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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22685/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente aveva chiesto al giudice amministrativo l’accertamento del diritto a essere inquadrata come pubblico dipendente, a tempo pieno o part-time, nell’ambito della magistratura o, in subordine, come personale del Ministero della giustizia, con ricostruzione della posizione giuridica, economica, assistenziale e previdenziale e risarcimento del danno da asserita reiterazione illegittima di rapporti a termine; in ulteriore subordine aveva domandato il risarcimento dei danni per il comportamento del legislatore, ritenuto contrario alla Carta Sociale Europea e a direttive UE. Il TAR aveva rigettato la domanda e il Consiglio di Stato aveva respinto l’appello con decisione motivata per relationem. Con ricorso per cassazione la ricorrente deduceva, come motivi inerenti alla giurisdizione, anzitutto che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto dichiarare nel dispositivo il difetto di giurisdizione sulle domande subordinate, essendosi soffermato sul punto solo in motivazione, per evitare che il rigetto dell’appello precludesse l’accesso al giudice ordinario e il doppio grado di giudizio; in secondo luogo denunciava il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e l’erronea applicazione delle norme eurounitarie e dei controlimiti, sostenendo che la questione investisse i limiti esterni della giurisdizione. In memoria chiedeva anche un nuovo rinvio pregiudiziale e sollevava questioni di costituzionalità e di compatibilità UE su sopravvenute disposizioni in materia di magistrati onorari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse un vero vizio di giurisdizione, perché in appello erano stati devoluti solo motivi di merito e non la giurisdizione; la mancata esplicita declaratoria di difetto di giurisdizione nel dispositivo era, al più, una imprecisione motivazionale priva di rilievo. Ha poi affermato che il secondo motivo attingeva a errores in iudicando e in procedendo, estranei al sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato, limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione. È stata quindi esclusa la possibilità di censurare, in questa sede, sia l’omesso rinvio pregiudiziale alla CGUE sia la pretesa violazione del diritto UE o dei controlimiti. L’inammissibilità ha assorbito le ulteriori questioni prospettate in memoria. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda e la presenza di precedenti non uniformi; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato può essere proposto solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per errores in iudicando o in procedendo

  • art. 111, comma 8, Cost.

    il controllo della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale norma generale sull’impugnazione per motivi attinenti alla giurisdizione delle decisioni dei giudici speciali

  • art. 110 c.p.a.

    conferma che il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 9 c.p.a.

    il difetto di giurisdizione nei giudizi di impugnazione è rilevabile solo se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia che abbia statuito, anche implicitamente, sulla giurisdizione

  • art. 267 TFUE

    il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è sindacabile in cassazione come motivo inerente alla giurisdizione

  • art. 4 TUE

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto estraneo al perimetro del sindacato di giurisdizione

  • art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    norma sull’ufficio della Cassazione, richiamata a sostegno della delimitazione del controllo di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato è ammissibile soltanto quando la censura investe il riparto di giurisdizione in senso proprio; non è consentito usarlo per denunciare errori di diritto sostanziale o processuale commessi dal giudice amministrativo.
  • Se il giudice di primo grado ha deciso nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e tale statuizione non è stata specificamente impugnata, la questione di giurisdizione resta coperta da giudicato implicito e non può essere riaperta in appello o in cassazione.
  • Nel processo amministrativo il difetto di giurisdizione nei gradi di impugnazione deve essere dedotto con uno specifico motivo rivolto al capo della sentenza che abbia statuito sulla giurisdizione, espressamente o implicitamente.
  • L’omessa declaratoria nel dispositivo del difetto di giurisdizione, quando la questione non sia stata specificamente devoluta in appello, non integra di per sé un vizio di giurisdizione, potendo al più configurare una mera imprecisione motivazionale priva di effetti sul giudicato.
  • Il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE da parte del Consiglio di Stato non è sindacabile davanti alla Cassazione come motivo inerente alla giurisdizione, poiché attiene ai limiti interni del potere decisorio e non ai limiti esterni della giurisdizione.
  • Le questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione o di legittimità costituzionale che incidono sul merito della controversia non possono essere trasformate in questioni di giurisdizione per accedere al sindacato delle Sezioni Unite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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