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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11342/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’estensione del fallimento di una società in accomandita semplice a un soggetto che aveva cessato, anni prima, la carica di socio accomandatario ma aveva consentito che il proprio nome restasse nella ragione sociale della società. Il tribunale aveva dichiarato il fallimento in estensione; la corte d’appello ha rigettato il reclamo, ritenendo che la permanenza del nome nella denominazione sociale integrasse un’esteriorizzazione verso i terzi della qualità di socio illimitatamente responsabile e che non operasse la decadenza annuale prevista per la dichiarazione di fallimento dei soci. Con il ricorso per cassazione il soggetto ha dedotto: (i) violazione degli artt. 18, 10 e 147, commi 1 e 2, l.fall. e dell’art. 2314, comma 2, c.c., sostenendo che, avendo consentito l’inserimento del proprio nome nella ragione sociale, doveva essere considerato socio palese e quindi fallibile solo contestualmente al fallimento della società o entro un anno da tale sentenza; (ii) sempre violazione dell’art. 147 l.fall. e dell’art. 2320 c.c., insistendo sul decorso del termine annuale; (iii) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., assumendo che il giudicato formatosi sulla sentenza di fallimento della società impedisse l’estensione al socio; (iv) ulteriori censure, assorbite, relative alla gestione di fatto della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, e ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della corte d’appello che aveva ritenuto tempestiva e corretta l’estensione del fallimento al soggetto, valorizzando il dato formale della ragione sociale e la disciplina dell’art. 2314 c.c. La Corte ha precisato che, nelle società di persone, l’assoggettabilità al fallimento del socio apparente o del socio il cui nome resti nella ragione sociale non richiede la prova di un effettivo patto sociale, essendo sufficiente l’esteriorizzazione del rapporto verso i terzi. Ha inoltre escluso che il termine annuale di cui all’art. 147, comma 2, l.fall. decorra dalla cessazione della carica sociale o dalla cessazione dell’attività della società, affermando invece che decorre dall’iscrizione nel registro delle imprese dei fatti che determinano la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile. La Corte ha anche escluso un preteso giudicato ostativo derivante dalla precedente sentenza di fallimento della società, rilevando che la mancata dichiarazione di fallimento del socio al momento del fallimento della società non preclude la successiva estensione quando emerga la sua qualità di socio illimitatamente responsabile.

Norme richiamate

  • art. 2314 c.c.

    "l’accomandante, il quale consenta che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali"

    la norma tutela l’affidamento dei terzi e rende illimitatamente responsabile il soggetto il cui nome sia inserito o mantenuto nella ragione sociale, a prescindere dalle ragioni interne della scelta e dalla conoscenza effettiva dei terzi sulla sua qualità

  • art. 147 l.fall.

    il fallimento del socio illimitatamente responsabile può essere esteso al socio emerso dopo la dichiarazione di fallimento della società; il termine annuale decorre dall’iscrizione nel registro delle imprese dei fatti che comportano la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile, non dalla mera cessazione dell’attività o della carica

  • art. 10 l.fall.

    il riferimento al termine annuale di fallibilità riguarda la cancellazione della società dal registro delle imprese, non lo scioglimento della società per il solo fallimento

  • art. 2292 c.c.

    richiamato quale disciplina sulla modificazione della ragione sociale e sulla pubblicità del mutamento del nome del socio

  • art. 2291 c.c.

    richiamato per affermare la responsabilità illimitata dei soci nelle società di persone

  • art. 2320 c.c.

    citato dal ricorrente, ma non decisivo nella motivazione della Corte

  • art. 18 l.fall.

    citato nei motivi di ricorso in relazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l’esistenza di un giudicato ostativo, ma la Corte ha escluso tale effetto preclusivo

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 2909 c.c. a fondamento della doglianza sul giudicato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nelle società di persone, la responsabilità illimitata verso i terzi può derivare anche dalla mera esteriorizzazione del rapporto sociale, quando il soggetto consenta che il proprio nome resti nella ragione sociale, senza necessità di provare un patto sociale interno effettivo.
  • Ai fini dell’estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile, il termine annuale dell’art. 147, comma 2, l.fall. decorre dall’iscrizione nel registro delle imprese del fatto che determina la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile, e non dalla sola cessazione della carica o dell’attività della società.
  • La dichiarazione di fallimento della società non impedisce, di per sé, la successiva estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile che non sia stato dichiarato fallito contestualmente, salvo che vi sia un giudicato espresso sulla sua insussistenza di quella qualità.
  • Lo scioglimento della società per effetto del fallimento non coincide con la sua estinzione, che si verifica solo con la cancellazione dal registro delle imprese; pertanto, il fallimento non fa decorrere automaticamente il termine di fallibilità della società o dei soci.
  • In tema di estensione del fallimento, è irrilevante ogni considerazione estrinseca rispetto al dato oggettivo della ragione sociale quando la legge collega la responsabilità verso i terzi alla spendita del nome del socio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialePartecipazioni sociali
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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