Cassazione Civile, Ordinanza n. 22678/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La lite nasce da un pignoramento mobiliare eseguito dall'agente della riscossione sulla base di una pluralità di cartelle relative a tributi di anni diversi. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva annullato il pignoramento ma aveva respinto la domanda di annullamento delle cartelle, ritenendo che l'asserita omessa notifica non ne comportasse l'invalidità. In appello l'agente della riscossione aveva ottenuto la riforma della decisione nella parte relativa al pignoramento, mentre l'appello della contribuente era stato respinto sul rilievo che le cartelle risultavano ritualmente notificate. In cassazione la società ha proposto undici motivi, deducendo: difetto di giurisdizione tributaria sul pignoramento; omessa pronuncia e travisamento della domanda; violazione delle norme sul riparto di giurisdizione e sull'interesse ad agire; violazioni in tema di notifica delle cartelle; nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa; mancato esame delle prove; errore nel riferimento ad accertamenti definitivi; omessa pronuncia sulla prescrizione; violazione delle norme sul litisconsorzio e sul contraddittorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur correggendo la motivazione della sentenza d'appello, la decisione impugnata era comunque conforme al principio secondo cui l'opposizione all'atto di pignoramento tributario per vizi della notifica della cartella va proposta davanti al giudice tributario come impugnazione del primo atto della riscossione. Ha inoltre chiarito che i motivi relativi alla domanda e alla sua interpretazione non integravano omessa pronuncia, ma contestavano l'interpretazione del contenuto dell'atto introduttivo, attività rimessa al giudice di merito. Gli ulteriori motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili perché diretti, sotto l'apparenza di violazioni di legge o nullità processuali, a sollecitare una rivalutazione del fatto, in particolare della ritualità delle notifiche delle cartelle, accertata in fatto dalla CTR sulla base della documentazione prodotta dall'agente della riscossione. È stata inoltre ritenuta non decisiva la censura sull'asserita omessa pronuncia in tema di prescrizione e infondate le doglianze su litisconsorzio e contraddittorio, poiché la CTR aveva delimitato correttamente l'ambito delle questioni riferibili all'agente della riscossione rispetto a quelle attinenti alla pretesa fiscale dell'ente impositore. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
attribuisce al giudice tributario la cognizione delle controversie relative ai tributi e agli atti della riscossione nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
l'atto di pignoramento tributario può essere impugnato come primo atto con cui si manifesta la volontà di riscuotere un credito tributario
richiamato per contestare l'interesse ad agire, ma la Corte non ne ravvisa violazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non consente di trasformare in censura di diritto una richiesta di nuova valutazione dei fatti
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre solo se vi è vera omessa pronuncia, non quando si contesta l'interpretazione della domanda o la motivazione
la motivazione erronea può essere corretta dalla Corte quando il dispositivo o la statuizione siano comunque conformi a diritto
art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato, insieme agli artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/1992, per l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice tributario
l'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio processuale cui ricondurre la doglianza contro il pignoramento viziato da omessa o invalida notifica della cartella
richiamato nei motivi relativi all'asserita omessa pronuncia e all'interesse ad agire, senza esito favorevole per la ricorrente
la Corte ribadisce la distinzione tra omessa pronuncia e semplice interpretazione della domanda; nel secondo caso non vi è vizio ex art. 112
art. 23, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nei motivi di ricorso sul contenuto delle difese e delle eccezioni
art. 18, comma 2, lett. d) ed e), d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione ai requisiti del ricorso introduttivo nel processo tributario
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per contestare la regolarità della notifica delle cartelle
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per contestare la regolarità della notifica delle cartelle
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di impugnazione degli atti della riscossione
richiamato tra le norme che regolano gli obblighi informativi e procedimentali nella riscossione
richiamato in tema di prove nel processo tributario
richiamato per il riparto dell'onere probatorio sulla ritualità delle notifiche
richiamato in relazione alla prova documentale
richiamato in relazione alla fede privilegiata degli atti pubblici
richiamato per censurare la valutazione delle fonti di prova, ma la doglianza è stata ritenuta generica e inammissibile
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
richiamato nei motivi su contraddittorio e delimitazione delle attribuzioni dell'agente della riscossione
art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nei motivi su rappresentanza e contraddittorio nel processo tributario
richiamato nei motivi sull'asserita necessità di integrazione del contraddittorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di riscossione tributaria, l'opposizione avverso il pignoramento fondata su omessa o invalida notifica della cartella va proposta davanti al giudice tributario, poiché il pignoramento costituisce il primo atto con cui il contribuente percepisce la specifica pretesa esecutiva.
- Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia interpretato e qualificato la domanda; in cassazione la censura deve colpire l'effettiva omissione della decisione e non la sola ricostruzione del contenuto della domanda stessa.
- Quando una sentenza si fonda su una ratio autonoma non adeguatamente impugnata, il ricorso è inammissibile o comunque infondato perché l'eventuale accoglimento delle altre censure non inciderebbe sulla base decisoria non censurata.
- Le doglianze formalmente prospettate come violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze documentali, che resta riservata al giudice di merito se la motivazione è sufficiente e логicamente coerente.
- La contestazione della regolarità delle notifiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione delle regole giuridiche che governano la prova; non è consentito sollecitare una diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Chi deduce il difetto di motivazione sul mancato esame di prove ha l'onere di indicare in modo specifico i mezzi istruttori e la loro decisività, altrimenti la censura è inammissibile.
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