Cassazione Civile, Ordinanza n. 22674/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti al Tribunale di Trani. Sosteneva che il Tribunale italiano non avesse giurisdizione, perché la controversia derivava da un rapporto tra un fornitore italiano e una società romena e, secondo la sua tesi, il giudice competente andava individuato nel Tribunale di Bucarest, luogo di esecuzione dell'obbligazione in Romania. Deduceva che, in base alle regole sul foro contrattuale del Regolamento CE n. 44/2001, in caso di vendita di beni il giudice competente sarebbe quello del luogo di consegna, mentre in caso di servizi quello del luogo di prestazione; nel caso concreto, tale luogo sarebbe stato Bucarest. Escludeva inoltre la possibilità di una proroga convenzionale di giurisdizione in mancanza di clausola scritta. La controparte ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per vari profili, tra cui la carenza di esposizione sommaria dei fatti di causa e l'insussistenza dei presupposti dell'art. 41 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisiva la mancanza, nell'atto di regolamento, di un'esposizione sommaria dei fatti di causa sufficiente a consentire l'individuazione della vicenda sostanziale e processuale, dell'oggetto della domanda e degli elementi indispensabili per verificare la giurisdizione. Secondo la Corte, per stabilire il luogo di esecuzione dell'obbligazione ai fini dell'art. 5 del Regolamento CE n. 44/2001, era necessario indicare con precisione il contenuto del rapporto contrattuale e le clausole rilevanti, elementi che invece non erano stati riportati. L'inammissibilità per difetto dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. ha assorbito ogni altra questione.
Norme richiamate
regolamento preventivo di giurisdizione
lo strumento è ammissibile solo nei casi previsti dalla norma; nel caso, la Corte non è entrata nel merito di tale ulteriore profilo perché il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile per altra ragione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti di causa
il requisito è richiesto anche per il regolamento preventivo di giurisdizione e deve consentire alla Corte di conoscere dal solo ricorso gli elementi indispensabili per comprendere origine, oggetto, svolgimento del processo e posizioni delle parti.
art. 5, punto 1, lett. b), Regolamento CE n. 44/2001
per le vendite a distanza il luogo di consegna va determinato sulla base del contratto; se ciò non è possibile senza richiamo al diritto sostanziale, coincide con la consegna materiale dei beni alla destinazione finale dell'operazione.
art. 23, Regolamento CE n. 44/2001
la proroga di competenza/giurisdizione presuppone una clausola attributiva pattuita tra le parti; la ricorrente sosteneva la sua inapplicabilità per difetto di accordo scritto.
Massime di principio
- Il regolamento preventivo di giurisdizione, pur non richiedendo l'articolazione di specifici motivi di ricorso, resta soggetto all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e deve contenere una sommaria ma sufficiente esposizione dei fatti di causa, anche processuali.
- L'esposizione dei fatti è sufficiente solo se consente di individuare parti, oggetto e titolo della domanda, il procedimento e la sua fase, nonché gli elementi fattuali indispensabili per decidere sulla giurisdizione senza ricorrere a fonti esterne al ricorso.
- Quando la questione di giurisdizione dipende dal luogo di esecuzione dell'obbligazione in un rapporto contrattuale transfrontaliero, il ricorso deve riportare gli elementi essenziali del contratto e le clausole rilevanti per determinare quel luogo.
- In caso di vendita a distanza, il luogo di consegna ai fini del foro contrattuale va individuato primariamente sulla base delle pattuizioni contrattuali e, solo in mancanza di una sua determinazione chiara, nel luogo della consegna materiale finale dei beni.
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