Cassazione Civile, Ordinanza n. 34893/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del trattamento di disoccupazione ASpI. L'INPS aveva eccepito la decadenza dal beneficio sostenendo che il percettore avesse svolto, durante il godimento dell'indennità, un'attività di collaborazione coordinata e continuativa e che la relativa comunicazione all'Istituto fosse stata resa oltre il termine di un mese. La Corte d'appello aveva escluso la decadenza ritenendo che l'art. 2, comma 40, l. n. 92/2012 si riferisse solo all'inizio di una nuova attività autonoma sopravvenuta dopo la percezione della prestazione, e che fosse irrilevante la posizione di chi svolgesse da tempo l'attività già nota all'INPS per l'iscrizione alla Gestione separata. Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha denunciato violazione dell'art. 2, commi 17 e 40, l. n. 92/2012, in relazione all'art. 12 preleggi, sostenendo che l'obbligo di comunicazione sussiste anche quando l'attività autonoma o parasubordinata era già in essere al momento della domanda amministrativa di ASpI.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha interpretato l'art. 2, commi 17 e 40, l. n. 92/2012 nel senso che l'obbligo di comunicazione all'INPS del reddito derivante da attività autonoma opera anche se l'attività era già in corso al momento della domanda di ASpI, purché vi sia contemporaneità tra svolgimento dell'attività e godimento del trattamento di disoccupazione. Ha inoltre affermato che la pregressa conoscenza di fatto dell'attività da parte dell'INPS, derivante ad esempio dall'iscrizione alla Gestione separata, è irrilevante, poiché la decadenza è collegata alla mancata comunicazione formale prevista dalla legge. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda proposta dal beneficiario della prestazione.
Norme richiamate
art. 2, comma 17, L. n. 92/2012
"In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività."
L'obbligo di comunicazione sussiste per ogni attività autonoma svolta in concomitanza con la prestazione di disoccupazione, anche se già in essere al momento della domanda amministrativa; ciò che conta è la contemporaneità tra attività e beneficio e non la sopravvenienza dell'attività dopo lo stato di disoccupazione.
art. 2, comma 40, L. n. 92/2012
"Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi: ... b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17"
La decadenza opera in caso di mancata comunicazione dell'inizio dell'attività autonoma, secondo un'interpretazione letterale che valorizza l'adempimento formale imposto al beneficiario della prestazione.
La Corte lo richiama come parametro interpretativo, ma conclude che il tenore letterale delle disposizioni speciali è già sufficiente a imporre l'obbligo di comunicazione anche per attività preesistenti.
artt. 10 e 11 D.Lgs. n. 22/2015
Sono usati in chiave comparativa: la disciplina NASpI è ritenuta omologa a quella ASpI quanto all'obbligo di comunicazione e alla decadenza, confermando che rileva la contemporaneità tra prestazione e attività lavorativa.
Massime di principio
- Nei trattamenti di disoccupazione, l'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale dell'attività lavorativa autonoma non dipende dal momento di inizio dell'attività rispetto alla domanda di prestazione, ma dalla sola circostanza che l'attività sia svolta durante la percezione dell'indennità.
- La decadenza dalla prestazione opera quando il beneficiario omette la comunicazione formale richiesta dalla legge entro il termine previsto, senza che sia sufficiente la mera conoscenza di fatto dell'attività da parte dell'ente previdenziale.
- Quando una disciplina speciale prevede una decadenza collegata alla mancata comunicazione dell'"inizio" dell'attività, tale formula va letta in modo da ricomprendere anche le attività già in corso al momento della domanda, se il legislatore non le esclude espressamente e la prestazione è goduta in contemporanea.
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