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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22689/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un soggetto che svolgeva attività di scuola guida, contestando maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati sulla base di dati acquisiti presso la Motorizzazione Civile di Salerno, del tariffario vigente per il 2010 e degli studi di settore. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso del contribuente; la C.T.R. aveva invece accolto l'appello ritenendo non sufficienti gli elementi posti a base dell'accertamento, plausibili le giustificazioni del contribuente circa gli sconti praticati alla clientela per la concorrenza di altre scuole guida e, comunque, insufficiente il solo scostamento dagli studi di settore. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 36, comma 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c. per motivazione ritenuta non chiara e insufficiente; (2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, del d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la C.T.R. escluso la sufficienza dell'accertamento induttivo e ritenuto provata la scontistica solo sulla base delle dichiarazioni del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati in via preliminare i rilievi di inammissibilità del controricorso circa la sottoscrizione del ricorso e la specificità dei motivi. Nel merito ha giudicato manifestamente fondati entrambi i motivi dell'Agenzia, rilevando che in tema di studi di settore il contribuente deve allegare e provare circostanze idonee a spiegare lo scostamento dai parametri, mentre l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto. La C.T.R. aveva erroneamente valorizzato una mera allegazione del contribuente non supportata da prova e aveva trascurato altri elementi indicati nell'avviso di accertamento. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nell'accertamento tributario fondato sugli studi di settore, il contribuente ha l'onere di allegare e provare circostanze concrete idonee a giustificare lo scostamento dal modello standard e a dimostrare un reddito inferiore.
  • L'Ufficio, per sostenere la pretesa, deve dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto e valorizzare tutti gli elementi indiziari disponibili, non potendo fondare la ripresa su un uso selettivo o incompleto delle risultanze istruttorie.
  • Il giudice di merito non può ritenere provate le giustificazioni del contribuente sulla base di mere allegazioni prive di riscontri, né può svalutare l'accertamento dell'Ufficio ignorando elementi ulteriori posti a base dell'atto impositivo.
  • La censura di motivazione della sentenza tributaria richiede che il giudice esponga in modo intelligibile le ragioni del proprio convincimento, soprattutto quando disattenda gli elementi probatori posti dall'Amministrazione a fondamento dell'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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