la Cassazione verifica solo che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la compensazione per soccombenza reciproca resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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