Cassazione Civile, Ordinanza n. 22689/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un soggetto che svolgeva attività di scuola guida, contestando maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati sulla base di dati acquisiti presso la Motorizzazione Civile di Salerno, del tariffario vigente per il 2010 e degli studi di settore. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso del contribuente; la C.T.R. aveva invece accolto l'appello ritenendo non sufficienti gli elementi posti a base dell'accertamento, plausibili le giustificazioni del contribuente circa gli sconti praticati alla clientela per la concorrenza di altre scuole guida e, comunque, insufficiente il solo scostamento dagli studi di settore. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 36, comma 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c. per motivazione ritenuta non chiara e insufficiente; (2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, del d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la C.T.R. escluso la sufficienza dell'accertamento induttivo e ritenuto provata la scontistica solo sulla base delle dichiarazioni del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati in via preliminare i rilievi di inammissibilità del controricorso circa la sottoscrizione del ricorso e la specificità dei motivi. Nel merito ha giudicato manifestamente fondati entrambi i motivi dell'Agenzia, rilevando che in tema di studi di settore il contribuente deve allegare e provare circostanze idonee a spiegare lo scostamento dai parametri, mentre l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto. La C.T.R. aveva erroneamente valorizzato una mera allegazione del contribuente non supportata da prova e aveva trascurato altri elementi indicati nell'avviso di accertamento. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla proposta del relatore.
art. 36, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato come parametro della dedotta nullità della motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato per la censura di motivazione apparente o insufficiente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come motivo di ricorso per nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale base del potere di accertamento induttivo.
Richiamato come disciplina fiscale pertinente all'accertamento IVA.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova tra Ufficio e contribuente.
Richiamato in tema di presunzioni semplici poste a fondamento dell'accertamento.
art. 63-sexies d.l. n. 331 del 1993
Richiamato quale base normativa dell'accertamento mediante studi di settore.
Richiamato quale disciplina degli studi di settore e della rettifica presuntiva.
Richiamato insieme all'art. 9 per l'attestazione di conformità della copia notificata.
Richiamato insieme all'art. 6 per l'attestazione di conformità della copia notificata.
Richiamato per la conformità e l'efficacia dell'attestazione relativa al documento informatico.
Massime di principio
- Nell'accertamento tributario fondato sugli studi di settore, il contribuente ha l'onere di allegare e provare circostanze concrete idonee a giustificare lo scostamento dal modello standard e a dimostrare un reddito inferiore.
- L'Ufficio, per sostenere la pretesa, deve dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto e valorizzare tutti gli elementi indiziari disponibili, non potendo fondare la ripresa su un uso selettivo o incompleto delle risultanze istruttorie.
- Il giudice di merito non può ritenere provate le giustificazioni del contribuente sulla base di mere allegazioni prive di riscontri, né può svalutare l'accertamento dell'Ufficio ignorando elementi ulteriori posti a base dell'atto impositivo.
- La censura di motivazione della sentenza tributaria richiede che il giudice esponga in modo intelligibile le ragioni del proprio convincimento, soprattutto quando disattenda gli elementi probatori posti dall'Amministrazione a fondamento dell'accertamento.
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