Cassazione Civile, Ordinanza n. 34887/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito senza bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, ha rigettato l'originaria domanda di pagamento della NASpI. Le spese dell'intero processo sono state compensate, perché la questione di decadenza è stata rilevata d'ufficio solo in sede di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diniego amministrativo della prestazione NASpI, opposto dall'INPS perché l'interessato non avrebbe comunicato entro trenta giorni dalla domanda la carica di amministratore unico di una società e il reddito presumibilmente connesso. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado e accolto la domanda dell'assicurato. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la decadenza annuale dall'azione giudiziaria ex art. 47, comma 3, d.P.R. n. 639/1970; con il secondo ha censurato il merito della pretesa. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sostenendo che l'Istituto, dopo la sentenza d'appello, aveva emesso un provvedimento di accoglimento della domanda, integrando acquiescenza. La Corte ha ritenuto infondata tale eccezione, qualificando la condotta dell'INPS come neutra rispetto all'impugnazione di una sentenza immediatamente esecutiva.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, d.P.R. n. 639/1970
"dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione"
Il termine annuale di decadenza per l'azione giudiziaria decorre, nella fattispecie, dalla scadenza dei termini del procedimento amministrativo calcolati dalla presentazione della domanda amministrativa.
art. 47, comma 3, d.P.R. n. 639/1970
La decadenza annuale si applica anche alla NASpI, in quanto prestazione temporanea diversa dalla pensione, ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, salvo il limite del giudicato interno e della necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
La NASpI rientra tra le prestazioni temporanee della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, rispetto alle quali opera la decadenza di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639/1970.
Massime di principio
- La decadenza prevista per le prestazioni previdenziali temporanee si applica anche alla NASpI e alle altre prestazioni non pensionistiche della gestione delle prestazioni temporanee.
- La decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 è di ordine pubblico ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché la questione non sia coperta da giudicato interno e siano già acquisiti gli elementi di fatto necessari.
- Il termine di trecento giorni per la conclusione del procedimento amministrativo non è prorogabile né dalla condotta del privato né da quella dell'ente previdenziale; eventuali indicazioni errate dell'amministrazione sui termini di impugnazione non impediscono il maturare della decadenza, ma possono rilevare eventualmente sul piano risarcitorio.
- La spontanea esecuzione o l'adozione di un provvedimento conforme alla sentenza immediatamente esecutiva non integra, di per sé, acquiescenza incompatibile con la volontà di impugnare.
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