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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22678/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La lite nasce da un pignoramento mobiliare eseguito dall'agente della riscossione sulla base di una pluralità di cartelle relative a tributi di anni diversi. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva annullato il pignoramento ma aveva respinto la domanda di annullamento delle cartelle, ritenendo che l'asserita omessa notifica non ne comportasse l'invalidità. In appello l'agente della riscossione aveva ottenuto la riforma della decisione nella parte relativa al pignoramento, mentre l'appello della contribuente era stato respinto sul rilievo che le cartelle risultavano ritualmente notificate. In cassazione la società ha proposto undici motivi, deducendo: difetto di giurisdizione tributaria sul pignoramento; omessa pronuncia e travisamento della domanda; violazione delle norme sul riparto di giurisdizione e sull'interesse ad agire; violazioni in tema di notifica delle cartelle; nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa; mancato esame delle prove; errore nel riferimento ad accertamenti definitivi; omessa pronuncia sulla prescrizione; violazione delle norme sul litisconsorzio e sul contraddittorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur correggendo la motivazione della sentenza d'appello, la decisione impugnata era comunque conforme al principio secondo cui l'opposizione all'atto di pignoramento tributario per vizi della notifica della cartella va proposta davanti al giudice tributario come impugnazione del primo atto della riscossione. Ha inoltre chiarito che i motivi relativi alla domanda e alla sua interpretazione non integravano omessa pronuncia, ma contestavano l'interpretazione del contenuto dell'atto introduttivo, attività rimessa al giudice di merito. Gli ulteriori motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili perché diretti, sotto l'apparenza di violazioni di legge o nullità processuali, a sollecitare una rivalutazione del fatto, in particolare della ritualità delle notifiche delle cartelle, accertata in fatto dalla CTR sulla base della documentazione prodotta dall'agente della riscossione. È stata inoltre ritenuta non decisiva la censura sull'asserita omessa pronuncia in tema di prescrizione e infondate le doglianze su litisconsorzio e contraddittorio, poiché la CTR aveva delimitato correttamente l'ambito delle questioni riferibili all'agente della riscossione rispetto a quelle attinenti alla pretesa fiscale dell'ente impositore. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di riscossione tributaria, l'opposizione avverso il pignoramento fondata su omessa o invalida notifica della cartella va proposta davanti al giudice tributario, poiché il pignoramento costituisce il primo atto con cui il contribuente percepisce la specifica pretesa esecutiva.
  • Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia interpretato e qualificato la domanda; in cassazione la censura deve colpire l'effettiva omissione della decisione e non la sola ricostruzione del contenuto della domanda stessa.
  • Quando una sentenza si fonda su una ratio autonoma non adeguatamente impugnata, il ricorso è inammissibile o comunque infondato perché l'eventuale accoglimento delle altre censure non inciderebbe sulla base decisoria non censurata.
  • Le doglianze formalmente prospettate come violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze documentali, che resta riservata al giudice di merito se la motivazione è sufficiente e логicamente coerente.
  • La contestazione della regolarità delle notifiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione delle regole giuridiche che governano la prova; non è consentito sollecitare una diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Chi deduce il difetto di motivazione sul mancato esame di prove ha l'onere di indicare in modo specifico i mezzi istruttori e la loro decisività, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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