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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34886/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

Un ex dirigente di una società privata aveva cessato il rapporto di lavoro in forza di un verbale di conciliazione sindacale del 21 ottobre 2013 e chiedeva il riconoscimento della prestazione ASpI. In primo grado la domanda era stata accolta sul presupposto che la cessazione fosse conseguenza di uno stato di disoccupazione involontaria, desunto dalla procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società e dall'intenzione di chiudere la sede milanese. In appello, però, la Corte territoriale ha riformato la decisione, ritenendo che gli elementi acquisiti mostrassero una volontà bilaterale di scioglimento del rapporto: il verbale richiamava ulteriori rapporti e pendenze tra le parti, prevedeva rinunce reciproche e una manleva, e conteneva anche un incentivo all'esodo, incompatibile con una mera soppressione del posto e impossibilità di reimpiego. Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione degli artt. 115, 167 e 2697 c.c./c.p.c. per asserita non contestazione dei fatti decisivi e per l'uso di fatti ritenuti tardivi; (2) violazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte considerato fatti asseritamente nuovi in appello; (3) violazione dei criteri ermeneutici dell'accordo e delle presunzioni; (4) violazione dell'art. 2 l. 92/2012 in relazione all'art. 7 l. 604/1966, sostenendo che la tutela spettasse anche alla conciliazione sindacale; (5) violazione degli artt. 112 c.p.c., 2 l. 92/2012, 10 l. 604/1966, 3 e 38 Cost. per disparità di trattamento dei dirigenti; (6) violazione dell'art. 112 c.p.c. e della disciplina sui licenziamenti collettivi per omessa pronuncia sulla rilevanza della procedura collettiva e della giurisprudenza UE. La Cassazione ha ritenuto i primi due motivi in parte inammissibili e in parte infondati, il terzo inammissibile e i motivi quarto, quinto e sesto inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi: la decisione di merito non si fondava sull'interpretazione restrittiva della norma previdenziale o sulla non applicabilità della procedura ai dirigenti, ma sulla constatazione in fatto che la risoluzione fosse stata voluta da entrambe le parti e non determinata unilateralmente dal datore di lavoro. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha confermato il rigetto della domanda di ASpI. Ha stabilito che la Corte d'appello aveva correttamente rivalutato il materiale istruttorio e che la cessazione del rapporto risultava da una scelta comune delle parti, non da una perdita involontaria del lavoro imputabile unilateralmente al datore. Di conseguenza, i motivi di ricorso sono stati respinti o dichiarati inammissibili perché diretti in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito o perché non investivano la reale ratio della decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte distingue tra violazione di legge e censura di merito, dichiarando inammissibili i motivi che miravano solo a una rivalutazione dei fatti

  • art. 115 c.p.c.

    non è violato quando il giudice d'appello valuta liberamente il materiale probatorio acquisito e i fatti emergenti dagli atti

  • art. 167 c.p.c.

    la doglianza di mancata contestazione specifica è respinta perché, per i fatti interni al rapporto, non si poteva pretendere un onere di contestazione specifica dell'ente previdenziale

  • art. 2697 c.c.

    la Corte esclude la violazione dell'onere della prova, ritenendo che il giudice abbia semplicemente valutato diversamente gli elementi istruttori

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide sulla domanda principale e le questioni sollevate sono solo argomenti difensivi

  • art. 345 c.p.c.

    il divieto di nova in appello non impedisce al giudice di esaminare fatti secondari o mere difese ricavabili dagli atti già acquisiti

  • art. 1362 c.c.

    la censura è inammissibile perché non indica un effettivo errore di interpretazione del verbale di conciliazione secondo i canoni ermeneutici

  • art. 2 l. 28 giugno 2012 n. 92

    la Corte osserva che la decisione impugnata non si fonda su una lettura restrittiva della norma, ma sulla ricostruzione fattuale della volontà bilaterale di risolvere il rapporto

  • art. 7 l. 604/1966

    richiamato come procedura conciliativa, ma la Cassazione chiarisce che non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata

  • art. 10 l. 604/1966

    viene invocato per sostenere l'esclusione dei dirigenti dalla procedura; la Corte rileva che tale questione non è decisiva rispetto al fondamento fattuale della decisione

  • artt. 3 e 38 Cost.

    la doglianza di disparità di trattamento è ritenuta non pertinente perché la decisione non dipende da una preclusione normativa per i dirigenti, ma dalla natura consensuale della risoluzione

  • l. 223/1991

    la disciplina dei licenziamenti collettivi è richiamata, ma la Corte afferma che la sentenza impugnata non ha escluso la prestazione per la sola irrilevanza della procedura collettiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, la censura di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: quando la corte di merito ha compiuto un apprezzamento dei fatti, la doglianza è inammissibile se mira solo a sostituire una diversa lettura delle prove.
  • Il principio di non contestazione non impone all'ente previdenziale una contestazione specifica di fatti interni al rapporto di lavoro che il lavoratore allega a fondamento della prestazione, quando tali fatti non siano nella disponibilità dell'ente stesso.
  • Il giudice di merito può valorizzare fatti secondari e argomenti probatori emersi dagli atti anche se non espressamente richiamati in modo tempestivo nelle difese di una parte, purché siano già ritualmente acquisiti al processo.
  • Il divieto di nova in appello non impedisce la considerazione di mere difese o di elementi probatori desunti dal fascicolo, se essi servono a corroborare o confutare il fatto principale dedotto in causa.
  • Non vi è omessa pronuncia quando la sentenza si sia espressa sulla domanda principale; le singole contestazioni difensive che mirano solo a sostenere quella domanda non integrano autonome questioni decisive.
  • Ai fini dell'accesso alla prestazione di disoccupazione, non rileva in astratto il nomen iuris dell'accordo di cessazione, ma la ricostruzione concreta della volontà delle parti: se la risoluzione del rapporto è bilaterale e volontaria, manca il presupposto della disoccupazione involontaria.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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