Cassazione Civile, Ordinanza n. 34891/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiario)
La controversia
La controversia riguarda il diniego amministrativo della NASpI opposto dall'INPS a un soggetto che aveva presentato domanda di prestazione. L'Istituto aveva rifiutato l'indennità perché il richiedente non avrebbe comunicato, entro trenta giorni dalla domanda, la titolarità della carica di amministratore unico di una società e il reddito presuntivamente derivante da tale incarico. La Corte d'appello aveva accolto la domanda del privato ritenendo che la decadenza prevista dalla disciplina NASpI operasse solo se l'attività lavorativa fosse iniziata in costanza di fruizione della prestazione e non quando l'attività fosse preesistente alla domanda. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 3, 10, comma 1, e 11, lett. b) e c), d.lgs. n. 22/2015, in relazione all'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la decadenza si sarebbe dovuta applicare anche in caso di attività preesistente, purché vi fosse contemporaneità tra godimento della NASpI e svolgimento dell'attività lavorativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, precisando che la regola di decadenza dalla NASpI per omessa comunicazione dell'inizio di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale si applica anche quando l'attività sia iniziata prima della domanda, ma ha escluso che tale disciplina riguardi la carica di amministratore unico di società, poiché tale incarico non integra, di regola, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale né un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro subordinato. Di conseguenza non sussisteva, nel caso concreto, alcun obbligo di comunicazione a pena di decadenza. Le spese sono state compensate per la novità e la recente evoluzione del quadro giurisprudenziale, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Norme richiamate
art. 9, comma 3, d.lgs. n. 22/2015
È richiamato insieme alle altre disposizioni sulla NASpI per individuare il regime della prestazione e dei relativi obblighi informativi, ma la Corte non ne ricava una regola autonoma decisiva nel caso concreto.
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015
L'obbligo di comunicazione, previsto a pena di decadenza, riguarda lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale e il reddito da essa derivabile; non si estende, di regola, alla mera carica di amministratore unico di società.
art. 11, lett. b) e c), d.lgs. n. 22/2015
La decadenza dalla NASpI per omessa comunicazione opera nel perimetro tracciato dalla norma, cioè in relazione all'avvio di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale; la Corte distingue l'ipotesi dall'incarico societario esaminato.
art. 12 disp. prel. c.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione letterale/sistematica delle norme sulla decadenza, ma la Corte non accoglie la lettura proposta dall'INPS.
art. 409, n. 3, c.p.c.
La carica di amministratore unico o di consigliere di amministrazione di una società per azioni non è, di regola, assimilabile a un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, salvo diverso accertamento in fatto.
art. 2094 c.c.
Il rapporto societario dell'amministratore non è, di regola, un rapporto di lavoro subordinato.
art. 50, comma 1, lett. c-bis), T.U. n. 917/1986
La qualificazione fiscale dei compensi degli amministratori come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non è decisiva ai fini dell'obbligo di comunicazione e della decadenza NASpI, perché la norma previdenziale fa riferimento ad attività autonoma o di impresa individuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La decadenza dalla NASpI per omessa comunicazione va interpretata in modo coerente con il dato normativo: l'obbligo informativo a pena di decadenza riguarda l'avvio di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, non qualsiasi incarico che produca reddito.
- La verifica della decadenza richiede di distinguere tra attività lavorativa rilevante ai fini della prestazione e mera carica societaria: l'amministratore unico, salvo specifica diversa qualificazione in fatto, opera in un rapporto societario e non in un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.
- Ai fini previdenziali non è decisiva la qualificazione fiscale del compenso, se la norma che prevede la decadenza collega l'onere di comunicazione a una specifica tipologia di attività lavorativa.
- Quando la giurisprudenza di legittimità interviene in modo recente e chiarificatore sul regime della prestazione, la soccombenza può non comportare condanna alle spese, potendo essere disposta la compensazione.
- La contemporaneità tra percezione della NASpI e svolgimento dell'attività può rilevare per la decadenza solo entro il perimetro applicativo della norma, che non può essere ampliato oltre le attività espressamente considerate.
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