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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Normativa italiana097G0277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto legislativo n. 241/1997 riorganizza gli obblighi documentali e dichiarativi fiscali, introduce procedure automatizzate di liquidazione e controllo formale, disciplina versamenti unitari e compensazioni tramite F24 e coordina alcuni adempimenti IVA, previdenziali e dei sostituti d’imposta. Molte disposizioni originarie sono state abrogate o sostituite; restano rilevanti soprattutto le norme vigenti sull’F24 e sugli appalti, subappalti e ritenute.

Adempimenti fiscali, dichiarazioni, controlli e compensazioni tramite modello F24

Adempimenti documentali e dichiarativi

Il provvedimento modifica il D.P.R. n. 600/1973, disciplinando la redazione e conservazione della documentazione necessaria per le dichiarazioni fiscali.

Le persone fisiche esercenti attività d’impresa devono redigere e conservare il bilancio relativo al periodo d’imposta, salvo quelle ammesse alla contabilità semplificata che non abbiano optato per il regime ordinario. Se i dati non risultano dal bilancio, ricavi, costi, rimanenze e ulteriori elementi necessari alla determinazione del reddito devono essere riportati in un prospetto.

Analoghi obblighi riguardano i soggetti IRES, gli enti non commerciali per le attività commerciali eventualmente esercitate e le società o enti non residenti con stabile organizzazione in Italia, con le eccezioni previste per i regimi contabili semplificati e per determinati soggetti non commerciali.

Devono inoltre essere conservate, per i periodi stabiliti dalla normativa richiamata, le certificazioni dei sostituti d’imposta, i documenti relativi ai crediti d’imposta, ai versamenti, agli oneri deducibili o detraibili e ogni ulteriore documento previsto. La documentazione deve essere esibita o trasmessa su richiesta dell’ufficio competente.

Società di persone

Le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e i soggetti equiparati presentano la dichiarazione relativa alle imposte dovute dalla società e a quelle dovute dai soci o associati.

Le società di persone, con esclusione delle società semplici e dei soggetti equiparati indicati dalla norma, devono redigere e conservare il bilancio e, se necessario, un prospetto dei componenti rilevanti per la determinazione dell’imponibile. Restano gli obblighi di conservazione delle certificazioni, dei documenti relativi ai versamenti, dei crediti e degli oneri deducibili o detraibili.

Trasmissione telematica e sanzioni

La tardiva o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti obbligati comporta una sanzione amministrativa originariamente prevista da lire un milione a lire dieci milioni. La disposizione si applica anche ai soggetti che abbiano assunto l’impegno a trasmettere dichiarazioni o atti e non vi provvedano tempestivamente.

La disciplina sanzionatoria deve essere coordinata con le successive modifiche normative e con il principio del favor rei previsto dalla disciplina generale delle sanzioni tributarie.

Adempimenti dei sostituti d’imposta

Il testo ha previsto obblighi di trasmissione all’amministrazione finanziaria delle dichiarazioni ricevute dai sostituti d’imposta, entro il mese di luglio, nonché delle schede relative alla destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF. La disciplina originaria è stata in parte modificata o abrogata da interventi successivi.

Contributi previdenziali e premi assicurativi

I soggetti iscritti all’INPS, esclusi i coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti o casse previdenziali individuati con decreto ministeriale, nonché all’INAIL, devono determinare nella dichiarazione dei redditi l’ammontare dei contributi e dei premi dovuti.

La determinazione avviene sulla base degli imponibili collegati ai redditi e ai volumi d’affari dichiarati per l’anno di riferimento. Le somme già versate secondo la disciplina vigente sono considerate acconti.

Dichiarazione IVA e controlli automatizzati

La disciplina originaria prevedeva la presentazione della dichiarazione IVA annuale tra il 1° febbraio e il 15 marzo dell’anno successivo, con esonero per i contribuenti che avessero effettuato esclusivamente operazioni esenti, salvo l’obbligo di rettifica della detrazione. Tali termini e modalità sono stati successivamente modificati.

Il provvedimento introduce la liquidazione automatizzata dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione IVA. L’amministrazione può correggere errori materiali e di calcolo, verificare il riporto delle eccedenze e controllare la tempestività dei versamenti periodici e annuali. Se emerge un risultato diverso da quello dichiarato, l’esito viene comunicato al contribuente per consentire la regolarizzazione e la segnalazione di dati non considerati.

Liquidazione automatizzata e controllo formale delle dichiarazioni

L’amministrazione finanziaria procede mediante procedure automatizzate alla liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi risultanti dalle dichiarazioni.

Sono oggetto di controllo, tra l’altro:

  • errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte;
  • errori nel riporto delle eccedenze;
  • detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella spettante o non spettanti;
  • corrispondenza e tempestività dei versamenti e delle ritenute;
  • dati contabili risultanti dalle dichiarazioni.

Quando il controllo automatico evidenzia differenze, l’esito viene comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per permettere la correzione degli errori e la regolarizzazione degli aspetti formali.

