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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11327/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Un correntista aveva convenuto in giudizio la banca deducendo che, in un lungo rapporto di conto corrente con affidamento, erano stati applicati interessi ultralegali non validamente pattuiti, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e valute arbitrarie. Chiedeva la declaratoria di nullità parziale del contratto e la restituzione delle somme indebitamente percepite. La banca eccepiva, tra l'altro, la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione e sosteneva la legittimità delle clausole applicate. In primo grado la domanda era stata accolta quasi integralmente; in appello la decisione era stata riformata solo in parte. La banca ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova in ordine alla mancata prova delle clausole contrattuali e delle condizioni economiche applicate; con il secondo denunciava violazione delle norme sulla prescrizione e degli artt. 2727, 2729, 2934, 2935, 2946 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente posto a suo carico la prova delle rimesse solutorie e avesse indebitamente ritenuto esistente un affidamento senza limiti, con conseguente errata esclusione della prescrizione di parte delle rimesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione della Corte di merito sull'insufficienza della prova della pattuizione degli interessi ultralegali e delle altre condizioni economiche, anche alla luce della mancata esibizione del contratto nonostante la richiesta del correntista. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme indebitamente versate in conto corrente, non è necessario che la banca indichi specificamente le singole rimesse prescritte, ma grava sul correntista che agisce in ripetizione l'onere di provare la natura indebita dei versamenti e, quando si invochi un affidamento, anche l'esistenza e il limite dell'apertura di credito, necessari per distinguere le rimesse ripristinatorie da quelle solutorie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1284 c.c.

    La mancanza di prova di una valida pattuizione degli interessi ultralegali comporta l'applicazione del tasso legale; la clausola di interessi ultralegali non provata è illegittima.

  • art. 2034 c.c.

    L'eccezione riferita alla disciplina dell'obbligazione naturale non è stata ritenuta fondata nel caso di specie.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce la ripartizione dell'onere probatorio: non può essere invertito a carico della banca il peso di provare fatti che, in tema di prescrizione e di natura delle rimesse, gravano sull'attore correntista; tuttavia, quanto alla dedotta mancanza di pattuizione, la censura della banca è stata ritenuta infondata nel caso concreto.

  • art. 345 c.p.c.

    Una censura proposta per la prima volta in appello è inammissibile per novità.

  • art. 119 TUB

    La richiesta di esibizione del contratto e della documentazione bancaria prima del giudizio, rimasta inevasa, è valorizzata ai fini della valutazione dell'onere probatorio.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione disposto dal giudice, rimasto inadempiuto, è considerato nel valutare la prova della mancata disponibilità della documentazione contrattuale.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulle presunzioni, ma la Corte fonda la decisione sulla distribuzione dell'onere della prova in tema di prescrizione e natura delle rimesse.

  • art. 2729 c.c.

    Come per l'art. 2727 c.c., è richiamato nel secondo motivo ma la censura è accolta per errata attribuzione dell'onere probatorio e non per una diversa valutazione delle presunzioni.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato nella doglianza sulla prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nella doglianza sulla decorrenza della prescrizione, che per la Corte va collegata alla chiusura del conto solo se vi è un'apertura di credito idoneamente provata.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato quale termine di prescrizione ordinaria dell'azione di ripetizione.

Massime di principio

  • In tema di conto corrente bancario, la parte che invochi interessi ultralegali o altri oneri contrattuali deve dimostrare l'esistenza di una valida pattuizione che li preveda; in mancanza di prova, trova applicazione la disciplina legale.
  • Ai fini dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito bancario, la banca non è tenuta a indicare specificamente ogni singola rimessa asseritamente prescritta: la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie è ricostruibile attraverso la documentazione contabile disponibile in giudizio.
  • L'attore che agisce per la restituzione di somme indebitamente addebitate su un conto corrente deve provare la natura indebita dei versamenti e, se deduce un affidamento, deve anche provare l'esistenza e il limite del fido, perché tale dato è essenziale per stabilire se una rimessa sia solutoria o ripristinatoria.
  • La prescrizione dell'azione di ripetizione in conto corrente decorre dalla singola rimessa solutoria, mentre per le rimesse ripristinatorie il dies a quo può essere collegato alla chiusura del rapporto, ma solo se l'apertura di credito e il suo limite risultino dimostrati.
  • La novità della censura in appello comporta l'inammissibilità della doglianza, ma nel giudizio di legittimità la Corte può comunque correggere l'erronea applicazione delle regole sull'onere della prova in relazione alla prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteContenzioso tributarioInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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