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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35119/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di contributi dovuti per l'iscrizione alla Gestione separata riferita almeno all'anno 2012 nei confronti di un architetto già iscritto a INARCASSA e dipendente part-time del Ministero dell'Istruzione. Il professionista ha chiesto: l'annullamento del credito per intervenuta prescrizione; la cancellazione dagli elenchi della Gestione separata almeno dal 1.1.2012; il riconoscimento dell'inesistenza dell'obbligo contributivo in capo a sé e, in subordine, l'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole. In ricorso per cassazione ha proposto cinque motivi: 1) violazione del giudicato interno/esterno (artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.) per il mancato riconoscimento dell'efficacia preclusiva di una precedente statuizione di cancellazione dalla Gestione separata; 2) erronea affermazione dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata, sostenendo che l'eventuale omissione riguardasse semmai INARCASSA; 3) errata negazione della prescrizione e erronea configurazione della sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c. per presunto occultamento doloso del debito, fondato sulla mancata compilazione del quadro RR e sulla tardiva dichiarazione dei redditi; 4) errata applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 116 l. n. 388/2000; 5) violazione delle norme sulle spese di lite. L'INPS ha resistito con controricorso, ma la Corte ne ha poi dichiarato l'inammissibilità per mancata notificazione al ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'INPS perché non notificato al ricorrente ai sensi dell'art. 370 c.p.c.; ha quindi esaminato i motivi di ricorso, respingendoli tutti. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo l'esistenza di un giudicato sulla cancellazione dalla Gestione separata perché la statuizione invocata non era autonoma rispetto a quella sull'obbligo contributivo, ma ne costituiva un corollario logico. Ha respinto il secondo motivo, riaffermando che il versamento del contributo integrativo solidaristico non esclude l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, essendo rilevante solo un versamento idoneo a generare una corrispondente prestazione previdenziale. Ha respinto anche il terzo motivo, confermando che la prescrizione quinquennale può essere sospesa ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. quando la condotta del debitore renda il creditore impossibilitato ad agire, e rilevando che nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato una condotta dolosamente elusiva, non riducibile alla sola omissione del quadro RR. Il quarto motivo è stato rigettato perché, accertata la condotta dolosa e non essendo realmente controversa l'esistenza dell'obbligo contributivo ma solo la maturazione della prescrizione, non vi era spazio per censurare la disciplina sanzionatoria applicata. Sul quinto motivo la Corte non ha riconosciuto una diversa regolazione delle spese; ha altresì disposto che nulla fosse dovuto per le spese in ragione dell'irritualità della costituzione dell'INPS e ha dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato. Il ricorso è stato integralmente rigettato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudicato si forma solo su una statuizione autonoma e non su mere conseguenze logiche o accessorie di un capo di sentenza impugnato; l'acquiescenza non può desumersi dalla mancata impugnazione di un capo che dipenda necessariamente da quello effettivamente censurato.
  • Ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, il versamento di un contributo integrativo di natura solidaristica non è sufficiente a escludere la contribuzione, occorrendo un diverso regime previdenziale che attribuisca al soggetto una concreta posizione assicurativa/previdenziale.
  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine per il pagamento; la mera dichiarazione dei redditi non costituisce presupposto del credito contributivo.
  • La sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. richiede una condotta dolosamente diretta a occultare l'esistenza del debito in modo da rendere impossibile o non superabile l'azione del creditore con gli ordinari controlli; non basta una semplice difficoltà di accertamento né, di per sé, l'omessa compilazione di un quadro dichiarativo.
  • Quando il giudice di merito accerta, in fatto, una condotta intenzionalmente elusiva e la conseguente impossibilità per l'ente di individuare il reddito professionale e il correlato obbligo contributivo, tale valutazione è coerente con la sospensione della prescrizione e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicatoPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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