Il controllo formale delle dichiarazioni è effettuato dagli uffici entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, secondo criteri selettivi. Gli uffici possono escludere ritenute, detrazioni, deduzioni o crediti non adeguatamente documentati, correggere errori nelle dichiarazioni dei sostituti e liquidare maggiori imposte o contributi derivanti dal confronto tra più dichiarazioni dello stesso contribuente.

Il contribuente o il sostituto può essere invitato, anche telefonicamente, per iscritto o telematicamente, a fornire chiarimenti, ricevute di versamento e documenti. L’esito del controllo deve indicare i motivi delle rettifiche e consentire la segnalazione di dati o elementi non valutati correttamente.

Termini di accertamento

Per le dichiarazioni cui si applica la modifica, il termine ordinario per l’accertamento delle imposte sui redditi è stato ridotto dal quinto al quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di omessa dichiarazione, il termine è stato ridotto dal sesto al quinto anno successivo.

Le disposizioni del relativo capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, salvo le specifiche decorrenze previste dalla normativa successiva.

Versamento unitario e compensazione mediante modello F24

La disciplina centrale del provvedimento consente il versamento unitario di imposte, contributi previdenziali e altre somme dovute allo Stato, alle regioni e agli enti previdenziali, con compensazione dei crediti risultanti da dichiarazioni e denunce periodiche.

La compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. Sono comprese, tra le altre, le seguenti categorie:

  • imposte sui redditi, addizionali e ritenute;
  • IVA e imposte sostitutive;
  • IRAP e altre imposte individuate dalla legge;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi INAIL;
  • interessi dovuti per il pagamento rateale;
  • ulteriori entrate individuate con decreto ministeriale.

Per i crediti annuali o infrannuali relativi a IVA, imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive e IRAP di importo superiore a 5.000 euro annui, la compensazione può essere effettuata dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza dalla quale emerge il credito.

Per i crediti contributivi INPS sono previste decorrenze specifiche a seconda della categoria del soggetto: datori di lavoro non agricoli, datori di lavoro agricoli, artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata. La compensazione dei crediti INAIL è ammessa quando il credito certo, liquido ed esigibile risulta registrato negli archivi dell’Istituto.

Il modello F24 è scartato quando il credito utilizzato supera il limite massimo compensabile o quando la compensazione è effettuata in violazione dei divieti previsti per i contribuenti destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA o di esclusione dalla banca dati VIES. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Dal 1° gennaio 2011 la compensazione dei crediti erariali è vietata fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Ritenute negli appalti e subappalti

I committenti rientranti nell’ambito soggettivo previsto dalla norma, residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, che affidano opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, sono tenuti a verificare i versamenti delle ritenute operate dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici.

La disciplina riguarda contratti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e dall’impiego di beni strumentali del committente o a esso riconducibili. Le imprese devono effettuare versamenti distinti per ciascun committente, senza possibilità di compensazione, e trasmettere la relativa documentazione.

Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa deve trasmettere:

  • le deleghe di pagamento delle ritenute;
  • l’elenco nominativo dei lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale;
  • le ore lavorate da ciascun dipendente;
  • la retribuzione collegata alla prestazione;
  • le ritenute fiscali eseguite, con separata indicazione di quelle riferibili all’appalto.

Se la documentazione non viene trasmessa oppure emergono versamenti omessi o insufficienti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, oppure dell’importo delle ritenute non versate. Il committente deve inoltre informare l’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle entrate entro novanta giorni.

Durante la sospensione l’impresa non può promuovere azioni esecutive per il soddisfacimento del credito sospeso, fino all’avvenuto versamento delle ritenute.

Il committente che non adempie agli obblighi di richiesta, controllo o sospensione è tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa per le violazioni relative alla determinazione, effettuazione e versamento delle ritenute, senza possibilità di compensazione.

Esclusione dagli obblighi mediante certificazione

Gli obblighi documentali e di controllo non si applicano quando l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice comunica al committente, allegando la certificazione dell’Agenzia delle entrate, il possesso dei requisiti previsti.

I requisiti comprendono:

  • almeno tre anni di attività;
  • regolarità con gli obblighi dichiarativi;
  • versamenti complessivi nel conto fiscale, nell’ultimo triennio, non inferiori al 10% dei ricavi o compensi dichiarati;
  • assenza di iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito scaduti e non pagati, relativi a imposte, IRAP, ritenute e contributi, per importi superiori a 50.000 euro, salvo i debiti inseriti in piani di rateazione non decaduti.

La certificazione è resa disponibile dall’Agenzia delle entrate alle singole imprese e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Decorrenze e disposizioni superate

Le disposizioni originarie prevedevano l’applicazione generale del capo alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, mentre alcune disposizioni sulla dichiarazione unificata e sulla trasmissione telematica operavano già dal 1998.

Gli articoli relativi a specifici adempimenti dichiarativi sono stati in parte abrogati dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; ulteriori disposizioni sono state soppresse o modificate da interventi successivi. Pertanto, per l’applicazione concreta, devono essere utilizzati i testi vigenti delle norme richiamate, in particolare dell’articolo 17 e dell’articolo 17-bis.

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