Cassazione Civile, Ordinanza n. 11325/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
Un soggetto aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla gestione societaria di un amministratore di s.r.l., agendo cumulativamente in proprio, quale socio al 50% della società, quale creditore direttamente danneggiato e quale legale rappresentante di altra società. In primo grado era stata accolta solo in parte la domanda, con condanna dell'amministratore al pagamento di somme sia in favore del fallimento della società sia in favore dell'attore per un credito personale, mentre era stata respinta la domanda proposta nell'interesse di una terza società. In appello, dopo il fallimento della società e poi un accordo transattivo con assuntore del concordato fallimentare, la Corte territoriale aveva dichiarato cessata la materia del contendere tra alcune parti, aveva confermato il rigetto della domanda verso la terza società, aveva rigettato l'appello principale dell'amministratore contro il capo relativo al credito personale dell'attore, e aveva accolto solo in parte l'appello incidentale sulle spese. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi, denunciando: omessa pronuncia e violazione delle norme fallimentari e societarie per la dedotta improcedibilità delle domande del socio dopo il fallimento; erroneo riconoscimento del danno da falsa annotazione contabile e mancata ammissione al passivo; omessa pronuncia e difetto di motivazione sulle spese; tardività e inammissibilità dell'appello incidentale; omesso esame di motivi di appello e errori nella liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi all'asserita improcedibilità delle domande, chiarendo che, dopo il fallimento, il curatore subentra nell'azione sociale di responsabilità, ma il socio può proseguire l'azione individuale per il danno diretto già proposta ai sensi dell'art. 2476, comma 6, c.c. Ha poi ritenuto inammissibili per difetto di conducenza o di specificità le censure sul nesso causale, sul danno, sulle spese e sulla tardività dell'appello incidentale, osservando che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche su capi diversi e che la motivazione della Corte d'appello sulle spese era adeguata. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è stato invocato per denunciare omessa pronuncia, ma la Corte ha ribadito che il vizio di omessa pronuncia riguarda le questioni di merito e non quelle processuali.
è stato richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
è stato richiamato per i vizi processuali dedotti, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.
è stato richiamato per i vizi motivazionali, ma la Corte ha escluso la ricorrenza di motivazione mancante o apparente.
invocato unitamente all'art. 146 l.fall. per sostenere il subentro del curatore nelle azioni sociali.
in caso di fallimento di s.r.l., il curatore è l'unico legittimato a proseguire l'azione sociale di responsabilità; se non la prosegue, la domanda del socio diviene improcedibile, ma ciò non incide sull'azione individuale per danno diretto.
richiamato per la responsabilità degli amministratori verso la società, ma non decisivo nel caso concreto in quanto la domanda controversa era quella individuale del socio/terzo.
richiamato per la responsabilità verso i creditori sociali; la Corte ha escluso la pertinenza della censura perché la domanda decisa non era un'azione dei creditori sociali.
la Corte ha distinto tra azione sociale di responsabilità (comma 3) e azione individuale del socio o terzo direttamente danneggiato (comma 6, ora comma 7), affermando che quest'ultima sopravvive ed è autonomamente proponibile.
invocato con l'art. 111 Cost. per dedurre difetto assoluto di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione congrua e rispettosa del minimo costituzionale.
art. 111 Cost.
richiamato sia per il parametro del minimo costituzionale della motivazione sia per la ragionevole durata del processo in tema di impugnazione incidentale tardiva.
invocato per sostenere il difetto di interesse all'appello incidentale, ma la Corte ha ritenuto la censura inconferente rispetto alla ratio decidendi.
richiamato per la disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva, ammessa anche su capi diversi o per motivi diversi da quelli dell'impugnazione principale.
richiamato nel motivo sulla tardività dell'appello incidentale.
richiamato nel motivo sulla tardività dell'appello incidentale.
richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza.
richiamato per contestare la compensazione parziale delle spese; la Corte non ha accolto la censura.
richiamato con riferimento agli effetti della riforma sulla statuizione sulle spese.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Dopo il fallimento di una s.r.l., l'azione sociale di responsabilità è proseguibile solo dal curatore; se il curatore non intende proseguirla, la domanda del socio, limitatamente a quella azione, diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva.
- La regola sul subentro del curatore non incide sull'autonoma azione individuale del socio o del terzo direttamente danneggiato dagli atti dolosi o colposi degli amministratori, la quale può essere coltivata anche dopo l'apertura del fallimento.
- L'azione individuale di responsabilità contro l'amministratore richiede la prova di un danno diretto causalmente ricollegabile alla condotta illecita; non è sufficiente allegare una mera irregolarità contabile se non se ne dimostra l'effettivo pregiudizio.
- La censura per omessa pronuncia è configurabile solo con riferimento a questioni di merito e non a questioni processuali.
- L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando investe capi diversi da quelli oggetto dell'impugnazione principale, perché serve a consentire alla parte di reagire alla riapertura del giudizio di gravame e a evitare una proliferazione dei processi.
- Quando la sentenza d'appello affronta complessivamente la relazione tra domande, interessi e soccombenze, la motivazione sulle spese è sufficiente se rende comprensibile il criterio seguito e supera il minimo costituzionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →